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Decisione

30.2004.314

sorpasso di una colonna di veicoli ferma da parte di un motoveicolo e collisione con una vettura che si immetteva nella circolazione

29 marzo 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell’art. 12 LPContr;

che per l'art. 47 cpv. 2 LCStr,

se la circolazione è fermata, i conducenti di motoveicoli devono rimanere al

loro posto nella colonna di veicoli;

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.

90 cifra 1 LCStr);

che il ricorrente afferma che

le auto da lui sorpassate non formavano una colonna, né ferma né procedente a

singhiozzo, con la conseguenza che l’art. 47 cpv. 2 LCStr non troverebbe

applicazione. Egli sostiene inoltre che la sua andatura non era sostenuta e fa

valere il suo diritto di priorità, indicando la causa della collisione nella

disattenzione della vettura che si è immessa nella strada;

che, secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, ai motociclisti è proibito sorpassare veicoli in

colonna, per inserirsi davanti agli stessi, anche quando la colonna procede a

rilento. L’obbligo di arresto deve essere incondizionatamente rispettato quando

la fermata dei veicoli incolonnati è dovuta a una comprensibile cortesia nei

confronti di utenti della strada che, senza godere della precedenza, attendono

di poter accedere alla via principale (DTF 129 IV 155, Rep 1985 p. 27);

Considerandi

che nella presente fattispecie

il ricorrente ha ammesso di aver superato delle vetture in colonna, precisando

che al momento del sorpasso viaggiava molto piano, ad un’andatura di 30 o 40

km/h;

che la ridotta velocità del

motociclista è del resto un chiaro segno che i veicoli superati procedevano

effettivamente a rilento (cfr. verbale di interrogatorio RI 1 dell’11 agosto

2004);

che a ciò si aggiunga la

deposizione resa dal conducente del veicolo coinvolto nella collisione, che

riferisce di una piccola coda venutasi a creare quando egli si è immesso nella

strada principale (cfr. verbale di interrogatorio __________ del 12 agosto

2004);

che, visto quanto precede, non

è determinante se la vettura che ha consentito al signor __________ l’ingresso

nella strada si sia fermata o abbia semplicemente rallentato: in entrambi i

casi resta il fatto che il ricorrente ha sorpassato una serie di veicoli

incolonnati, creando un concreto pericolo per la sicurezza della circolazione

stradale. In effetti è innegabile che, se quest’ultimo non avesse superato la

colonna di veicoli fermi o comunque procedenti a rilento, la collisione con il

veicolo del signor __________ non si sarebbe prodotta;

che eventuali riflessioni in

merito a una colpa dell’altro protagonista esulano dall’oggetto di questa

procedura, ritenuto che in ambito penale ognuno risponde delle proprie

infrazioni, sicché un comportamento antigiuridico altrui non discrimina né

attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabili a

propria colpa;

che pertanto il ricorrente,

avendo sorpassato sulla sinistra una colonna di veicoli che procedeva a

rilento, ha infranto la norma prevista dall’art. 47 cpv. 2 LCStr, motivo per

cui il presente ricorso va respinto;

che la multa inflitta è convenientemente

proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al

grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

Dispositivo

per questi motivi visti gli artt. 47 cpv. 2 e 90 cifra

1 LCS, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione

impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

3. Contro la presente

sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione

del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il

Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

4. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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