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Decisione

30.2004.299

ricorso irricevibile poiché non é stata prodotta la decisione impugnata

30 dicembre 2004Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

30.2004.299

Data decisione, Autorità:

30.12.2004, PRPEN

Titolo:

ricorso irricevibile poiché non é stata prodotta la decisione impugnata

Incarto

n.

30.2004.299/pg

21126/203

Bellinzona

30

dicembre 2004

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni

Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 27 settembre 2004

presentato da

RI 1

contro

una decisione emessa dalla Sezione

della circolazione, Camorino,

letti

ed esaminati gli atti;

considerato in

fatto ed in diritto

1. Il

27 settembre 2004 RI 1 ha inoltrato ricorso contro una decisione non meglio

precisata della Sezione della circolazione.

Considerandi

2.

Con

scritto 27 settembre 2004, intimato il 1°ottobre 2004, questa Autorità ha

scritto al ricorrente quanto segue:

"al

ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come

previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.

Richiamato

l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5

giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che,

trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato

irricevibile."

3.

Secondo

l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata.

A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i

requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro

un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa

disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che

necessariamente dev'essere allegato al ricorso.

La

trasmissione della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante

di decidere sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione

(art. 10 cpv. 1 LPContr).

4.

Il

termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve di

conseguenza essere dichiarato irricevibile.

Visto

l’esito del gravame non si può prescindere dall’applicazione di una modica

tassa di giustizia (art.15 LPContr).

Per questi

motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,

pronuncia: 1. Il

ricorso 27 settembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del

ricorrente.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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