30.2004.31
prelievo di contributi di miglioria per opere di sostituzione di tubatura acqua potabile
20 gennaio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2004.31
Data decisione, Autorità:
20.01.2006, TE
Titolo:
prelievo di contributi di miglioria per opere di sostituzione di tubatura acqua potabile
CONTRIBUTI DI MIGLIORIA
art. 13 cpv. 2 LCM
Incarto n.
30.2004.31
LCM 41/01
Lugano
20 gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Argentino Jermini
ing. Giancarlo Rosselli
Segretaria
giurista
Paola
Carcano
statuendo
sul ricorso presentato in data 13 maggio 2001 da
RI
1
contro
la
decisione su reclamo emessa il 17 aprile 2001 dal Municipio di S__________ nell'ambito
della procedura d’imposizione di contributi di miglioria per le opere di sostituzione
parziale della tubazione dell'acqua potabile in località R__________
relativamente al mapp. no. 2397 RFD di S__________
letti
ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in
fatto e in diritto
- che il Comune di S__________ ha
provveduto a sostituire un tratto della tubazione dell’acqua potabile che
approvvigiona i Monti di R__________ (cfr. relazione tecnica e planimetria);
- che il Consiglio Comunale ha stanziato
il credito di costruzione e ratificato il prelievo di contributi di miglioria
nell’ordine dell’80% della spesa nel corso della seduta del 5.5.1998 (MM no.
7/1997);
- che il Municipio ha avviato la
procedura di prelievo di contributi di miglioria per l’opera citata pubblicando
il prospetto dal 6.12.2000 al 5.1.2001 ed inviando un avviso personale ai
contribuenti interessati;
- che RI 1 è proprietario del mapp. no.
2397 ed in tale veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo di
miglioria di fr. 1'176.75;
- che il reclamo tempestivamente
interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione
del 17.4.2001;
- che il proprietario è insorto dinanzi
al Tribunale di espropriazione postulando nuovamente l’annullamento dei
contributi, sostanzialmente per carenza di vantaggio particolare e perché
l’opera costituirebbe un semplice intervento di manutenzione;
- che con risposta del 21.9.2001 il
Comune di S__________ ha sollecitato la reiezione del gravame;
- che all’udienza di conciliazione del
16.7.2003 il Tribunale ha suggerito di ridurre il contributo a carico del mapp.
no. 2397 a fr. 588.30, proposta accettata dal ricorrente (cfr. verbale) ma non
dal Comune (cfr. lettera del 29.8.2003);
- che affinché sia imponibile l’opera deve procurare al
singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso
quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto
causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una
plusvalenza realizzabile (Messaggio concernente la nuova LCM del
13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione
secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il
contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des
Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,
Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29);
- che a norma
dell’art. 4 LCM il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è
finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno
standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la
sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto
conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce
inconvenienti ed oneri (Messaggio cit., p. 16-17);
- che, nel contesto
degli impianti pubblici di urbanizzazione, le condotte dell’acqua potabile sono
installazioni indispensabili che normalmente danno luogo al prelievo di
contributi di miglioria poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi
serviti e dunque conferiscono agli stessi un vantaggio particolare (Reitter,
op. cit., p. 68; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem
Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p. 39; Otzenberger, op. cit., p. 25);
- che, come
giustamente rileva il Comune, nella misura in cui contesta la natura dell’opera
assimilandola ad un semplice intervento di manutenzione il ricorso è
inammissibile. Infatti la qualifica dell’opera e la quota imponibile si
annoverano tra le competenze esclusive del legislativo comunale e sono
stabilite contestualmente all’approvazione dell’opera e del piano di
finanziamento giusta l’art. 13 cpv. 1 let. g LOC. Di conseguenza eventuali
censure riferibili a queste tematiche vanno sollevate dinanzi al Consiglio di
Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (RDAT
II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1991 no. 41 c. 4). In questa sede
sono invece ampiamente tardive;
- che di contro per
quanto nega la sussistenza di un vantaggio particolare il ricorso è ricevibile
considerato che sul prospetto dei contributi il Tribunale di espropriazione
giudica con pieno potere cognitivo (art. 13 cpv. 2 LCM);
- che il mapp. no.
2397 è escluso dalla zona edificabile ma è edificato con una casa di abitazione
primaria direttamente allacciata alla canalizzazione comunale;
- che in queste
condizioni il vantaggio particolare non può essere seriamente contestato poiché
la condotta va considerata nel suo complesso ed in quest’ottica la posa di un
nuovo tratto di tubazione in sostituzione di quello precedente ha migliorato le
infrastrutture di urbanizzazione del fondo;
- che a norma
dell’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del
vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per
Fatti
i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la
facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo
giustificassero (cpv. 3). I beni imponibili sono individuati mediante un piano
del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM);
- che nella prassi
si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati
dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i
fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio
cit. p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Zbl 1980 179; DTF
98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c.
5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c);
- che in concreto, come
risulta nella tabella globale dei contributi, a fronte di un comprensorio
escluso dalla zona edificabile, conformemente alla prassi giurisprudenziale è
stata considerata solo la superficie necessaria alle costruzioni esistenti
(cfr. RDAT I-1999 no. 42 c. 4.2.). Inoltre è stato applicato un
coefficiente unico d’interesse che tiene conto dell’ubicazione specifica dei
singoli fondi;
- che nel complesso,
riservato quanto ancora si dirà riguardo alla proprietà in esame, pur essendo
alquanto schematico il metodo di calcolo adottato dal Comune offre risultati
ragionevoli;
- che nel calcolo
individuale concernente il mapp. no. 2397 è stata computata solo l’area del
fabbricato esistente di mq 99 (cfr. estratto UR) ed applicato un coefficiente
interesse 0.9;
- che il parametro
è inferiore a quello riconosciuto ad altri fondi individuando, giustamente,
nella posizione retrostante del mapp. no. 2397 e quindi nella maggior distanza
rispetto al tracciato della condotta un motivo di affievolimento del vantaggio.
Ciò malgrado lo sconto ancora non è abbastanza marcato da ponderare in giusta
proporzione la situazione specifica del fondo;
- che in effetti la
Considerandi
proprietà è stata dotata di un impianto di pompaggio tale da garantire la
pressione minima all’acqua. La circostanza è tutt’altro che trascurabile poiché
l’impianto è un elemento imprescindibile per poter usufruire delle condizioni
normali di erogazione dell’acqua che, a loro volta, sono essenziali ai fini
dello sfruttamento dell’immobile secondo la sua destinazione ad abitazione primaria;
- che in
quest’ottica e per tener conto degli oneri derivati dalla costruzione dell’impianto
si giustifica una riduzione del coefficiente a 0.45;
- che pertanto il
contributo a carico del mapp. no. 2397 è ridotto a fr. 588.30;
- che l’addebito della
tassa di giustizia di giustizia e delle spese segue la soccombenza (art. 31
LPamm.). Non si assegnano ripetibili.
per
questi motivi
richiamata la
Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di
conseguenza il contributo di miglioria per la part. no. 2397 è ridotto a fr.
588.30
2.
La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.-
sono a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna. Non si assegnano
ripetibili.
3.
La presente decisione e definitiva.
4.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente la
Segretaria giurista
Margherita
De Morpurgo Paola
Carcano
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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