30.2004.334
un'infrazione grave alle norme della circolazione per eccesso di velocità é un reato di competenza del ministero pubblico
15 aprile 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2004.334
Data decisione, Autorità:
15.04.2005, PRPEN
Titolo:
un'infrazione grave alle norme della circolazione per eccesso di velocità é un reato di competenza del ministero pubblico
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
30.2004.334/pg
25629/210
Bellinzona
15
aprile 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 27
ottobre 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione
15 ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione e dal ricorrente;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. Con decisione 15 ottobre
2004, n° 25629/210, il Dipartimento delle Istituzioni ha inflitto a RI 1 una
multa di fr. 690.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese
di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
"alla guida del veicolo
targato __________ ha circolato nell’abitato di Stabio alla velocità superante
Fatti
i 60 km/h ivi prescritti.
Velocità accertata con
apparecchio radar: 100 km/h
Velocità punibile dedotta la
tolleranza: 95 km/h"
Fatti accertati l’8 settembre
2004 in territorio di Stabio. La risoluzione è stata resa in applicazione degli
art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 5 ONC e 22 cpv. 1
OSStr.
La somma di fr. 830.- (ottocentotrenta)
é già stata versata a titolo cauzionale all’Ufficio cantonale di esazione,
Bellinzona.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti alla Pretura penale,
chiedendone l’annullamento. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto
necessario, nel seguito.
considerato in diritto
1. Il ricorso, tempestivo,
è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla
base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr .
Considerandi
2.
2.1. Giusta l'art. 6
cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla
circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie
sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in
virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti
punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le
denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata
del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di
competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr
2.
marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La
Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al
Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:
·
le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP;
·
i delitti previsti dalla LCStr;
·
le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in
cui
sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure
qualora
siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3
RALALCStr
26.10
).
L'art.
6.
LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni
punibili
a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una
distinzione
tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo
per
queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.
2.2
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione
dei limiti di velocità, il
conducente, che su un tratto di strada all’interno di un abitato supera di 25
km/h o più la velocità massima consentita, si rende di principio colpevole di
un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2
LCStr, ovvero di un delitto (DTF 123 II 39 cons. 1c e rimandi; 123 II 105 cons.
2a e rimandi).
3.
3.1.
In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver
circolato ad una velocità
punibile di 95 km/h superando quindi di 35 km/h il limite di 60 km/h ivi
vigente. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale l'infrazione in
esame va indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione delle
regole della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto
ai sensi della predetta legislazione.
Competente a esaminare e a
giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la
Sezione della circolazione, secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1
LALCStr e 47 cpv. 2 RALCStr.
Spetterà al magistrato
competente decidere se la misurazione effettuata è o meno corretta.
3.2
Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti
trasmessi
al Ministero pubblico.
Dispositivo
Per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2 e 90 cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC, 6, 7 LALCStr, 4 lett. f, 47
cpv. 2 RLALCStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1 La decisione 15 ottobre
2004 n° 25629/210 del Dipartimento Istituzioni è
annullata.
1.2 Gli atti sono trasmessi al
Ministero pubblico.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Ministero pubblico, Lugano
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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