30.2004.318
ricorso irricevibile poiché non in lingua italiana
25 novembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2004.318
Data decisione, Autorità:
25.11.2004, PRPEN
Titolo:
ricorso irricevibile poiché non in lingua italiana
Incarto
n.
30.2004.318/pg
24600/202
Bellinzona
25
novembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 4 ottobre 2004
presentato da
RI 1
contro
la decisione n° 24600/202 del 1°
ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti
ed esaminati gli atti;
considerato, in
fatto ed in diritto
Fatti
A. Il
4 ottobre 2004 RI 1 ha inoltrato alla Sezione della circolazione uno scritto
contro la decisione del 1° ottobre 2004 con cui la Sezione della circolazione le ha inflitto una multa di fr. 100.-,
oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver
circolato con il veicolo __________ impiegando durante la guida un telefono
senza il dispositivo mani libere.
L'allegato
era redatto in lingua tedesca .
B. In
data 25/27 ottobre 2004 questa Autorità ha scritto alla ricorrente quanto
segue:
"in
possesso del suo scritto citato a margine la invito a comunicarmi se lo stesso
deve essere considerato un ricorso oppure no.
In
caso affermativo le comunico che, conformemente alle norme stabilite dall'art.
5 della Legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr), il ricorso deve
essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.
In
applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un
termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua
italiana, nella forma indicata, con la comminatoria che, trascorso
infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."
C. Si
rileva che il menzionato scritto intimato a mezzo raccomandata non è stato ritirato
dalla ricorrente ed è stato rispedito al mittente il 5 novembre.
D. Il
Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che un invio spedito per
raccomandata si ritiene notificato al destinatario nel momento della consegna
effettiva oppure, se lo stesso non è recapitato a domicilio né ritirato alla
posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante il quale il plico rimane
depositato all'ufficio postale.
Nel
caso in esame l'intimazione è avvenuta mercoledì 27 ottobre 2004; essendo la
raccomandata stata avvisata giovedì 28 ottobre si rileva come dal giorno
successivo decorre il termine dei sette giorni di giacenza, scaduto pertanto il
Considerandi
4.
novembre 2004.
A
far stato da quest'ultima data decorre il termine perentorio di 10 giorni per
la presentazione del ricorso in lingua italiana, scaduto in data 14 novembre
2004.
E. Il
termine assegnato alla ricorrente, nell'ipotesi che il suo scritto fosse un
ricorso, è scaduto infruttuoso.
F. Giusta
l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si
tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo
legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi.
Spetta
difatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate
nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.;
v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).
G. Secondo
l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono
rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio,
sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati
irricevibili.
Nella
fattispecie, la ricorrente non ha provveduto a sanare il vizio riscontrato nel
suo gravame, malgrado ella sia stata avvisata delle conseguenze. Il ricorso va
pertanto dichiarato irricevibile.
In
via eccezionale non si prelevano né tasse, né spese.
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 4 ottobre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
2.
Non
si prelevano né tasse, né spese.
3.
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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