Lexipedia

Decisione

30.2004.343

messa in circolazione di veicolo con quattro copertoni lisci

7 febbraio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di

confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 29 cpv. 1 prima

frase LCS un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza

e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su tutta la

larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58

cpv. 4 seconda frase OETV);

che chiunque conduce un

veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta

dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto

o con la multa (art. 93 n. 2 prima frase LCS);

che la stessa pena è comminata

al detentore o a colui che è responsabile come un detentore dello stato di

sicurezza del veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un

veicolo che non è conforme alle prescrizioni (seconda frase);

che per la messa in

circolazione di un veicolo a motore con uno pneumatico difettoso,

l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031)

commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n. 502.1);

che la Sezione della

circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere “messo in

circolazione il veicolo __________ con 3 copertoni privi di sufficienti rilievi

antiscivolanti” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione

del 3 agosto 2004 che precisa trattarsi degli pneumatici posteriori e di quello

anteriore sinistro, soggiungendo come “la parte centrale della banda di

scorrimento, su tutta la circonferenza, era completamente liscia”);

che il ricorrente lamenta un

erroneo accertamento dei fatti da parte degli agenti, adducendo come “le

Considerandi

fotografie agli atti (doc. …) mostrano che i copertoni non erano privi di

antiscivolanti, mentre la dichiarazione del signor __________ (garage dove ho

fatto sostituire i pneumatici) attesta che tutti i pneumatici presentavano

ancora alcuni millimetri di gomma (doc. 10). Di conseguenza la gomma era di

almeno 2 mm. Il minimo di 1.6 mm era pertanto rispettato”;

che le constatazioni di polizia

non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza:

rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la

concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare

la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni

sollevate dal multato;

che in concreto, la tesi

ricorsuale secondo cui gli pneumatici erano tutti in regola non è

suffragata né dalle fotografie allegate al ricorso (da cui non è lontanamente

possibile evincere un rilievo di almeno 1.6 mm su tutta la larghezza del

battistrada), né dall’evocata dichiarazione del garagista, il quale riferisce

solo degli pneumatici “da me smontati”, ossia quelli anteriori (v.

allegato 2 al ricorso, punto 2), e precisa d’altro canto come “la parte

interna era leggermente inferiore al resto della gomma” (v. allegato 10 al

ricorso, verso il basso);

che lo stesso multato ha

ammesso per di più nelle osservazioni del 24 agosto 2004, in contrasto con

quanto preteso nell’impugnativa, che in taluni punti degli pneumatici anteriori

il rilievo antiscivolante era di soli 1.4 mm (allegato 2 al ricorso, punto 2);

che le dichiarazioni

dell’insorgente – contraddittorie – non consentono in definitiva di scostarsi dall’accertamento

chiaro e lineare degli agenti denuncianti, i quali non avevano del resto

motivo per dichiarare circostanze inveritiere o per dirsi sicuri di fatti a loro

incerti;

che in siffatte evenienze,

nulla induce a dubitare che l’interessato ha commesso l’infrazione rimproveratagli

dall’autorità di primo grado, ponendosi semmai il quesito di sapere se l’inosservanza

non debba estendersi anche allo pneumatico anteriore destro – non contemplato

nel rapporto di contravvenzione – data l’ammissione di cui al punto 2 delle citate

osservazioni 24 agosto 2004;

che tutto ben ponderato, la

decisione impugnata merita conferma, la sanzione inflitta essendo in ultima

analisi adeguata all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti di legge;

che il ricorso – infondato –

deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15

cpv. 2 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 58

cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr.

150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster