30.2004.305
posteggio di un invalido entro 5 m da un'intersezione
25 febbraio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2004.305
Data decisione, Autorità:
25.02.2005, PRPEN
Titolo:
posteggio di un invalido entro 5 m da un'intersezione
PARCHEGGIO
LACS
art. 37 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 18 cpv. 2 let. d ONCS
art. 19 cpv. 2 let. a ONCS
Incarto
n.
30.2004.305/AMM
24378/210
Bellinzona
25
febbraio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 5 ottobre 2004
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
24378/210 del 1° ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 19 ottobre
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 1°
ottobre 2004 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
120.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di
fr. 20.–, per avere posteggiato il proprio veicolo, il 18 giugno 2004 a
Balerna, “prima di un’intersezione a meno di 5 metri dalla carreggiata
trasversale”;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 5 ottobre 2004, nel quale postula in sostanza
l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 19
ottobre 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 37 cpv. 2 prima
frase LCS è vietato fermarsi o sostare dove il veicolo potrebbe essere di
ostacolo o di pericolo alla circolazione; ciò vale – fra l'altro – prima e dopo
le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale (art. 18 cpv. 2
lett. d e 19 cpv. 2 lett. a ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per l'inosservanza degli art. 18 cpv. 2 lett. d e 19 cpv. 2 lett. a ONC, l'allegato 1 all'ordinanza
concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a 60 minuti di
posteggio – una sanzione pecuniaria di fr. 120.– (infrazione n. 212.1);
che la Sezione della
circolazione rimprovera come detto al multato, in applicazione delle norme appena
citate, di avere posteggiato il proprio veicolo “prima di un’intersezione a
meno di 5 metri dalla carreggiata trasversale” (cfr. la decisione
impugnata, con riferimento al rapporto allestito dalla polizia comunale di Chiasso
l’8 settembre 2004);
che l'insorgente fa valere
quanto segue:
“Vi
faccio presente che sono tuttora invalido, avendo pure il contrassegno
(certificato tipo A per invalidi)!!! […]
Dato
che nelle vicinanze della mia abitazione non ci sono posteggi per invalidi,
l’unico posto è dove la metto tuttora nello stesso punto dove ho ricevuto la
contravvenzione dalla polizia comunale di Balerna.
1.
addirittura non esiste nessun divieto di sosta, in quel punto!
Considerandi
2.
non esiste nessun tipo di segnale che afferma il divieto di fermata!
3.
il certificato tipo A mi autorizza a posteggiare!
Dato
che se non apro completamente la portiera dell’auto, non riesco a scendere,
dato che ho una protesi alla gamba sinistra.
Dunque
per me posteggiare la mia auto nei posteggi normali, come afferma il __________.
__________ della polizia comunale di Balerna mi è impossibile, altrimenti non
mi sarei sottoposto al controllo medico per ottenere il permesso tipo A per
invalidi.
[…]”;
che gli art. 31 lett. d e 32
lett. c RALCS consentono per vero al titolare di un permesso speciale per
disabili di “parcheggiare in luoghi normalmente vietati, senza costituire
tuttavia pericolo o intralcio per la circolazione e se non vi siano posti di
parcheggio nelle immediate vicinanze”;
che ciò posto, il ricorrente
era bensì autorizzato a posteggiare in deroga alle norme ordinarie della
circolazione, ma solo nella misura in cui il veicolo non intralciasse il
traffico (cfr. anche le spiegazioni sul retro del permesso allegato al ricorso,
lett. d);
che in concreto, la fermata e
il posteggio di un autoveicolo a meno di 5 metri da un’intersezione costituisce
– di per sé – un ostacolo alla circolazione, ove solo si consideri come il
divieto sancito dagli art. 18 cpv. 2 lett. d e 19 cpv. 2 lett. a ONC altro non
fa che concretare il principio di cui all’art. 37 cpv. 2 LCS (cfr. anche le
relative note marginali, che richiamano esplicitamente quest’ultima disposizione);
che del resto lo stesso agente
denunciante – chiamato a esprimersi sulle doglianze ricorsuali – ha
sottolineato come il veicolo del multato, nel luogo in cui era posteggiato,
ostacolava “l’entrata su Via __________, e la visuale in uscita su Via __________”
(rapporto del 18 ottobre 2004, punto 2, sul quale il multato non si è espresso
per mancato ritiro del plico raccomandato);
che le giustificazioni addotte
dall’insorgente non gli consentivano in definitiva di posteggiare nelle
modalità ravvisate dall’autorità di primo grado, e ciò a prescindere dalla
titolarità di un permesso per disabili e dalla lamentata impossibilità di far
capo ai posteggi ordinari;
che nulla induce pertanto a
scostarsi dalla decisione impugnata, l’entità della multa corrispondendo
altresì all’importo sancito dal predetto allegato 1 all’OMD per questo genere
di trasgressioni alle norme della circolazione;
che il ricorso – infondato –
deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
cpv. 2 LPContr) contenute in soli fr. 100.– per tenere conto della natura
particolare del caso specifico;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 37 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 18 cpv. 2 lett. d e 19 cpv. 2 lett. a ONC;
31 lett. d e 32 lett. c RALCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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