30.2004.328
ricorso irricevibile poiché tardivo
6 dicembre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
30.2004.328
Data decisione, Autorità:
06.12.2004, PRPEN
Titolo:
ricorso irricevibile poiché tardivo
Incarto
n.
30.2004.328/pg
24203/203
Bellinzona
6
dicembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 27 ottobre 2004
presentato da
RI 1
contro
la decisione n° 24203/203 del
1°ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti
ed esaminati gli atti;
considerato, in
fatto ed in diritto
Fatti
A. Il
27 ottobre 2004 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 1°ottobre 2004
con cui la Sezione della circolazione le
ha inflitto una multa di fr. 440.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 100.- e
le spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
"alla
guida del veicolo __________ha circolato a velocità eccessiva su un tratto
contrassegnato dalla limitazione a 120 km/h.
La
velocità accertata per il tramite di un veicolo inseguitore di polizia
provvisto delle apposite apparecchiature di rilevamento consentite dalle
istruzioni federali sui controlli di velocità del 10.08.98 è stata di 173 km/h.
Velocità
punibile dedotta la tolleranza: 155 km/h".
B. Si
rileva che la menzionata decisione intimata a mezzo raccomandata non è stata
ritirata dalla ricorrente ed è ritornata al mittente, il quale ha provveduto a
trasmettere nuovamente alla destinataria una copia per conoscenza per posta
semplice.
Prima
di addentrarsi nel merito, assodata la competenza della Pretura penale - che
peraltro aveva già ricevuto lo scritto 27 ottobre 2004 in copia - quale
autorità di ricorso contro le decisioni della Sezione della circolazione,
occorre pertanto verificare la tempestività del ricorso e in particolare se
l'insorgente ha ottemperato il termine perentorio di 15 giorni, previsto
dall'art. 4 LPContr, per inoltrare il proprio gravame.
C. Il
Tribunale federale ha avuto modo di precisare che una decisione spedita per
raccomandata si ritiene notificata alla destinataria nel momento della consegna
Considerandi
effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla
posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante il quale il plico rimane
depositato all'ufficio postale, sempre che la destinataria dovesse contare
sulla notifica, cosa assodata nell'evenienza concreta dal momento che la
ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in data 26 agosto 2004.
Nel
caso in esame l'intimazione è avvenuta venerdì 1°ottobre 2004; ammettendo
nell'ipotesi più favorevole alla ricorrente che la raccomandata sia stata
avvisata lunedí 4 ottobre si rileva come dal giorno successivo decorre il
termine dei sette giorni di giacenza, scaduto pertanto l'11 ottobre 2004.
A
far stato da quest'ultima data decorre il termine perentorio di 15 giorni per
la presentazione del ricorso, scaduto in data 26 ottobre 2004.
Pertanto
il ricorso, spedito il giorno successivo per posta A, è tardivo e deve essere
dichiarato irricevibile.
E. In
via eccezionale non si prelevano né tasse, né spese.
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 27 ottobre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
2.
Non
si prelevano né tasse, né spese.
3.
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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