30.2004.329
uso illecito, allo scopo di posteggio, di un fondo debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace
10 gennaio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2004.329
Data decisione, Autorità:
10.01.2005, PRPEN
Titolo:
uso illecito, allo scopo di posteggio, di un fondo debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace
PARCHEGGIO
art. 375bis CPC-TI
art. 375ter CPC-TI
Incarto
n.
30.2004.329/pg
23812/203
Bellinzona
10
gennaio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere __________ in qualità di segretario, per statuire sul ricorso
presentato da
RI1
contro
la decisione
n° 23812/203 del 24 settembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 24
settembre 2004 ha inflitto a RI1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e delle spese di fr. 10.-, per aver illecitamente fatto
uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato
debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di
pace.
Fatti accertati il 18 luglio
2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 375 bis e 375 ter CPC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Eccepisce di aver sottoscritto
un contratto di locazione che prevede il diritto di occupare i parcheggi
oggetto dell'infrazione.
C. La Sezione della
circolazione si astiene dal formulare osservazioni.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
2. L'avente diritto che
intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso
illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un'istanza al
giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (art. 375 bis cpv. 1 CPC).
Il giudice se sono resi
verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso,
autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di
utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina
ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (art. 375 bis cpv. 2).
Ai sensi dell'art. 375 ter cpv.
1 CPC la competenza di infliggere la multa a coloro che contravvengono al
divieto intenzionalmente o per negligenza spetta al dipartimento delle
istituzioni.
Per l'articolo 375 cpv. 2 CPC
in caso di violazione del divieto affisso in loco, l'avente diritto o il suo
rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del
fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore
all'autorità designata.
3. Il ricorrente non
contesta il fatto di aver parcheggiato sul fondo in questione, ma si limita a
giustificare il proprio agire; in particolare asserisce di aver il diritto di
posteggiare il proprio veicolo, avendo la ditta per la quale egli è impiegato
sottoscritto un contratto di locazione che prevede tale possibilità.
4. La situazione è nota a
questo giudice poiché ha già avuto modo di statuire nei confronti del
ricorrente per un’analoga infrazione nella sentenza 30.2004.291 del 6 dicembre
2004, alla quale si fa pertanto riferimento.
Fatti
I responsabili del
centro commerciale __________ di __________, in data 19 dicembre 2003, hanno
inviato a tutte le società locatrici una circolare informativa con la direttiva
a tutti gli impiegati di utilizzare esclusivamente il parcheggio loro destinato
che era marcato sulla cartina.
5. Secondo l'art. 12 del
contratto di locazione, siglato tra __________ e la società presso la quale
lavora il ricorrente, il regolamento con le direttive riguardo ai posteggi
Considerandi
destinati ai dipendenti fa parte integrante del contratto; le direttive con i
parcheggi previsti per il personale sono del resto esposte nella bacheca delle
comunicazioni posta al livello 1.
Di conseguenza l'insorgente
non ha il diritto di usufruire dei parcheggi non riservati ai dipendenti e
segnalati con appositi cartelli autorizzati dal giudice di pace.
6.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 375 bis e 375 ter CPC,
1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la decisione n° 23812/203 del 24 settembre 2004 emessa dalla
Sezione della circolazione, Camorino
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino,
RI1
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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