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Decisione

30.2004.305

posteggio di un invalido entro 5 m da un'intersezione

25 febbraio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

30.2004.305

Data decisione, Autorità:

25.02.2005, PRPEN

Titolo:

posteggio di un invalido entro 5 m da un'intersezione

PARCHEGGIO

LACS

art. 37 cpv. 2 LCSTR

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 18 cpv. 2 let. d ONCS

art. 19 cpv. 2 let. a ONCS

Incarto

n.

30.2004.305/AMM

24378/210

Bellinzona

25

febbraio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura

Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 5 ottobre 2004

presentato da

RI 1

contro

la decisione n.

24378/210 del 1° ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione,

Camorino,

viste le osservazioni del 19 ottobre

2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 1°

ottobre 2004 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr.

120.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di

fr. 20.–, per avere posteggiato il proprio veicolo, il 18 giugno 2004 a

Balerna, “prima di un’intersezione a meno di 5 metri dalla carreggiata

trasversale”;

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con un ricorso del 5 ottobre 2004, nel quale postula in sostanza

l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 19

ottobre 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e

di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 37 cpv. 2 prima

frase LCS è vietato fermarsi o sostare dove il veicolo potrebbe essere di

ostacolo o di pericolo alla circolazione; ciò vale – fra l'altro – prima e dopo

le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale (art. 18 cpv. 2

lett. d e 19 cpv. 2 lett. a ONC);

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1

LCS); per l'inosservanza degli art. 18 cpv. 2 lett. d e 19 cpv. 2 lett. a ONC, l'allegato 1 all'ordinanza

concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a 60 minuti di

posteggio – una sanzione pecuniaria di fr. 120.– (infrazione n. 212.1);

che la Sezione della

circolazione rimprovera come detto al multato, in applicazione delle norme appena

citate, di avere posteggiato il proprio veicolo “prima di un’intersezione a

meno di 5 metri dalla carreggiata trasversale” (cfr. la decisione

impugnata, con riferimento al rapporto allestito dalla polizia comunale di Chiasso

l’8 settembre 2004);

che l'insorgente fa valere

quanto segue:

“Vi

faccio presente che sono tuttora invalido, avendo pure il contrassegno

(certificato tipo A per invalidi)!!! […]

Dato

che nelle vicinanze della mia abitazione non ci sono posteggi per invalidi,

l’unico posto è dove la metto tuttora nello stesso punto dove ho ricevuto la

contravvenzione dalla polizia comunale di Balerna.

1.

addirittura non esiste nessun divieto di sosta, in quel punto!

Considerandi

2.

non esiste nessun tipo di segnale che afferma il divieto di fermata!

3.

il certificato tipo A mi autorizza a posteggiare!

Dato

che se non apro completamente la portiera dell’auto, non riesco a scendere,

dato che ho una protesi alla gamba sinistra.

Dunque

per me posteggiare la mia auto nei posteggi normali, come afferma il __________.

__________ della polizia comunale di Balerna mi è impossibile, altrimenti non

mi sarei sottoposto al controllo medico per ottenere il permesso tipo A per

invalidi.

[…]”;

che gli art. 31 lett. d e 32

lett. c RALCS consentono per vero al titolare di un permesso speciale per

disabili di “parcheggiare in luoghi normalmente vietati, senza costituire

tuttavia pericolo o intralcio per la circolazione e se non vi siano posti di

parcheggio nelle immediate vicinanze”;

che ciò posto, il ricorrente

era bensì autorizzato a posteggiare in deroga alle norme ordinarie della

circolazione, ma solo nella misura in cui il veicolo non intralciasse il

traffico (cfr. anche le spiegazioni sul retro del permesso allegato al ricorso,

lett. d);

che in concreto, la fermata e

il posteggio di un autoveicolo a meno di 5 metri da un’intersezione costituisce

– di per sé – un ostacolo alla circolazione, ove solo si consideri come il

divieto sancito dagli art. 18 cpv. 2 lett. d e 19 cpv. 2 lett. a ONC altro non

fa che concretare il principio di cui all’art. 37 cpv. 2 LCS (cfr. anche le

relative note marginali, che richiamano esplicitamente quest’ulti­ma disposizione);

che del resto lo stesso agente

denunciante – chiamato a esprimersi sulle doglianze ricorsuali – ha

sottolineato come il veicolo del multato, nel luogo in cui era posteggiato,

ostacolava “l’entrata su Via __________, e la visuale in uscita su Via __________”

(rapporto del 18 ottobre 2004, punto 2, sul quale il multato non si è espresso

per mancato ritiro del plico raccomandato);

che le giustificazioni addotte

dall’insorgente non gli consentivano in definitiva di posteggiare nelle

modalità ravvisate dall’autorità di primo grado, e ciò a prescindere dalla

titolarità di un permesso per disabili e dalla lamentata impossibilità di far

capo ai posteggi ordinari;

che nulla induce pertanto a

scostarsi dalla decisione impugnata, l’entità della multa corrispondendo

altresì all’importo sancito dal predetto allegato 1 al­l’OMD per questo genere

di trasgressioni alle norme della circolazione;

che il ricorso – infondato –

deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15

cpv. 2 LPContr) contenute in soli fr. 100.– per tenere conto della natura

particolare del caso specifico;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 37 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 18 cpv. 2 lett. d e 19 cpv. 2 lett. a ONC;

31 lett. d e 32 lett. c RALCS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr.

50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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