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Decisione

30.2004.310

ricorco irricevibile poiché non in lingua italiana

28 dicembre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

6/7 ottobre 2004 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione __________ con

cui la Sezione della circolazione gli

ha inflitto una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-

e alle spese di fr. 30.-, per aver omesso di sottoporre il veicolo __________ -

entro il termine prescritto - al controllo relativo alle emissioni dei gas di

scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali.

L'allegato

era redatto in lingua tedesca.

B. In

data 18 ottobre 2004 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:

"in

possesso del suo scritto citato a margine le comunico che, conformemente alle

norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le

contravvenzioni:

art.

4 3 Il ricorso

deve contenere:

a) la

menzione della decisione impugnata;

b) una

concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;

c) una

breve motivazione;

d) le

conclusioni.

Al

ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.

art.

5 1 Il ricorso deve

essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.

art.

5 2 Errori di

scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.

In

applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un

Considerandi

termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua

italiana, nella forma indicata, con la comminatoria che, trascorso

infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."

C. Lo

scritto di cui sopra è stato notificato all’insorgente il 21 ottobre 2004; di

conseguenza il termine assegnatogli è scaduto infruttuosamente il 2 novembre

2004.

D. Giusta

l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si

tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo

legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti

esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle

relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.;

v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).

E. Secondo

l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono

rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio,

sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati

irricevibili.

Nella

fattispecie, il ricorrente non ha provveduto a sanare il vizio riscontrato nel

suo gravame, malgrado egli sia stato avvisato delle conseguenze. Il ricorso va

pertanto dichiarato irricevibile.

Visto

l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica

tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi

motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,

dichiara

e

pronuncia: 1. Il

ricorso 6/7 ottobre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del

ricorrente.

3.

Intimazione

a:

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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