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Decisione

30.2004.295

impiego telefonino durante la guida

7 febbraio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

Il

mio compito era di segnalare al posto di blocco eventuali infrazioni alla

LCStr.

Si

precisa che al momento del controllo, la visibilità era ottima e la distanza

tra la mia postazione e gli utenti transitanti su Via S. Gottardo, in direzione

sud, era al massimo di 6 metri.

Da

parte mia, notavo il conducente dell'automobile Peugeot 205, targata __________,

usare un telefono senza dispositivo "mani libere". Questi teneva

con la mano il telefonino appoggiato all'orecchio.

Faccio

rimarcare che, nel caso vi fosse un minimo dubbio sull'infrazione (es. mano

appoggiata all'orecchio senza intravedere la presenza di un telefono oppure

toccarsi l'orecchio come pure il cuoio capelluto) non viene comunicato il fermo

del veicolo. [...]";

che le constatazioni di polizia,

come rileva a ragione il ricorrente, non fruiscono, di per sé, di una

presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni

dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni

rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione

dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

che in concreto non è dato di

vedere, né l’interessato spiega, in che modo l'agente denunciante – sicuro di

avere notato “il conducente dell'automobile Peugeot 205, targata __________

" che "teneva con la mano il telefonino appoggiato all'orecchio”

(rapporto citato, pag. 1 nel mezzo) – possa ragionevolmente aver confuso

l’azione descritta con l'atto di "spostare il telefono dalla tasca della

Considerandi

camicia al vano porta-oggetti" (ricorso, pag. 1 secondo paragrafo);

che sotto questo profilo, nulla

induce pertanto a scostarsi dagli accertamenti dell'agente, il quale non aveva

del resto motivo per dichiarare circostanze inveritiere o per dirsi sicuro di

un fatto a lui incerto;

che neppure giova al

ricorrente lamentare il difetto di una "seppur minima prova concreta"

(osservazioni del 6 novembre 2004, verso il basso), ove solo si consideri come

l'accertamento di un'infrazione può essere esperito con qualsiasi mezzo idoneo,

per esempio mediante la constatazione oculare di un agente di polizia com'è il

caso in concreto;

che il ricorrente sottolinea,

per altro verso, che la distinta delle telefonate allegata al ricorso proverebbe

l'assenza di chiamate in uscita nel momento indicato nel rapporto di

contravvenzione (ore 14.05); onde il dovere dell’autorità – di fronte al

rifiuto dell’operatore telefonico di fornire indicazioni sulle telefonate in

entrata – di verificare il preteso impiego del cellulare;

che la possibile assenza di

telefonate – in entrata e in uscita – non permetterebbe tuttavia lontanamente

di escludere, comunque sia, che l’insorgente abbia impiegato altrimenti il

cellulare nelle circostanze descritte dalla polizia,

non fosse altro per chiamare

un numero occupato; un eventuale complemento

istruttorio in proposito non

recherebbe dunque chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio;

che in siffatte evenienze

questo giudice, dopo aver esaminato gli atti istruttori, non ritiene in

definitiva sussistere alcun ragionevole dubbio che l'insorgente ha

effettivamente commesso l’infrazione ravvisata nella decisione impugnata;

che a ragione la Sezione della

circolazione gli ha quindi inflitto una multa di fr. 100.–, pari a quella

sancita dal predetto elenco allegato all’OMD, con i relativi oneri processuali;

che il ricorso – infondato in

ogni suo punto – deve perciò essere respinto, seguito da tassa di giustizia e

spese (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1

LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr.

100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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