30.2004.340
lavoratore extracomunitario sprovvisto di permesso (l'aveva ma solo per un altro datore di lavoro)
7 febbraio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2004.340
Data decisione, Autorità:
07.02.2005, PRPEN
Titolo:
lavoratore extracomunitario sprovvisto di permesso (l'aveva ma solo per un altro datore di lavoro)
NEGLIGENZA
art. 3 cpv. 3 LDDS
art. 23 cpv. 6 LDDS
art. 6 OLS
art. 29 cpv. 1 OLS
Incarto
n.
30.2004.340/AMM
04 1415/710
Bellinzona
7
febbraio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 3 ottobre (recte:
2 novembre) 2004 presentato da
RI 1
(rappresentata
da RA 1 )
contro
la decisione n.
04 1415/710 del 29 ottobre 2004 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni del 1° dicembre
2004 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e
dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 29
ottobre 2004 l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione
ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere “lavorato in qualità di cassiera,
dal 02.01.2004 al 24.01.2004, a favore della __________, Lugano, sprovvista del
permesso … che le consentisse di svolgere detta attività”, soggiungendo che
“lei era al beneficio di un permesso dimora per svolgere attività presso
altro datore di lavoro”;
che in applicazione della
pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 100.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–;
che RI 1 è insorta contro tale
decisione con un ricorso del 3 ottobre (recte: 2 novembre) 2004, nel
Considerandi
quale postula in sostanza l'annullamento o una riduzione della multa;
che nelle osservazioni del 1°
dicembre 2004 l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione
propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 3 cpv. 3 LDDS
lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro
potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;
che lo straniero necessita
altresì di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv.
1.
prima frase OLS);
che è considerata attività
lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un
guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e
segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in
Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in
Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l'attività di apprendista,
praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla
pari, artista (lett. b) e un'attività esercitata a ore, a giornate o a titolo
temporaneo (lett. c);
che le contravvenzioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.
2000.
–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23
cpv. 6 LDDS);
che l’Ufficio giuridico della
Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera come detto alla multata – in
applicazione delle norme appena citate – di
avere lavorato come cassiera
alle dipendenze della __________ a Lugano, dal 2 al 24 gennaio 2004, sprovvista
di regolare autorizzazione giacché “al beneficio di un permesso dimora per
svolgere attività presso altro datore di lavoro”;
che la ricorrente non nega la
fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma sottolinea di avere
lavorato “presso __________ Lugano [che] nel frattempo tra il
02.01.04
u.s. ed il 24.01.04 u.s. è stata assorbita da __________quindi non è
stato un vero cambio di datore di lavoro ma un cambio di società ed eravamo
convinti che bastava annunciarsi al momento in cui scadeva il permesso il
27.02.04
u.s. all’ufficio stranieri; e non al momento del cambiamento del
passaggio di società”;
che le giustificazioni addotte
dall’interessata a sostegno della sua buona fede non consentono tuttavia di
scostarsi dal querelato giudizio, ove solo si consideri che essa sapeva
dell’avvicendamento societario e della conseguente modifica del datore di
lavoro (v. le giustificazioni addotte nel verbale di contravvenzione del 16
febbraio 2004, a metà; cfr. anche il contratto con il nuovo datore di lavoro sottoscritto
dalla multata nell’agosto 2003, act. C nel fascicolo della Sezione dei permessi
e dell’immigrazione);
che del resto, le
contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche
qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);
che la decisione impugnata
merita in definitiva conferma, la multa inflitta essendo altresì adeguata
all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente
commisurata al grado di colpa dell'insorgente e contenuta nei limiti di legge;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito dalle spese di giustizia;
che data la natura particolare
dell’impugnativa, si giustifica nondimeno di rinunciare – in via eccezionale –
al prelievo di tasse dell'odierna sentenza;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6
LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano tasse dell’odierno
giudizio. Le spese di fr. 30.– sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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