30.2004.352
inosservanza, quale tassista, delle disposizioni dell'OLR2 concernenti la compilazione dei dischi ecc. Precaria situazione finanziaria non sostanziata
28 febbraio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2004.352
Data decisione, Autorità:
28.02.2005, PRPEN
Titolo:
inosservanza, quale tassista, delle disposizioni dell'OLR2 concernenti la compilazione dei dischi ecc. Precaria situazione finanziaria non sostanziata
DURATA DEL LAVORO E DEL RIPOSO DEGLI AUTISTI
art. 56 LCSTR
Incarto
n.
30.2004.352/AMM
26622/206
Bellinzona
28
febbraio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Carmela
Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 12 novembre 2004
presentato
RI 1
contro
la decisione n.
26622/206 del 29 ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 23 novembre
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 29
ottobre 2004 la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di
avere “omesso, quale tassista, di osservare le disposizioni dell’OLR2
concernenti la compilazione dei dischi e del libretto di lavoro”, così come
di avere “omesso di conservare e classare in modo conforme alle prescrizioni
tutta la documentazione”, circostanze accertate dalla polizia cantonale il
17 agosto 2004 a Porza;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto a una multa di fr. 500.–, ponendo inoltre a
suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 12 novembre 2004, nel quale postula in sostanza
l’annullamento della multa;
che in uno scritto del 23
novembre 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
e considerato in diritto:
Considerandi
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione rimprovera come detto al multato – in applicazione degli art. 56,
103.
cpv. 1, 106 cpv. 1 LCS; 15, 16, 18, 23 e 28 cpv. 2 OLR2 – di non avere
osservato, quale tassista, le norme concernenti la compilazione dei dischi e
del libretto di lavoro, così come di avere “omesso di conservare in modo
conforme alle prescrizioni tutta la documentazione” (decisione impugnata,
con rinvio al rapporto di contravvenzione 2 settembre 2004 della polizia
cantonale e all’allegato rapporto di controllo aziendale);
che le argomentazioni
ricorsuali, per quanto di rilievo ai fini dell’odierno giudizio, si esauriscono
nelle seguenti censure:
“[…]
Il lavoro è poco e la legge dice che per il conducente indipendente il tempo
di guida equivale al tempo di lavoro. Infatti io il tachigrafo lo accendo
solo quando sto effettuando servizio taxi (ossia quando ho il cliente a bordo).
Quello che faccio quando non ho clienti a bordo, sono affari miei.
Per
quello che riguarda il fatto che la documentazione non è completa, posso solo
ribadire che ci sono 2 possibilità: o che io mi sono dimenticato qualcosa (è
passato quasi un anno da settembre 2003 ad agosto 2004) quando ho radunato
tutti i dischi da me infilati in una busta gialla, oppure che l’addetto al
controllo o qualche altro personaggio abbiano volutamente fatto sparire qualche
cosa per poi dimostrare che ho torto.
Comunque
nel caso dovessi pagare, voglio precisare che io la somma richiesta per pagare
la contravvenzione non ce l’ho perché io non ho i soldi da buttare perché non
siamo in una metropoli come Roma o New York e quindi non c’è questo gran
lavoro. […]”;
che né il poco lavoro né tanto
meno la legge consentivano al multato di accendere il tachigrafo solo con il
cliente a bordo, ove solo si consideri che l’art. 15 cpv. 1 e 2 OLR2 impone di
tenere il cronotachigrafo sempre in funzione, anche durante eventuali
corse di carattere privato con il veicolo;
che sulla documentazione carente,
nulla agli atti permette di avvalorare l’adombrata sottrazione intenzionale di
documenti ai danni dell’insorgente, tant’è che lo stesso multato, nelle sue
osservazioni del 17 settembre 2004
alla polizia, aveva riconosciuto
la sua colpa (punto 2: “sulla mancanza di documentazione, non voglio
discutere. Dopo quasi un anno, qualcosa può essere sfuggito”);
che invano si cercherebbe per
finire nel fascicolo processuale qualsivoglia elemento da cui si possa desumere
la situazione finanziaria dell’interessato, non bastando certo l’affermazione
secondo cui “non ho i soldi da buttare perché non siamo in una metropoli
come Roma o New York e quindi non c’è questo gran lavoro”;
che nulla induce in definitiva
a scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo altresì
adeguata all'entità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado
di colpa e contenuta nei limiti di legge;
che la postulata rateazione
della multa esula dalla cognizione di questo giudice, l’interessato dovendo
farne richiesta al competente Ufficio esazione e condoni di Bellinzona;
che il ricorso – infondato –
deve quindi essere respinto, seguito dagli oneri dell'odierno giudizio (art. 15
LPContr), contenuti in soli fr. 150.– per tener conto della natura particolare
dell’impugnativa;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 56, 103 cpv. 1 e 106
cpv. 1 LCS; 15, 16, 18, 23 e 28 cpv. 2 OLR2; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr.
100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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