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Decisione

30.2004.296

ricorso irricevibile poiché tardivo

4 ottobre 2004Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

scritto 17 settembre 2004, ma spedito per "posta A" il 23 settembre

2004, RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 3 settembre 2004 con cui

la Sezione della circolazione le

ha inflitto una multa di fr. 150.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e

le spese di fr. 20.-, per aver effettuato, alla guida del veicolo __________,

una manovra di svolta a sinistra oltrepassando la doppia linea di sicurezza.

B. Si

rileva che la menzionata decisione è stata notificata alla ricorrente il 6

settembre 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la

presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è

scaduto il 21 settembre 2004.

Pertanto

il ricorso inoltrato il 23 settembre 2004 è tardivo e deve essere dichiarato

irricevibile.

C. Visto

Considerandi

l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica

tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi

motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara

e

pronuncia: 1. Il

ricorso 23 settembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico della

ricorrente.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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