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Decisione

30.2004.339

ricorso irricevibile poiché tardivo

25 novembre 2004Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

scritto 30 ottobre 2004, ma spedito il 3 novembre successivo, RI 1 ha

inoltrato ricorso contro la decisione 15 ottobre 2004 con cui la Sezione della

circolazione gli ha inflitto una

multa di fr. 150.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr.

20.-, per aver effettuato, alla guida del motoveicolo __________, una manovra

di svolta a sinistra oltrepassando la linea di sicurezza.

B. Si

rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 18

ottobre 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la

presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è

scaduto il 2 novembre.

Pertanto

il ricorso spedito per posta A il 3 novembre è tardivo e deve essere dichiarato

irricevibile.

C. Visto

Considerandi

l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica

tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi

motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara

e

pronuncia: 1. Il

ricorso inoltrato il 3 novembre 2004 da RI 1 è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del

ricorrente.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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