30.2004.291
uso illecito di un fondo debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace
6 dicembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2004.291
Data decisione, Autorità:
06.12.2004, PRPEN
Titolo:
uso illecito di un fondo debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace
PARCHEGGIO
art. 375bis CPC-TI
art. 375ter CPC-TI
Incarto
n.
30.2004.291/pg
22551/201
Bellinzona
6
dicembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso
16 settembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n° 22551/201 del 10 settembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 10
settembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e delle spese di fr. 10.-, per aver illecitamente fatto
uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato
debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di
pace.
Fatti accertati il 26 luglio
2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 375 bis e 375 ter CPC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Eccepisce di aver sottoscritto
un contratto di locazione che prevede il diritto di occupare i parcheggi
oggetto dell'infrazione.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
L'avente diritto che
intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso
illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un'istanza al
giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (art. 375 bis cpv. 1 CPC).
Il giudice se sono resi verosimili
il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza
l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare
illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai
contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (art. 375 bis cpv.2).
Ai sensi dell'art. 375 ter
cpv. 1 CPC la competenza di infliggere la multa a coloro che contravvengono al
divieto intenzionalmente o per negligenza spetta al dipartimento di polizia.
Per l'articolo 375 cpv. 2 CPC
in caso di violazione del divieto affisso in loco, l'avente diritto o il suo
rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del
fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore
all'autorità designata.
3.
Il ricorrente non
contesta il fatto di aver parcheggiato sul fondo in questione, ma si limita a
giustificare il proprio agire; in particolare asserisce di aver il diritto di
posteggiare il proprio veicolo, avendo la ditta per la quale egli è impiegato sottoscritto
un contratto di locazione che prevede tale possibilità.
4.
I responsabili del
centro commerciale __________di __________, in data 19 dicembre 2003, hanno
inviato a tutte le società locatrici una circolare informativa con la direttiva
a tutti gli impiegati di utilizzare esclusivamente il parcheggio loro destinato
che era marcato sulla cartina.
5.
Secondo l'art. 12 del
contratto di locazione, siglato tra __________ e la società presso la quale
lavora il ricorrente, il regolamento con le direttive riguardo ai posteggi
destinati ai dipendenti fa parte integrante del contratto; le direttive con i
parcheggi previsti per il personale sono del resto esposte nella bacheca delle
comunicazioni posta al livello 1.
Di conseguenza alla luce della
documentazione agli atti l'insorgente non ha il diritto di usufruire dei
parcheggi non riservati ai dipendenti e segnalati con appositi cartelli
autorizzati dal giudice di pace.
6.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 375 bis e 375 ter CPC,
1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 16 settembre 2004 è
respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la decisione n° 22551/201 del 10 settembre 2004 emessa dalla
Sezione della circolazione, Camorino
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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