30.2004.30
prelievo di contributi di miglioria pe opere di sostituzione parziale di tubatura acqua potabile
20 gennaio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2004.30
Data decisione, Autorità:
20.01.2006, TE
Titolo:
prelievo di contributi di miglioria pe opere di sostituzione parziale di tubatura acqua potabile
CONTRIBUTI DI MIGLIORIA
art. 13 cpv. 2 LCM
Incarto n.
30.2004.30
LCM 40/01
Lugano
20 gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Argentino Jermini
ing. Giancarlo Rosselli
Segretaria
giurista
Paola
Carcano
statuendo
sul ricorso presentato in data 11 maggio 2001 da
RI
1
contro
la
decisione su reclamo emessa il 17 aprile 2001 dal Municipio di S__________ nell'ambito
della procedura d’imposizione di contributi di miglioria per le opere di
sostituzione parziale della tubazione dell'acqua potabile in località R__________
relativamente ai mapp. no. 2331 e 2334 RFD di S__________
letti
ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in
fatto e in diritto
- che il Comune di S__________ ha
provveduto a sostituire un tratto della tubazione dell’acqua potabile che
approvvigiona i Monti di R__________ (cfr. relazione tecnica e planimetria);
- che il Consiglio Comunale ha stanziato
il credito di costruzione e ratificato il prelievo di contributi di miglioria
nell’ordine dell’80% della spesa nel corso della seduta del 5.5.1998 (MM no.
7/1997);
- che il Municipio ha avviato la
procedura di prelievo di contributi di miglioria per l’opera citata pubblicando
il prospetto dal 6.12.2000 al 5.1.2001 ed inviando un avviso personale ai
contribuenti interessati;
- che RI 1 è proprietaria
del mapp. no. 2331 e comproprietaria in ragione di ½ del mapp. no. 2334 ed in
tale veste è stata assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria di
fr. 990.50 rispettivamente di fr. 112.25 (quota parte);
- che il reclamo
tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio
con risoluzione del 17.4.2001;
- che la proprietaria
è insorta dinanzi al Tribunale di espropriazione postulando nuovamente
l’annullamento dei contributi, sostanzialmente per carenza di vantaggio
particolare e perché l’opera costituirebbe un semplice intervento di
manutenzione;
- che con risposta
del 21.9.2001 il Comune di S__________ ha sollecitato la reiezione del gravame;
- che all’udienza
di conciliazione del 16.7.2003 il Tribunale ha suggerito di prescindere dal
prelievo di contributi per i mapp. no. 2331 e 2334 (cfr. verbale), proposta
alla quale l’ente pubblico ha dichiarato di non aderire (cfr. lettera del
29.8.2003);
- che affinché sia
imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1
cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a
carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore
del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio
concernente la nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini,
Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in
RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua
imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des
Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,
Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29);
- che a norma
dell’art. 4 LCM il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è
finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno
standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la
sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto
della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed
oneri (Messaggio cit., p. 16-17);
- che, nel contesto
degli impianti pubblici di urbanizzazione, le condotte dell’acqua potabile sono
installazioni indispensabili che normalmente danno luogo al prelievo di
contributi di miglioria poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi
serviti e dunque conferiscono agli stessi un vantaggio particolare (Reitter,
op. cit., p. 68; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem
Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p. 39; Otzenberger, op. cit., p. 25);
- che, come
giustamente rileva il Comune, nella misura in cui contesta la natura dell’opera
assimilandola ad un semplice intervento di manutenzione il ricorso è
inammissibile. Infatti la qualifica dell’opera e la quota imponibile si
annoverano tra le competenze esclusive del legislativo comunale e sono
stabilite contestualmente all’approvazione dell’opera e del piano di
finanziamento giusta l’art. 13 cpv. 1 let. g LOC. Di conseguenza eventuali
censure riferibili a queste tematiche vanno sollevate dinanzi al Consiglio di
Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (RDAT
II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1991 no. 41 c. 4). In questa sede
sono invece ampiamente tardive;
- che di contro per
quanto nega la sussistenza di un vantaggio particolare il ricorso è ricevibile
considerato che sul prospetto dei contributi il Tribunale di espropriazione
giudica con pieno potere cognitivo (art. 13 cpv. 2 LCM);
- che è esatto che di
principio il vantaggio particolare non presuppone l’uso effettivo ma è dato già
dalla sola possibilità d’uso dell’opera per la quale sono prelevati contributi;
- che, tuttavia,
questa considerazione nulla toglie al fatto che per essere gravata da
contributi l’opera deve offrire una miglioria effettiva e quindi tradursi in un
beneficio riscontrabile oggettivamente e con effetti rivalutanti per il fondo
imposto;
- che i mapp. no.
2331 e 2334 sono ubicati al di fuori della zona edificabile e sono parzialmente
edificati con un rustico riattato che non è allacciato all’acquedotto comunale
bensì è servito da una sorgente privata;
- che, in effetti,
la posizione della costruzione rispetto al punto di partenza della tubazione
(sorgente di R__________) è tale da non garantire la pressione minima
all’acqua;
- che di
conseguenza la proprietaria dovrebbe dotarsi di un impianto di pompaggio,
elemento tecnico imprescindibile per poter usufruire delle condizioni normali
di erogazione dell’acqua;
- che, tuttavia,
ponderati gli interessi in gioco la relativa spesa non si giustifica né è
proporzionata per un semplice rustico che oltre ad essere escluso dalla zona
edificabile è già servito in modo confacente alla sua destinazione;
- che l’impianto
nemmeno può essere ragionevolmente imposto alla proprietaria anche perché – a differenza
della legislazione vigente in tema di canalizzazioni per l’evacuazione delle
acque di rifiuto che sancisce un obbligo generico di allacciamento alla
canalizzazione pubblica (cfr. art. 44 e 46 cpv. 1 LALIA) – non esiste alcuna norma
che preveda un obbligo analogo per quanto concerne le condotte di
approvvigionamento dell’acqua potabile;
- che in queste
condizioni e dovendo prescindere da ipotesi meramente teoriche riguardo ad una
futura possibilità di allacciamento non può essere riconosciuto alcun beneficio
tangibile per le proprietà in esame;
- che di
conseguenza il contributo per il mapp. no. 2331 e la quota parte pertinente al
mapp. no. 2334 sono annullati;
- che comunque al
Comune resta riservata la facoltà di procedere al prelievo di contributi
posteriori giusta l’art. 10 LCM qualora ne fossero dati i presupposti ed entro
Fatti
i termini di legge;
- che l’addebito
della tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza (art. 31 LPamm.).
Poiché la ricorrente non si è avvalsa della consulenza di un legale non si
assegnano ripetibili.
per
questi motivi
richiamata la
Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è accolto e di conseguenza il contributo per il mapp. no.
2331 e la sua quota parte pertinente al mapp. no. 2334 sono annullati.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.-
Considerandi
sono a carico del Comune di S__________. Non si assegnano ripetibili.
3.
La presente decisione e definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente la
Segretaria giurista
Margherita
De Morpurgo Paola
Carcano
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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