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Decisione

30.2004.342

velocità eccessiva e rumore evitabile

10 febbraio 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 22 ottobre 2004 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-- oltre alla tassa di giustizia di fr.

100.-- e alle spese di fr. 30.--, per i seguenti motivi:

"alla guida della

vettura TI __________ circolava nell’abitato di __________ a velocità

inadeguata e pericolosa e produceva ripetutamente rumore evitabile per l’uso

irrazionale del motore e lo stridere dei copertoni”.

Fatti accertati il 25 giugno

2004 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 32 cpv. 1, 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1 e 33

ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile

in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

L'art. 32 cpv. 1 prima

frase LCStr enuncia, così come l’art. 4 cpv. 1 ONC, che la velocità deve

sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del

veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della

circolazione e della visibilità.

Per l’art. 33 ONC, che

concreta il divieto di molestie sancito dall’art. 42 cpv. 1 LCStr, i conducenti

non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri

abitati, nei luoghi di riposo e di notte.

Chiunque contravviene

alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

3.

La CRTE 1 ha sanzionato

l’interessato, come si è detto, per avere – nell’abitato di __________, il 25

giugno 2004 alle ore 23.30/24.00 – circolato con la vettura TI __________ a

velocità inadeguata e pericolosa e prodotto ripetutamente rumore evitabile per

l’uso irrazionale del motore e lo stridere dei copertoni.

4.

L’insorgente, “pur

non contestando il possibile accadimento dei fatti in violazione alle norme di

comportamento del codice stradale, […] nega recisamente di esserne

stato l’autore ed esclude che sia a lui che agli altri occupanti

dell’autovettura possa essere imputata la benché minima infrazione, potendo tutt’al

più ipotizzare la commissione delle predette infrazioni da parte di altro

utente della strada” (ricorso dell’8 novembre 2004 pagina 4, punto 1).

Ed aggiunge “qualora

la contraddittorietà delle risultanze probatorie non escluda con assoluta

sicurezza la colpevolezza del ricorrente, tale incertezza probatoria non può

che risolversi nella sua assoluzione in ragione del principio ‘in dubio pro reo’,

non potendo l’Autorità maturare dall’insieme delle circostanze il solido

convincimento che le infrazioni siano state effettivamente da lui commesse”

(ricorso pagina 5, punto 2).

“L’estraneità del

ricorrente ai fatti emerge dalla loro cronologia. Egli ha infatti trascorso la

serata del 25 giugno 2004, dalle ore 21.00 alle ore 23.45 senza soluzione di

continuità, al snack bar __________ di __________ […] se ne deduce che

l’autovettura protagonista alle ore 23.30 ed alle ore 23.55 delle infrazioni

riferite nelle testimonianze a carico del ricorrente non era quella di quest’ultimo”

(ricorso pagine 5 e 6, punto 4).

Nelle precedenti osservazioni

del 18 settembre 2004 il ricorrente ha sostenuto che “da un sopralluogo effettuato

con il mio consulente, sono risultati i seguenti fatti: Dal Ristorante __________

la strada cantonale non è visibile. Dall’entrata del bar __________ Via __________

non è visibile, e la visuale sulla strada cantonale è parzialmente disturbata

da un muro e una siepe. Percorrendo Via __________ e le altre vie all’interno

dell’abitato sono visibili un’infinità di segni lasciati sulla strada da

partenze a tutto gas, brusche frenate e sbandamenti dovuti ad una guida

sportiva. Anche la strada cantonale che porta dal bar __________ alla rotonda

per __________ e tutta la zona intorno al locale è piena di segni come quelli

fotografati dal sig. __________”.

5.

Nel rapporto di contro-osservazioni

del 20 luglio 2004, sul quale l’insorgente ha avuto occasione di esprimersi,

l’agente denunciante ha precisato che “in luogo, ora e data di cui sopra

veniva fermato il conducente della vettura menzionata a margine in quanto lo

stesso ha effettuato diverse infrazioni della circolazione. Verso le 23.30

venivamo informati dal gerente del Ristorante __________ sito in via __________

a __________ che una vettura di colore “grigio” e di marca __________ con i

primi tre numeri _________ , stava creando rumore molesto per sgommate e

frenate di traverso sulla Cantonale e su via __________. Mentre che da __________

ci si stava portando a __________ per controllare la situazione il responsabile

della sicurezza del Bar __________ ci segnalava la stessa vettura con il numero

di targa completo __________ che effettuava le medesime infrazioni. Si fa

notare che eravamo in pattuglia io ed il collega di __________ [recte __________]

vedi rapporto notturno (allegato). Giunti all’intersezione Cantonale/__________,

si notava la vettura segnalata ed in seguito fermata in __________ inizio Comune

di __________. Quindi lo scritto dello RI 1 e dei suoi testimoni compagni di

viaggio sono inveritiere perché fermato e intimato la contravvenzione negli

orari come scritto sulla PO”.

Infine, in un ultimo

rapporto di contro-osservazioni del 24 agosto 2004, l’agente denunciante ha

puntualizzato “per quanto concerne le strisce di gomme lasciate sull’asfalto

in precedenza non c’erano in quanto ho iniziato il servizio notturno alle ore

18.00

e dai controlli effettuati in quella zona non risultavano. Posso

confermare anche che il giorno dopo diversi abitanti delle case della zona __________

mi hanno contattato per avvisarmi che una vettura di colore grigio con i primi

tre numeri di targa corrispondenti a quella dello RI 1 creava rumori di frenate

e di partenze a pieno gas ai medesimi orari […]”.

6.

A giusta ragione il

ricorrente precisa che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé,

di una presunzione di veridicità e fedefacenza. Tuttavia l’insorgente non evoca,

nel prolisso ricorso e nelle osservazioni, alcuna circostanza in grado

d’inficiare gli accertamenti di polizia, nè giustifica validamente il fatto per

cui più testimoni abbiano individuato nella sua vettura quella che ha commesso

le suddette infrazioni, proprio nel momento in cui, secondo la versione del

multato e dei suoi amici, gli stessi si sarebbero trovati altrove.

Non giova inoltre all’insorgente

rilevare difficili condizioni di visibilità dovute all’oscurità e ad eventuali impedimenti

visivi (dislivello, muro e siepe) per screditare le indicazioni dei testimoni

oculari, le quali, per contro, risultano essere estremamente precise e

concordanti, nonostante i discutibili ostacoli.

È altrettanto irrilevante la

contestazione del multato, secondo cui sia Via __________ che la strada

Cantonale presenterebbero un’infinità di segni di pneumatici simili a quelli attribuitigli

e fotografati dalla Polizia, non essendo supportata da riscontri probatori ed

essendo anzi in antitesi con la dichiarazione dell’agente denunciante secondo

cui tali strisce di gomma alle 18.00 non risultavano.

Non apporta infine alcuna

utilità l’invocare la carenza di una perizia tecnica in merito alle tracce di

frenata e la conseguente violazione del diritto di controprova, ove si

consideri come l’accertamento di un reato si possa effettuare anche in assenza

di speciali apparecchiature, per esempio mediante la constatazione oculare di

agenti di polizia o qualsiasi altro mezzo idoneo.

Alla luce di quanto

sopra, nulla induce nella specie a dubitare delle affermazioni dell’agente

denunciante, il quale non aveva del resto nessun interesse a dichiarare fatti

non corrispondenti alla realtà, con il rischio d’incorrere in sanzioni

amministrative o penali. Ciò comunque nel pieno rispetto del principio “in dubio

pro reo” che, contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente, non può qui trovare

applicazione e senza che sia necessario, viste le palesi emergenze istruttorie,

disporre le prove auspicate dall’interessato.

La multa inflitta è, peraltro,

confacentemente proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. art. 32 cpv. 1, 42 cpv.1

e 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1 e 33 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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