Lexipedia

Decisione

30.2004.318

ricorso irricevibile poiché non in lingua italiana

25 novembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

4 ottobre 2004 RI 1 ha inoltrato alla Sezione della circolazione uno scritto

contro la decisione del 1° ottobre 2004 con cui la Sezione della circolazione le ha inflitto una multa di fr. 100.-,

oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver

circolato con il veicolo __________ impiegando durante la guida un telefono

senza il dispositivo mani libere.

L'allegato

era redatto in lingua tedesca .

B. In

data 25/27 ottobre 2004 questa Autorità ha scritto alla ricorrente quanto

segue:

"in

possesso del suo scritto citato a margine la invito a comunicarmi se lo stesso

deve essere considerato un ricorso oppure no.

In

caso affermativo le comunico che, conformemente alle norme stabilite dall'art.

5 della Legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr), il ricorso deve

essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.

In

applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un

termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua

italiana, nella forma indicata, con la comminatoria che, trascorso

infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."

C. Si

rileva che il menzionato scritto intimato a mezzo raccomandata non è stato ritirato

dalla ricorrente ed è stato rispedito al mittente il 5 novembre.

D. Il

Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che un invio spedito per

raccomandata si ritiene notificato al destinatario nel momento della consegna

effettiva oppure, se lo stesso non è recapitato a domicilio né ritirato alla

posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante il quale il plico rimane

depositato all'ufficio postale.

Nel

caso in esame l'intimazione è avvenuta mercoledì 27 ottobre 2004; essendo la

raccomandata stata avvisata giovedì 28 ottobre si rileva come dal giorno

successivo decorre il termine dei sette giorni di giacenza, scaduto pertanto il

Considerandi

4.

novembre 2004.

A

far stato da quest'ultima data decorre il termine perentorio di 10 giorni per

la presentazione del ricorso in lingua italiana, scaduto in data 14 novembre

2004.

E. Il

termine assegnato alla ricorrente, nell'ipotesi che il suo scritto fosse un

ricorso, è scaduto infruttuoso.

F. Giusta

l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si

tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo

legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi.

Spetta

difatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate

nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.;

v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).

G. Secondo

l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono

rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio,

sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati

irricevibili.

Nella

fattispecie, la ricorrente non ha provveduto a sanare il vizio riscontrato nel

suo gravame, malgrado ella sia stata avvisata delle conseguenze. Il ricorso va

pertanto dichiarato irricevibile.

In

via eccezionale non si prelevano né tasse, né spese.

Per questi

motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,

dichiara

e

pronuncia: 1. Il

ricorso 4 ottobre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

2.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster