30.2004.310
ricorco irricevibile poiché non in lingua italiana
28 dicembre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
30.2004.310
Data decisione, Autorità:
28.12.2004, PRPEN
Titolo:
ricorco irricevibile poiché non in lingua italiana
Incarto
n.
30.2004.310/pg
23825/201
Bellinzona
28
dicembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 6/7 ottobre 2004
presentato da
RI 1
contro
la decisione n° __________ del __________
emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti
ed esaminati gli atti;
considerato, in
fatto ed in diritto
Fatti
A. Il
6/7 ottobre 2004 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione __________ con
cui la Sezione della circolazione gli
ha inflitto una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-
e alle spese di fr. 30.-, per aver omesso di sottoporre il veicolo __________ -
entro il termine prescritto - al controllo relativo alle emissioni dei gas di
scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali.
L'allegato
era redatto in lingua tedesca.
B. In
data 18 ottobre 2004 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
"in
possesso del suo scritto citato a margine le comunico che, conformemente alle
norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le
contravvenzioni:
art.
4 3 Il ricorso
deve contenere:
a) la
menzione della decisione impugnata;
b) una
concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
c) una
breve motivazione;
d) le
conclusioni.
Al
ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.
art.
5 1 Il ricorso deve
essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.
art.
5 2 Errori di
scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.
In
applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un
Considerandi
termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua
italiana, nella forma indicata, con la comminatoria che, trascorso
infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."
C. Lo
scritto di cui sopra è stato notificato all’insorgente il 21 ottobre 2004; di
conseguenza il termine assegnatogli è scaduto infruttuosamente il 2 novembre
2004.
D. Giusta
l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si
tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo
legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti
esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle
relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.;
v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).
E. Secondo
l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono
rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio,
sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati
irricevibili.
Nella
fattispecie, il ricorrente non ha provveduto a sanare il vizio riscontrato nel
suo gravame, malgrado egli sia stato avvisato delle conseguenze. Il ricorso va
pertanto dichiarato irricevibile.
Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 6/7 ottobre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
2.
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del
ricorrente.
3.
Intimazione
a:
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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