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Decisione

30.2004.340

lavoratore extracomunitario sprovvisto di permesso (l'aveva ma solo per un altro datore di lavoro)

7 febbraio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

30.2004.340

Data decisione, Autorità:

07.02.2005, PRPEN

Titolo:

lavoratore extracomunitario sprovvisto di permesso (l'aveva ma solo per un altro datore di lavoro)

NEGLIGENZA

art. 3 cpv. 3 LDDS

art. 23 cpv. 6 LDDS

art. 6 OLS

art. 29 cpv. 1 OLS

Incarto

n.

30.2004.340/AMM

04 1415/710

Bellinzona

7

febbraio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura

Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 3 ottobre (recte:

2 novembre) 2004 presentato da

RI 1

(rappresentata

da RA 1 )

contro

la decisione n.

04 1415/710 del 29 ottobre 2004 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni del 1° dicembre

2004 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e

dell’immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 29

ottobre 2004 l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione

ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere “lavorato in qualità di cassiera,

dal 02.01.2004 al 24.01.2004, a favore della __________, Lugano, sprovvista del

permesso … che le consentisse di svolgere detta attività”, soggiungendo che

“lei era al beneficio di un permesso dimora per svolgere attività presso

altro datore di lavoro”;

che in applicazione della

pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 100.–, ponendo inoltre a suo

carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–;

che RI 1 è insorta contro tale

decisione con un ricorso del 3 ottobre (recte: 2 novembre) 2004, nel

Considerandi

quale postula in sostanza l'annullamento o una riduzione della multa;

che nelle osservazioni del 1°

dicembre 2004 l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione

propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 3 cpv. 3 LDDS

lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro

potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;

che lo straniero necessita

altresì di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv.

1.

prima frase OLS);

che è considerata attività

lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un

guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e

segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in

Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in

Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l'attività di apprendista,

praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla

pari, artista (lett. b) e un'attività esercitata a ore, a giornate o a titolo

temporaneo (lett. c);

che le contravvenzioni alle

disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.

2000.

–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23

cpv. 6 LDDS);

che l’Ufficio giuridico della

Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera come detto alla multata – in

applicazione delle norme appena citate – di

avere lavorato come cassiera

alle dipendenze della __________ a Lugano, dal 2 al 24 gennaio 2004, sprovvista

di regolare autorizzazione giacché “al beneficio di un permesso dimora per

svolgere attività presso altro datore di lavoro”;

che la ricorrente non nega la

fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma sottolinea di avere

lavorato “presso __________ Lugano [che] nel frattempo tra il

02.01.04

u.s. ed il 24.01.04 u.s. è stata assorbita da __________quindi non è

stato un vero cambio di datore di lavoro ma un cambio di società ed eravamo

convinti che bastava annunciarsi al momento in cui scadeva il permesso il

27.02.04

u.s. all’ufficio stranieri; e non al momento del cambiamento del

passaggio di società”;

che le giustificazioni addotte

dall’interessata a sostegno della sua buona fede non consentono tuttavia di

scostarsi dal querelato giudizio, ove solo si consideri che essa sapeva

dell’avvicendamento societario e della conseguente modifica del datore di

lavoro (v. le giustificazioni addotte nel verbale di contravvenzione del 16

febbraio 2004, a metà; cfr. anche il contratto con il nuovo datore di lavoro sottoscritto

dalla multata nell’agosto 2003, act. C nel fascicolo della Sezione dei permessi

e dell’immigrazione);

che del resto, le

contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche

qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);

che la decisione impugnata

merita in definitiva conferma, la multa inflitta essendo altresì adeguata

all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente

commisurata al grado di colpa dell'insorgente e contenuta nei limiti di legge;

che il ricorso deve pertanto

essere respinto, seguito dalle spese di giustizia;

che data la natura particolare

dell’impugnativa, si giustifica nondimeno di rinunciare – in via eccezionale –

al prelievo di tasse dell'odierna sentenza;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6

LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano tasse dell’odierno

giudizio. Le spese di fr. 30.– sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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