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Decisione

30.2004.33

prelievo di contributi di miglioria per opere di sostituzione di tubatura acqua potabile

20 gennaio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la

facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo

giustificassero (cpv. 3). I beni imponibili sono individuati mediante un piano

del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM);

- che nella prassi

si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati

dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i

fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio

cit. p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Zbl 1980 179; DTF

98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c.

5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c);

- che in concreto, come

risulta nella tabella globale dei contributi, a fronte di un comprensorio

escluso dalla zona edificabile, conformemente alla prassi giurisprudenziale è

stata considerata solo la superficie necessaria alle costruzioni esistenti

(cfr. RDAT I-1999 no. 42 c. 4.2.). Inoltre è stato applicato un

coefficiente unico d’interesse che tiene conto dell’ubicazione specifica dei

singoli fondi;

- che nel

complesso, riservato quanto ancora si dirà riguardo alla proprietà in esame,

pur essendo alquanto schematico il metodo di calcolo adottato dal Comune offre

risultati ragionevoli;

- che nel calcolo

individuale concernente il mapp. no. 2396 è stata computata solo l’area dei

fabbricati esistenti sub. A) e B) di complessivi mq 100 (cfr. estratto UR) ed

applicato un coefficiente interesse 0.9;

- che il parametro

è inferiore a quello riconosciuto ad altri fondi individuando, giustamente,

nella posizione retrostante del mapp. no. 2396 e quindi nella maggior distanza

rispetto al tracciato della condotta un motivo di affievolimento del vantaggio.

Ciò malgrado lo sconto ancora non è abbastanza marcato da ponderare in giusta

proporzione la situazione specifica del fondo;

- che in effetti la

Considerandi

proprietà è stata dotata di un impianto di pompaggio tale da garantire la

pressione minima all’acqua. La circostanza è tutt’altro che trascurabile poiché

l’impianto è un elemento imprescindibile per poter usufruire delle condizioni

normali di erogazione dell’acqua che, a loro volta, sono essenziali ai fini

dello sfruttamento dell’immobile secondo la sua destinazione ad abitazione

primaria;

- che in

quest’ottica e per tener conto degli oneri derivati dalla costruzione

dell’impianto si giustifica una riduzione del coefficiente a 0.45;

- che pertanto il

contributo a carico del mapp. no. 2396 è ridotto a fr. 594.30;

- che l’addebito

della tassa di giustizia di giustizia e delle spese segue la soccombenza (art.

31.

LPamm.). Non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di

conseguenza il contributo di miglioria per il mapp. no. 2396 è ridotto a fr.

594.30

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.-

sono a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Paola

Carcano

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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