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Decisione

30.2004.334

un'infrazione grave alle norme della circolazione per eccesso di velocità é un reato di competenza del ministero pubblico

15 aprile 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i 60 km/h ivi prescritti.

Velocità accertata con

apparecchio radar: 100 km/h

Velocità punibile dedotta la

tolleranza: 95 km/h"

Fatti accertati l’8 settembre

2004 in territorio di Stabio. La risoluzione è stata resa in applicazione degli

art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 5 ONC e 22 cpv. 1

OSStr.

La somma di fr. 830.- (ottocentotrenta)

é già stata versata a titolo cauzionale all’Ufficio cantonale di esazione,

Bellinzona.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti alla Pretura penale,

chiedendone l’annullamento. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto

necessario, nel seguito.

considerato in diritto

1. Il ricorso, tempestivo,

è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla

base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr .

Considerandi

2.

2.1. Giusta l'art. 6

cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla

circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie

sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in

virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti

punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio

giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le

denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata

del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di

competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr

2.

marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La

Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al

Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:

·

le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP;

·

i delitti previsti dalla LCStr;

·

le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in

cui

sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure

qualora

siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3

RALALCStr

26.10

).

L'art.

6.

LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni

punibili

a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una

distinzione

tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo

per

queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.

2.2

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione

dei limiti di velocità, il

conducente, che su un tratto di strada all’interno di un abitato supera di 25

km/h o più la velocità massima consentita, si rende di principio colpevole di

un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2

LCStr, ovvero di un delitto (DTF 123 II 39 cons. 1c e rimandi; 123 II 105 cons.

2a e rimandi).

3.

3.1.

In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver

circolato ad una velocità

punibile di 95 km/h superando quindi di 35 km/h il limite di 60 km/h ivi

vigente. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale l'infrazione in

esame va indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione delle

regole della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto

ai sensi della predetta legislazione.

Competente a esaminare e a

giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la

Sezione della circolazione, secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1

LALCStr e 47 cpv. 2 RALCStr.

Spetterà al magistrato

competente decidere se la misurazione effettuata è o meno corretta.

3.2

Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti

trasmessi

al Ministero pubblico.

Dispositivo

Per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.

2 e 90 cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC, 6, 7 LALCStr, 4 lett. f, 47

cpv. 2 RLALCStr, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

1.1 La decisione 15 ottobre

2004 n° 25629/210 del Dipartimento Istituzioni è

annullata.

1.2 Gli atti sono trasmessi al

Ministero pubblico.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Ministero pubblico, Lugano

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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