30.2004.343
messa in circolazione di veicolo con quattro copertoni lisci
7 febbraio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2004.343
Data decisione, Autorità:
07.02.2005, PRPEN
Titolo:
messa in circolazione di veicolo con quattro copertoni lisci
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 29 LCSTR
art. 93 cf. 2 LCSTR
art. 58 cpv. 4 OETV
art. 219 OETV
Incarto
n.
30.2004.343/AMM
26316/207
Bellinzona
7
febbraio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 novembre 2004 presentato
da
RI 1
contro
la decisione n.
26316/207 del 22 ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 17 novembre
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 22
ottobre 2004 la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di
avere “messo in circolazione il veicolo __________ con 3 copertoni privi di
sufficienti rilievi antiscivolanti”; fatti accertati dalla polizia
cantonale il 3 agosto 2004 a Bellinzona;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 400.–, addebitandogli inoltre
una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 30.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso dell’8 novembre 2004, nel quale postula l'annullamento
della multa;
che nelle osservazioni del 17 novembre
Fatti
2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 29 cpv. 1 prima
frase LCS un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza
e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su tutta la
larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58
cpv. 4 seconda frase OETV);
che chiunque conduce un
veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta
dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto
o con la multa (art. 93 n. 2 prima frase LCS);
che la stessa pena è comminata
al detentore o a colui che è responsabile come un detentore dello stato di
sicurezza del veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un
veicolo che non è conforme alle prescrizioni (seconda frase);
che per la messa in
circolazione di un veicolo a motore con uno pneumatico difettoso,
l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031)
commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n. 502.1);
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere “messo in
circolazione il veicolo __________ con 3 copertoni privi di sufficienti rilievi
antiscivolanti” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione
del 3 agosto 2004 che precisa trattarsi degli pneumatici posteriori e di quello
anteriore sinistro, soggiungendo come “la parte centrale della banda di
scorrimento, su tutta la circonferenza, era completamente liscia”);
che il ricorrente lamenta un
erroneo accertamento dei fatti da parte degli agenti, adducendo come “le
Considerandi
fotografie agli atti (doc. …) mostrano che i copertoni non erano privi di
antiscivolanti, mentre la dichiarazione del signor __________ (garage dove ho
fatto sostituire i pneumatici) attesta che tutti i pneumatici presentavano
ancora alcuni millimetri di gomma (doc. 10). Di conseguenza la gomma era di
almeno 2 mm. Il minimo di 1.6 mm era pertanto rispettato”;
che le constatazioni di polizia
non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza:
rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la
concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare
la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni
sollevate dal multato;
che in concreto, la tesi
ricorsuale secondo cui gli pneumatici erano tutti in regola non è
suffragata né dalle fotografie allegate al ricorso (da cui non è lontanamente
possibile evincere un rilievo di almeno 1.6 mm su tutta la larghezza del
battistrada), né dall’evocata dichiarazione del garagista, il quale riferisce
solo degli pneumatici “da me smontati”, ossia quelli anteriori (v.
allegato 2 al ricorso, punto 2), e precisa d’altro canto come “la parte
interna era leggermente inferiore al resto della gomma” (v. allegato 10 al
ricorso, verso il basso);
che lo stesso multato ha
ammesso per di più nelle osservazioni del 24 agosto 2004, in contrasto con
quanto preteso nell’impugnativa, che in taluni punti degli pneumatici anteriori
il rilievo antiscivolante era di soli 1.4 mm (allegato 2 al ricorso, punto 2);
che le dichiarazioni
dell’insorgente – contraddittorie – non consentono in definitiva di scostarsi dall’accertamento
chiaro e lineare degli agenti denuncianti, i quali non avevano del resto
motivo per dichiarare circostanze inveritiere o per dirsi sicuri di fatti a loro
incerti;
che in siffatte evenienze,
nulla induce a dubitare che l’interessato ha commesso l’infrazione rimproveratagli
dall’autorità di primo grado, ponendosi semmai il quesito di sapere se l’inosservanza
non debba estendersi anche allo pneumatico anteriore destro – non contemplato
nel rapporto di contravvenzione – data l’ammissione di cui al punto 2 delle citate
osservazioni 24 agosto 2004;
che tutto ben ponderato, la
decisione impugnata merita conferma, la sanzione inflitta essendo in ultima
analisi adeguata all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti di legge;
che il ricorso – infondato –
deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
cpv. 2 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 58
cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr.
150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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