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Decisione

30.2004.297

ricorso irricevibile poiché tardivo

4 ottobre 2004Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

22 settembre 2004 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 27 agosto 2004

con cui la Sezione della circolazione gli

ha inflitto una multa di

fr.

400.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 30.-, per

aver effettuato su una semiautostrada, alla guida del motoveicolo __________,

una manovra di inversione di marcia transitando su una superficie vietata.

B. Si

rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 30

agosto 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la

presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è

scaduto il 14 settembre 2004.

Pertanto

il ricorso 22 settembre 2004 è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile,

senza nemmeno dover procedere all'assegnazione all'insorgente di un termine

perentorio per la traduzione in lingua italiana.

Considerandi

C. Visto

l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica

tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi

motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara

e

pronuncia: 1. Il

ricorso 22 settembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del

ricorrente.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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