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Decisione

30.2004.328

ricorso irricevibile poiché tardivo

6 dicembre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

27 ottobre 2004 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 1°ottobre 2004

con cui la Sezione della circolazione le

ha inflitto una multa di fr. 440.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 100.- e

le spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

"alla

guida del veicolo __________ha circolato a velocità eccessiva su un tratto

contrassegnato dalla limitazione a 120 km/h.

La

velocità accertata per il tramite di un veicolo inseguitore di polizia

provvisto delle apposite apparecchiature di rilevamento consentite dalle

istruzioni federali sui controlli di velocità del 10.08.98 è stata di 173 km/h.

Velocità

punibile dedotta la tolleranza: 155 km/h".

B. Si

rileva che la menzionata decisione intimata a mezzo raccomandata non è stata

ritirata dalla ricorrente ed è ritornata al mittente, il quale ha provveduto a

trasmettere nuovamente alla destinataria una copia per conoscenza per posta

semplice.

Prima

di addentrarsi nel merito, assodata la competenza della Pretura penale - che

peraltro aveva già ricevuto lo scritto 27 ottobre 2004 in copia - quale

autorità di ricorso contro le decisioni della Sezione della circolazione,

occorre pertanto verificare la tempestività del ricorso e in particolare se

l'insorgente ha ottemperato il termine perentorio di 15 giorni, previsto

dall'art. 4 LPContr, per inoltrare il proprio gravame.

C. Il

Tribunale federale ha avuto modo di precisare che una decisione spedita per

raccomandata si ritiene notificata alla destinataria nel momento della consegna

Considerandi

effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla

posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante il quale il plico rimane

depositato all'ufficio postale, sempre che la destinataria dovesse contare

sulla notifica, cosa assodata nell'evenienza concreta dal momento che la

ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in data 26 agosto 2004.

Nel

caso in esame l'intimazione è avvenuta venerdì 1°ottobre 2004; ammettendo

nell'ipotesi più favorevole alla ricorrente che la raccomandata sia stata

avvisata lunedí 4 ottobre si rileva come dal giorno successivo decorre il

termine dei sette giorni di giacenza, scaduto pertanto l'11 ottobre 2004.

A

far stato da quest'ultima data decorre il termine perentorio di 15 giorni per

la presentazione del ricorso, scaduto in data 26 ottobre 2004.

Pertanto

il ricorso, spedito il giorno successivo per posta A, è tardivo e deve essere

dichiarato irricevibile.

E. In

via eccezionale non si prelevano né tasse, né spese.

Per questi

motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara

e

pronuncia: 1. Il

ricorso 27 ottobre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

2.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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