30.2004.353
posteggio in un'area su cui è segnalato il divieto di fermata
28 febbraio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2004.353
Data decisione, Autorità:
28.02.2005, PRPEN
Titolo:
posteggio in un'area su cui è segnalato il divieto di fermata
PARCHEGGIO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 37 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 19 cpv. 2 let. a ONCS
art. 30 OSSTR
Incarto
n.
30.2004.353/AMM
26790/204
Bellinzona
28
febbraio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 9 novembre 2004
presentato da
RI 1
contro
la decisione
n. 26790/204 del 29 ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 23 novembre
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 29
Considerandi
ottobre 2004 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
120.
–, senza addebitargli tasse o spese, per avere posteggiato il proprio autoveicolo,
il 31 luglio 2004 a __________, “in un’area su cui è segnalato il divieto di
fermata”;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 9 novembre 2004, nel
quale postula una riduzione della multa;
che nelle osservazioni del 23
novembre 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l’art. 30 cpv. 1 prima
frase OSS il segnale “Divieto di fermata” (2.49) proibisce la fermata volontaria
di veicoli dalla parte della strada provvista di tale avviso, e l’art. 19 cpv.
2.
lett. a ONC vieta di parcheggiare dove la fermata non è permessa;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere posteggiato il proprio
veicolo “in un area su cui è segnalato il divieto di fermata” (cfr. la
decisione impugnata, con richiamo del rapporto di contravvenzione allestito
dalla polizia comunale di Locarno);
che l’insorgente “non
contest[a] l’infrazione, che in buona fede c’è stata, ma piuttosto
l’ammontare della contravvenzione di 120.– che mi pare decisamente esagerata”
(ricorso, punto 7, con riferimento alle circostanze evocate ai punti 1–6 da cui
l’interessato desume la postulata riduzione della multa);
che le ragioni addotte dal
ricorrente non consentono tuttavia di scostarsi dalla decisione impugnata, ove
solo si consideri che l’autorità si è limitata a infliggere la sanzione
prevista dall'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS
741.
) per siffatto genere d’infrazione (n. 230.1);
che del resto la Sezione della
circolazione aveva tenuto conto delle analoghe argomentazioni avanzate in prima
sede (cfr. osservazioni del 7 agosto 2004) rinunciando a prelevare gli usuali
oneri della sua decisione;
che il ricorso, sprovvisto di
buon diritto, deve pertanto essere respinto, seguito dalle spese dell’odierno
giudizio;
che la natura particolare
dell’impugnativa giustifica nondimeno di soprassedere – in via eccezionale – al
prelievo di una tassa di giustizia;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27
cpv. 1, 37 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 19 cpv. 2 lett. a ONC;
30 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano tasse
dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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