30.2004.295
impiego telefonino durante la guida
7 febbraio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2004.295
Data decisione, Autorità:
07.02.2005, PRPEN
Titolo:
impiego telefonino durante la guida
PADRONANZA DEL VEICOLO
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2004.295/AMM
23278/209
Bellinzona
7
febbraio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 settembre 2004 presentato
da
RI 1
contro
la decisione n.
23278/209 del 17 settembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 22 ottobre
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 17
settembre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.–, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per avere circolato,
il 18 giugno 2004 in territorio di Biasca, "con il veicolo __________ impiegando,
durante la guida, un telefono senza dispositivo 'mani libere";
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 24 settembre 2004, nel quale postula l'annullamento
della multa;
che nelle osservazioni del 22 ottobre
2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che sulle prove offerte, nulla
osta all'acquisizione dei documenti prodotti dal ricorrente, ma non è il caso
di assumere gli auspicati tabulati delle chiamate in entrata (osservazioni del
6 novembre 2004, punto 3 in fine), siffatto complemento istruttorio non
apparendo suscettibile – come si dirà in appresso – d’influire sull’esito del
giudizio;
che per l'art. 31 cpv. 1 LCS
il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere
distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3
cpv. 1 ultima frase ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che per l'impiego durante la
guida di un telefono senza dispositivo "mani libere", l'elenco
allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741. 031) commina
una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n. 311);
che la Sezione della circolazione
rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, di avere impiegato
durante la guida un telefono senza dispositivo "mani libere";
che l'insorgente lamenta – in
estrema sintesi – un erroneo accertamento dei fatti da parte degli agenti, la
cui versione non sarebbe atta, in assenza di prove concrete, a confutare
le proprie dichiarazioni circa l’assenza di qualsivoglia impiego del cellulare
nell’ora indicata dalla polizia; a suo dire, egli si sarebbe in effetti
limitato a "spostare il telefono dalla tasca della camicia al vano porta-oggetti,
poiché in 'conflitto' con la cintura di sicurezza" (ricorso, pag. 1
secondo paragrafo);
che in un rapporto del 17 ottobre
2004, cui l’interessato ha avuto modo di presentare osservazioni il 6 novembre
2004, l'agente che ha constatato l'infrazione ha precisato quanto segue:
“Il
sottoscritto era appostato all'altezza della ditta __________ (...) ubicata su
Via S. Gottardo a Biasca.
Fatti
Il
mio compito era di segnalare al posto di blocco eventuali infrazioni alla
LCStr.
Si
precisa che al momento del controllo, la visibilità era ottima e la distanza
tra la mia postazione e gli utenti transitanti su Via S. Gottardo, in direzione
sud, era al massimo di 6 metri.
Da
parte mia, notavo il conducente dell'automobile Peugeot 205, targata __________,
usare un telefono senza dispositivo "mani libere". Questi teneva
con la mano il telefonino appoggiato all'orecchio.
Faccio
rimarcare che, nel caso vi fosse un minimo dubbio sull'infrazione (es. mano
appoggiata all'orecchio senza intravedere la presenza di un telefono oppure
toccarsi l'orecchio come pure il cuoio capelluto) non viene comunicato il fermo
del veicolo. [...]";
che le constatazioni di polizia,
come rileva a ragione il ricorrente, non fruiscono, di per sé, di una
presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni
dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni
rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione
dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che in concreto non è dato di
vedere, né l’interessato spiega, in che modo l'agente denunciante – sicuro di
avere notato “il conducente dell'automobile Peugeot 205, targata __________
" che "teneva con la mano il telefonino appoggiato all'orecchio”
(rapporto citato, pag. 1 nel mezzo) – possa ragionevolmente aver confuso
l’azione descritta con l'atto di "spostare il telefono dalla tasca della
Considerandi
camicia al vano porta-oggetti" (ricorso, pag. 1 secondo paragrafo);
che sotto questo profilo, nulla
induce pertanto a scostarsi dagli accertamenti dell'agente, il quale non aveva
del resto motivo per dichiarare circostanze inveritiere o per dirsi sicuro di
un fatto a lui incerto;
che neppure giova al
ricorrente lamentare il difetto di una "seppur minima prova concreta"
(osservazioni del 6 novembre 2004, verso il basso), ove solo si consideri come
l'accertamento di un'infrazione può essere esperito con qualsiasi mezzo idoneo,
per esempio mediante la constatazione oculare di un agente di polizia com'è il
caso in concreto;
che il ricorrente sottolinea,
per altro verso, che la distinta delle telefonate allegata al ricorso proverebbe
l'assenza di chiamate in uscita nel momento indicato nel rapporto di
contravvenzione (ore 14.05); onde il dovere dell’autorità – di fronte al
rifiuto dell’operatore telefonico di fornire indicazioni sulle telefonate in
entrata – di verificare il preteso impiego del cellulare;
che la possibile assenza di
telefonate – in entrata e in uscita – non permetterebbe tuttavia lontanamente
di escludere, comunque sia, che l’insorgente abbia impiegato altrimenti il
cellulare nelle circostanze descritte dalla polizia,
non fosse altro per chiamare
un numero occupato; un eventuale complemento
istruttorio in proposito non
recherebbe dunque chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio;
che in siffatte evenienze
questo giudice, dopo aver esaminato gli atti istruttori, non ritiene in
definitiva sussistere alcun ragionevole dubbio che l'insorgente ha
effettivamente commesso l’infrazione ravvisata nella decisione impugnata;
che a ragione la Sezione della
circolazione gli ha quindi inflitto una multa di fr. 100.–, pari a quella
sancita dal predetto elenco allegato all’OMD, con i relativi oneri processuali;
che il ricorso – infondato in
ogni suo punto – deve perciò essere respinto, seguito da tassa di giustizia e
spese (art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr.
100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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