30.2004.314
sorpasso di una colonna di veicoli ferma da parte di un motoveicolo e collisione con una vettura che si immetteva nella circolazione
29 marzo 2005Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.314
Data decisione, Autorità:
29.03.2005, PRPEN
Titolo:
sorpasso di una colonna di veicoli ferma da parte di un motoveicolo e collisione con una vettura che si immetteva nella circolazione
INCROCIO E SORPASSO
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
MOTO / MOTOVEICOLI
art. 47 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2004.314
23440/202
Bellinzona
29
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 18 ottobre 2004 presentato
da
RI 1,
difeso da: DI 1
contro
la decisione 24
settembre 2004 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 26 ottobre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1, con decisione
del 24 settembre 2004, ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 390.--,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.-- e le spese di fr.
80.-- per i seguenti fatti accertati l’11 agosto 2004 in territorio di
Pambio-Noranco:
“alla guida del motoveicolo
__________, eseguiva una manovra di sorpasso di una colonna di veicoli che si
arrestava e collideva con una vettura che, avuta via libera, stava immettendosi
nel flusso della circolazione.
che i fatti sono
avvenuti in data 11 agosto 2004, alle ore 16:15, in territorio di
Pambio-Noranco, lungo la strada che conduce ai centri commerciali di Grancia;
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 47 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 18/19 ottobre 2004 in cui chiede
l’annullamento della multa;
che, con scritto del 26/28
ottobre 2004, la CRTE 1 ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni e
Fatti
di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell’art. 12 LPContr;
che per l'art. 47 cpv. 2 LCStr,
se la circolazione è fermata, i conducenti di motoveicoli devono rimanere al
loro posto nella colonna di veicoli;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.
90 cifra 1 LCStr);
che il ricorrente afferma che
le auto da lui sorpassate non formavano una colonna, né ferma né procedente a
singhiozzo, con la conseguenza che l’art. 47 cpv. 2 LCStr non troverebbe
applicazione. Egli sostiene inoltre che la sua andatura non era sostenuta e fa
valere il suo diritto di priorità, indicando la causa della collisione nella
disattenzione della vettura che si è immessa nella strada;
che, secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, ai motociclisti è proibito sorpassare veicoli in
colonna, per inserirsi davanti agli stessi, anche quando la colonna procede a
rilento. L’obbligo di arresto deve essere incondizionatamente rispettato quando
la fermata dei veicoli incolonnati è dovuta a una comprensibile cortesia nei
confronti di utenti della strada che, senza godere della precedenza, attendono
di poter accedere alla via principale (DTF 129 IV 155, Rep 1985 p. 27);
Considerandi
che nella presente fattispecie
il ricorrente ha ammesso di aver superato delle vetture in colonna, precisando
che al momento del sorpasso viaggiava molto piano, ad un’andatura di 30 o 40
km/h;
che la ridotta velocità del
motociclista è del resto un chiaro segno che i veicoli superati procedevano
effettivamente a rilento (cfr. verbale di interrogatorio RI 1 dell’11 agosto
2004);
che a ciò si aggiunga la
deposizione resa dal conducente del veicolo coinvolto nella collisione, che
riferisce di una piccola coda venutasi a creare quando egli si è immesso nella
strada principale (cfr. verbale di interrogatorio __________ del 12 agosto
2004);
che, visto quanto precede, non
è determinante se la vettura che ha consentito al signor __________ l’ingresso
nella strada si sia fermata o abbia semplicemente rallentato: in entrambi i
casi resta il fatto che il ricorrente ha sorpassato una serie di veicoli
incolonnati, creando un concreto pericolo per la sicurezza della circolazione
stradale. In effetti è innegabile che, se quest’ultimo non avesse superato la
colonna di veicoli fermi o comunque procedenti a rilento, la collisione con il
veicolo del signor __________ non si sarebbe prodotta;
che eventuali riflessioni in
merito a una colpa dell’altro protagonista esulano dall’oggetto di questa
procedura, ritenuto che in ambito penale ognuno risponde delle proprie
infrazioni, sicché un comportamento antigiuridico altrui non discrimina né
attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabili a
propria colpa;
che pertanto il ricorrente,
avendo sorpassato sulla sinistra una colonna di veicoli che procedeva a
rilento, ha infranto la norma prevista dall’art. 47 cpv. 2 LCStr, motivo per
cui il presente ricorso va respinto;
che la multa inflitta è convenientemente
proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al
grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
Dispositivo
per questi motivi visti gli artt. 47 cpv. 2 e 90 cifra
1 LCS, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione
impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster