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Decisione

30.2004.353

posteggio in un'area su cui è segnalato il divieto di fermata

28 febbraio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

30.2004.353

Data decisione, Autorità:

28.02.2005, PRPEN

Titolo:

posteggio in un'area su cui è segnalato il divieto di fermata

PARCHEGGIO

art. 27 cpv. 1 LCSTR

art. 37 cpv. 2 LCSTR

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 19 cpv. 2 let. a ONCS

art. 30 OSSTR

Incarto

n.

30.2004.353/AMM

26790/204

Bellinzona

28

febbraio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura

Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 9 novembre 2004

presentato da

RI 1

contro

la decisione

n. 26790/204 del 29 ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione,

Camorino,

viste le osservazioni del 23 novembre

2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 29

Considerandi

ottobre 2004 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr.

120.

–, senza addebitargli tasse o spese, per avere posteggiato il proprio autoveicolo,

il 31 luglio 2004 a __________, “in un’area su cui è segnalato il divieto di

fermata”;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 9 novembre 2004, nel

quale postula una riduzione della multa;

che nelle osservazioni del 23

novembre 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e

di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l’art. 30 cpv. 1 prima

frase OSS il segnale “Divieto di fermata” (2.49) proibisce la fermata volontaria

di veicoli dalla parte della strada provvista di tale avviso, e l’art. 19 cpv.

2.

lett. a ONC vieta di parcheggiare dove la fermata non è permessa;

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1

LCS);

che la Sezione della

circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere posteggiato il proprio

veicolo “in un area su cui è segnalato il divieto di fermata” (cfr. la

decisione impugnata, con richiamo del rapporto di contravvenzione allestito

dalla polizia comunale di Locarno);

che l’insorgente “non

contest[a] l’infrazione, che in buona fede c’è stata, ma piuttosto

l’ammontare della contravvenzione di 120.– che mi pare decisamente esagerata”

(ricorso, punto 7, con riferimento alle circostanze evocate ai punti 1–6 da cui

l’interessato desume la postulata riduzione della multa);

che le ragioni addotte dal

ricorrente non consentono tuttavia di scostarsi dalla decisione impugnata, ove

solo si consideri che l’autorità si è limitata a infliggere la sanzione

prevista dall'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS

741.

) per siffatto genere d’infrazione (n. 230.1);

che del resto la Sezione della

circolazione aveva tenuto conto delle analoghe argomentazioni avanzate in prima

sede (cfr. osservazioni del 7 agosto 2004) rinunciando a prelevare gli usuali

oneri della sua decisione;

che il ricorso, sprovvisto di

buon diritto, deve pertanto essere respinto, seguito dalle spese dell’odierno

giudizio;

che la natura particolare

dell’impugnativa giustifica nondimeno di soprassedere – in via eccezionale – al

prelievo di una tassa di giustizia;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27

cpv. 1, 37 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 19 cpv. 2 lett. a ONC;

30 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano tasse

dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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