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Decisione

30.2004.35

prelievo di contributi di miglioria per opere di sostituzione parziale di tubatura acqua potabile

20 gennaio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i proprietari dovrebbero dotarsi di un impianto di pompaggio, elemento tecnico

imprescindibile per poter usufruire delle condizioni normali di erogazione

dell’acqua;

- che, tuttavia,

ponderati gli interessi in gioco la relativa spesa non si giustifica né è

proporzionata per un semplice rustico che oltre ad essere escluso dalla zona

edificabile è già servito in modo confacente alla sua destinazione;

- che l’impianto

nemmeno può essere ragionevolmente imposto a proprietari anche perché – a

differenza della legislazione vigente in tema di canalizzazioni per

l’evacuazione delle acque di rifiuto che sancisce un obbligo generico di

allacciamento alla canalizzazione pubblica (cfr. art. 44 e 46 cpv. 1 LALIA) –

non esiste alcuna norma che preveda un obbligo analogo per quanto concerne le

condotte di approvvigionamento dell’acqua potabile;

- che in queste

condizioni e dovendo prescindere da ipotesi meramente teoriche riguardo ad una

futura possibilità di allacciamento non può essere riconosciuto alcun beneficio

tangibile per la proprietà in esame;

- che di

conseguenza il contributi per il mapp. no. 2408 è annullato;

- che comunque al

Comune resta riservata la facoltà di procedere al prelievo di contributi

posteriori giusta l’art. 10 LCM qualora ne fossero dati i presupposti ed entro

i termini di legge;

Considerandi

- che l’addebito

della tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza (art. 31 LPamm.).

Poiché il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale non si

assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata La

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il

contributo di miglioria per il mapp. no. 2408 è annullato.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.-

sono a carico del Comune di S__________. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

Segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Paola

Carcano

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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