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Decisione

30.2004.290

contravvenzione emessa nei confronti di una persona giuridica

27 settembre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

30.2004.290

Data decisione, Autorità:

27.09.2004, PRPEN

Titolo:

contravvenzione emessa nei confronti di una persona giuridica

Incarto

n.

30.2004.290/pg

22580/201

Bellinzona

27

settembre 2004

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il

cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso

16 settembre 2004 presentato da

contro

la decisione

10 settembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1. La Sezione della

circolazione con decisione 10 settembre 2004 ha inflitto

all'________ SA una

multa di fr. 50.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr.

10.-, per aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI

__________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso

autorizzato dal competente giudice di pace.

Considerandi

2.

Contro la predetta

pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

Poiché il gravame è stato inoltrato

contro due risoluzioni distinte della Sezione della circolazione con da una

parte la RI 1 SA, rispettivamente dall'altra __________ in qualità di

contravventori, le pratiche sono state disgiunte.

Non essendo necessario per la

contravvenzione nei confronti della RI 1 SA entrare nel merito per i motivi di

cui si dirà, si può procedere sulla base degli atti senza la necessità di

rinviare il ricorso all'insorgente per la traduzione in italiano.

3.

In merito all'intimazione

della contravvenzione si rileva preliminarmente come la RI 1 SA, come ogni

altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale;

di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona

giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire

- nella loro qualità di organi.

4.

Di conseguenza il

ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del

gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex

novo la procedura.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 16 settembre 2004 è

accolto.

§ Di conseguenza è

annullata la decisione n° 22580/201 del 10 settembre 2004 emessa dalla sezione

della circolazione.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino,

Il presidente:

Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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