30.2004.342
velocità eccessiva e rumore evitabile
10 febbraio 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2004.342
Data decisione, Autorità:
10.02.2005, PRPEN
Titolo:
velocità eccessiva e rumore evitabile
VELOCITÀ
art. 32 cpv. 1 LCSTR
art. 42 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 4 cpv. 1 ONCS
art. 33 ONCS
Incarto
n.
30.2004.342/KRM
26140/207
Bellinzona
10 febbraio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Barbara
Marelli in qualità di segretaria, per statuire sul ricorso 8 novembre 2004
presentato da
RI 1
difeso da: DI
1
contro
la decisione
22 ottobre 2004 n. 26140/207 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni del 17 novembre
2004 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 22 ottobre 2004 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-- oltre alla tassa di giustizia di fr.
100.-- e alle spese di fr. 30.--, per i seguenti motivi:
"alla guida della
vettura TI __________ circolava nell’abitato di __________ a velocità
inadeguata e pericolosa e produceva ripetutamente rumore evitabile per l’uso
irrazionale del motore e lo stridere dei copertoni”.
Fatti accertati il 25 giugno
2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 32 cpv. 1, 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1 e 33
ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
L'art. 32 cpv. 1 prima
frase LCStr enuncia, così come l’art. 4 cpv. 1 ONC, che la velocità deve
sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del
veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della
circolazione e della visibilità.
Per l’art. 33 ONC, che
concreta il divieto di molestie sancito dall’art. 42 cpv. 1 LCStr, i conducenti
non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri
abitati, nei luoghi di riposo e di notte.
Chiunque contravviene
alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
3.
La CRTE 1 ha sanzionato
l’interessato, come si è detto, per avere – nell’abitato di __________, il 25
giugno 2004 alle ore 23.30/24.00 – circolato con la vettura TI __________ a
velocità inadeguata e pericolosa e prodotto ripetutamente rumore evitabile per
l’uso irrazionale del motore e lo stridere dei copertoni.
4.
L’insorgente, “pur
non contestando il possibile accadimento dei fatti in violazione alle norme di
comportamento del codice stradale, […] nega recisamente di esserne
stato l’autore ed esclude che sia a lui che agli altri occupanti
dell’autovettura possa essere imputata la benché minima infrazione, potendo tutt’al
più ipotizzare la commissione delle predette infrazioni da parte di altro
utente della strada” (ricorso dell’8 novembre 2004 pagina 4, punto 1).
Ed aggiunge “qualora
la contraddittorietà delle risultanze probatorie non escluda con assoluta
sicurezza la colpevolezza del ricorrente, tale incertezza probatoria non può
che risolversi nella sua assoluzione in ragione del principio ‘in dubio pro reo’,
non potendo l’Autorità maturare dall’insieme delle circostanze il solido
convincimento che le infrazioni siano state effettivamente da lui commesse”
(ricorso pagina 5, punto 2).
“L’estraneità del
ricorrente ai fatti emerge dalla loro cronologia. Egli ha infatti trascorso la
serata del 25 giugno 2004, dalle ore 21.00 alle ore 23.45 senza soluzione di
continuità, al snack bar __________ di __________ […] se ne deduce che
l’autovettura protagonista alle ore 23.30 ed alle ore 23.55 delle infrazioni
riferite nelle testimonianze a carico del ricorrente non era quella di quest’ultimo”
(ricorso pagine 5 e 6, punto 4).
Nelle precedenti osservazioni
del 18 settembre 2004 il ricorrente ha sostenuto che “da un sopralluogo effettuato
con il mio consulente, sono risultati i seguenti fatti: Dal Ristorante __________
la strada cantonale non è visibile. Dall’entrata del bar __________ Via __________
non è visibile, e la visuale sulla strada cantonale è parzialmente disturbata
da un muro e una siepe. Percorrendo Via __________ e le altre vie all’interno
dell’abitato sono visibili un’infinità di segni lasciati sulla strada da
partenze a tutto gas, brusche frenate e sbandamenti dovuti ad una guida
sportiva. Anche la strada cantonale che porta dal bar __________ alla rotonda
per __________ e tutta la zona intorno al locale è piena di segni come quelli
fotografati dal sig. __________”.
5.
Nel rapporto di contro-osservazioni
del 20 luglio 2004, sul quale l’insorgente ha avuto occasione di esprimersi,
l’agente denunciante ha precisato che “in luogo, ora e data di cui sopra
veniva fermato il conducente della vettura menzionata a margine in quanto lo
stesso ha effettuato diverse infrazioni della circolazione. Verso le 23.30
venivamo informati dal gerente del Ristorante __________ sito in via __________
a __________ che una vettura di colore “grigio” e di marca __________ con i
primi tre numeri _________ , stava creando rumore molesto per sgommate e
frenate di traverso sulla Cantonale e su via __________. Mentre che da __________
ci si stava portando a __________ per controllare la situazione il responsabile
della sicurezza del Bar __________ ci segnalava la stessa vettura con il numero
di targa completo __________ che effettuava le medesime infrazioni. Si fa
notare che eravamo in pattuglia io ed il collega di __________ [recte __________]
vedi rapporto notturno (allegato). Giunti all’intersezione Cantonale/__________,
si notava la vettura segnalata ed in seguito fermata in __________ inizio Comune
di __________. Quindi lo scritto dello RI 1 e dei suoi testimoni compagni di
viaggio sono inveritiere perché fermato e intimato la contravvenzione negli
orari come scritto sulla PO”.
Infine, in un ultimo
rapporto di contro-osservazioni del 24 agosto 2004, l’agente denunciante ha
puntualizzato “per quanto concerne le strisce di gomme lasciate sull’asfalto
in precedenza non c’erano in quanto ho iniziato il servizio notturno alle ore
18.00
e dai controlli effettuati in quella zona non risultavano. Posso
confermare anche che il giorno dopo diversi abitanti delle case della zona __________
mi hanno contattato per avvisarmi che una vettura di colore grigio con i primi
tre numeri di targa corrispondenti a quella dello RI 1 creava rumori di frenate
e di partenze a pieno gas ai medesimi orari […]”.
6.
A giusta ragione il
ricorrente precisa che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé,
di una presunzione di veridicità e fedefacenza. Tuttavia l’insorgente non evoca,
nel prolisso ricorso e nelle osservazioni, alcuna circostanza in grado
d’inficiare gli accertamenti di polizia, nè giustifica validamente il fatto per
cui più testimoni abbiano individuato nella sua vettura quella che ha commesso
le suddette infrazioni, proprio nel momento in cui, secondo la versione del
multato e dei suoi amici, gli stessi si sarebbero trovati altrove.
Non giova inoltre all’insorgente
rilevare difficili condizioni di visibilità dovute all’oscurità e ad eventuali impedimenti
visivi (dislivello, muro e siepe) per screditare le indicazioni dei testimoni
oculari, le quali, per contro, risultano essere estremamente precise e
concordanti, nonostante i discutibili ostacoli.
È altrettanto irrilevante la
contestazione del multato, secondo cui sia Via __________ che la strada
Cantonale presenterebbero un’infinità di segni di pneumatici simili a quelli attribuitigli
e fotografati dalla Polizia, non essendo supportata da riscontri probatori ed
essendo anzi in antitesi con la dichiarazione dell’agente denunciante secondo
cui tali strisce di gomma alle 18.00 non risultavano.
Non apporta infine alcuna
utilità l’invocare la carenza di una perizia tecnica in merito alle tracce di
frenata e la conseguente violazione del diritto di controprova, ove si
consideri come l’accertamento di un reato si possa effettuare anche in assenza
di speciali apparecchiature, per esempio mediante la constatazione oculare di
agenti di polizia o qualsiasi altro mezzo idoneo.
Alla luce di quanto
sopra, nulla induce nella specie a dubitare delle affermazioni dell’agente
denunciante, il quale non aveva del resto nessun interesse a dichiarare fatti
non corrispondenti alla realtà, con il rischio d’incorrere in sanzioni
amministrative o penali. Ciò comunque nel pieno rispetto del principio “in dubio
pro reo” che, contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente, non può qui trovare
applicazione e senza che sia necessario, viste le palesi emergenze istruttorie,
disporre le prove auspicate dall’interessato.
La multa inflitta è, peraltro,
confacentemente proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. art. 32 cpv. 1, 42 cpv.1
e 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1 e 33 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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