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Decisione

30.2004.291

uso illecito di un fondo debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace

6 dicembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 10

settembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 20.- e delle spese di fr. 10.-, per aver illecitamente fatto

uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato

debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di

pace.

Fatti accertati il 26 luglio

2004 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 375 bis e 375 ter CPC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

Eccepisce di aver sottoscritto

un contratto di locazione che prevede il diritto di occupare i parcheggi

oggetto dell'infrazione.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

L'avente diritto che

intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso

illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un'istanza al

giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (art. 375 bis cpv. 1 CPC).

Il giudice se sono resi verosimili

il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza

l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare

illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai

contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (art. 375 bis cpv.2).

Ai sensi dell'art. 375 ter

cpv. 1 CPC la competenza di infliggere la multa a coloro che contravvengono al

divieto intenzionalmente o per negligenza spetta al dipartimento di polizia.

Per l'articolo 375 cpv. 2 CPC

in caso di violazione del divieto affisso in loco, l'avente diritto o il suo

rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del

fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore

all'autorità designata.

3.

Il ricorrente non

contesta il fatto di aver parcheggiato sul fondo in questione, ma si limita a

giustificare il proprio agire; in particolare asserisce di aver il diritto di

posteggiare il proprio veicolo, avendo la ditta per la quale egli è impiegato sottoscritto

un contratto di locazione che prevede tale possibilità.

4.

I responsabili del

centro commerciale __________di __________, in data 19 dicembre 2003, hanno

inviato a tutte le società locatrici una circolare informativa con la direttiva

a tutti gli impiegati di utilizzare esclusivamente il parcheggio loro destinato

che era marcato sulla cartina.

5.

Secondo l'art. 12 del

contratto di locazione, siglato tra __________ e la società presso la quale

lavora il ricorrente, il regolamento con le direttive riguardo ai posteggi

destinati ai dipendenti fa parte integrante del contratto; le direttive con i

parcheggi previsti per il personale sono del resto esposte nella bacheca delle

comunicazioni posta al livello 1.

Di conseguenza alla luce della

documentazione agli atti l'insorgente non ha il diritto di usufruire dei

parcheggi non riservati ai dipendenti e segnalati con appositi cartelli

autorizzati dal giudice di pace.

6.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 375 bis e 375 ter CPC,

1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 16 settembre 2004 è

respinto.

§ Di conseguenza, è

confermata la decisione n° 22551/201 del 10 settembre 2004 emessa dalla

Sezione della circolazione, Camorino

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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