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Decisione

30.2004.352

inosservanza, quale tassista, delle disposizioni dell'OLR2 concernenti la compilazione dei dischi ecc. Precaria situazione finanziaria non sostanziata

28 febbraio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

30.2004.352

Data decisione, Autorità:

28.02.2005, PRPEN

Titolo:

inosservanza, quale tassista, delle disposizioni dell'OLR2 concernenti la compilazione dei dischi ecc. Precaria situazione finanziaria non sostanziata

DURATA DEL LAVORO E DEL RIPOSO DEGLI AUTISTI

art. 56 LCSTR

Incarto

n.

30.2004.352/AMM

26622/206

Bellinzona

28

febbraio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Carmela

Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 12 novembre 2004

presentato

RI 1

contro

la decisione n.

26622/206 del 29 ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione,

Camorino,

viste le osservazioni del 23 novembre

2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 29

ottobre 2004 la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di

avere “omesso, quale tassista, di osservare le disposizioni dell’OLR2

concernenti la compilazione dei dischi e del libretto di lavoro”, così come

di avere “omesso di conservare e classare in modo conforme alle prescrizioni

tutta la documentazione”, circostanze accertate dalla polizia cantonale il

17 agosto 2004 a Porza;

che in applicazione della

pena, l’autorità gli ha inflitto a una multa di fr. 500.–, ponendo inoltre a

suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–;

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con un ricorso del 12 novembre 2004, nel quale postula in sostanza

l’annullamento della multa;

che in uno scritto del 23

novembre 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare

osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

e considerato in diritto:

Considerandi

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della

circolazione rimprovera come detto al multato – in applicazione degli art. 56,

103.

cpv. 1, 106 cpv. 1 LCS; 15, 16, 18, 23 e 28 cpv. 2 OLR2 – di non avere

osservato, quale tassista, le norme concernenti la compilazione dei dischi e

del libretto di lavoro, così come di avere “omesso di conservare in modo

conforme alle prescrizioni tutta la documentazione” (decisione impugnata,

con rinvio al rapporto di contravvenzione 2 settembre 2004 della polizia

cantonale e all’allegato rapporto di controllo aziendale);

che le argomentazioni

ricorsuali, per quanto di rilievo ai fini dell’odierno giudizio, si esauriscono

nelle seguenti censure:

“[…]

Il lavoro è poco e la legge dice che per il conducente indipendente il tempo

di guida equivale al tempo di lavoro. Infatti io il tachigrafo lo accendo

solo quando sto effettuando servizio taxi (ossia quando ho il cliente a bordo).

Quello che faccio quando non ho clienti a bordo, sono affari miei.

Per

quello che riguarda il fatto che la documentazione non è completa, posso solo

ribadire che ci sono 2 possibilità: o che io mi sono dimenticato qualcosa (è

passato quasi un anno da settembre 2003 ad agosto 2004) quando ho radunato

tutti i dischi da me infilati in una busta gialla, oppure che l’addetto al

controllo o qualche altro personaggio abbiano volutamente fatto sparire qualche

cosa per poi dimostrare che ho torto.

Comunque

nel caso dovessi pagare, voglio precisare che io la somma richiesta per pagare

la contravvenzione non ce l’ho perché io non ho i soldi da buttare perché non

siamo in una metropoli come Roma o New York e quindi non c’è questo gran

lavoro. […]”;

che né il poco lavoro né tanto

meno la legge consentivano al multato di accendere il tachigrafo solo con il

cliente a bordo, ove solo si consideri che l’art. 15 cpv. 1 e 2 OLR2 impone di

tenere il cronotachigrafo sempre in funzione, anche durante eventuali

corse di carattere privato con il veicolo;

che sulla documentazione carente,

nulla agli atti permette di avvalorare l’adombrata sottrazione intenzionale di

documenti ai danni dell’insorgente, tant’è che lo stesso multato, nelle sue

osservazioni del 17 settembre 2004

alla polizia, aveva riconosciuto

la sua colpa (punto 2: “sulla mancanza di documentazione, non voglio

discutere. Dopo quasi un anno, qualcosa può es­sere sfuggito”);

che invano si cercherebbe per

finire nel fascicolo processuale qualsivoglia elemento da cui si possa desumere

la situazione finanziaria dell’interessato, non bastando certo l’affermazione

secondo cui “non ho i soldi da buttare perché non siamo in una metropoli

come Roma o New York e quindi non c’è questo gran lavoro”;

che nulla induce in definitiva

a scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo altresì

adeguata all'entità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado

di colpa e contenuta nei limiti di legge;

che la postulata rateazione

della multa esula dalla cognizione di questo giudice, l’interessato dovendo

farne richiesta al competente Ufficio esazione e condoni di Bellinzona;

che il ricorso – infondato –

deve quindi essere respinto, seguito dagli oneri dell'odierno giudizio (art. 15

LPContr), contenuti in soli fr. 150.– per tener conto della natura particolare

dell’impugnativa;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 56, 103 cpv. 1 e 106

cpv. 1 LCS; 15, 16, 18, 23 e 28 cpv. 2 OLR2; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr.

100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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