30.2004.357
svolta a destra con allargamento a sinistra
11 febbraio 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2004.357
Data decisione, Autorità:
11.02.2005, PRPEN
Titolo:
svolta a destra con allargamento a sinistra
CAMBIAMENTO DI DIREZIONE
art. 34 cpv. 3 LCSTR
art. 36 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 13 cpv. 5 ONCS
Incarto
n.
30.2004.357/KRM
27469/203
Bellinzona
11
febbraio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Barbara
Marelli in qualità di segretaria, per statuire sul ricorso 15 novembre 2004
presentato da
RI 1
contro
la decisione
5 novembre 2004 n. 27469/203 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni del 7 dicembre
2004 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 5 novembre 2004 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-- oltre alla tassa di giustizia di fr.
40.-- e alle spese di fr. 70. --, per i seguenti motivi:
"alla guida della
vettura TI __________ si spostava verso sinistra per meglio accedere ad una
strada laterale situata alla sua destra. In seguito voltava nella direzione
prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e
collideva con un autoveicolo che lo stava superando sulla destra”.
Fatti accertati il 7 agosto
2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
Date le circostanze del caso
in esame, non appare necessario disporre l’audizione testimoniale postulata
implicitamente dall’insorgente, in quanto non suscettibile di apportare rilevanti
delucidazioni al fine del giudizio, tenuto conto che l’infrazione risulta già –
come si dirà nel proseguo – dalle dichiarazioni del multato stesso.
Considerandi
2.
Il conducente che vuole
cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi
in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che
giungono in senso inverso e a quelli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCStr).
L’art. 36 cpv. 1 LCStr prescrive
che chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro della
carreggiata, chi vuole voltare a sinistra deve tenersi verso l’asse della
carreggiata.
Per l’art. 13 cpv. 5 ONC il
conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi verso il lato opposto,
per le dimensioni del veicolo o le condizioni locali, deve usare speciale
prudenza e, se necessario, fermarsi.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato di essersi spostato verso sinistra per meglio accedere ad una strada
laterale situata alla sua destra e di aver in seguito voltato nella direzione
prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra,
collidendo pertanto con un autoveicolo che lo stava superando sulla destra.
4.
L’insorgente ritiene dal
canto suo di non aver commesso alcuna infrazione e di aver correttamente
esposto l’indicatore di direzione destro; ed aggiunge inoltre “di solito
quello che sta dietro non deve aspettare la manovra di quello che lo precede,
quando ha una freccia inserita?”.
Non giova tuttavia al
ricorrente prevalersi di una possibile colpa di terzi, ove si consideri come in
ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché
l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la
responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale
federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).
Ne consegue che non spetta al
giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti
in un incidente della circolazione: tale compito spetta semmai al giudice
civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli
interessati o le rispettive assicurazioni.
5.
Nella fattispecie
concreta, il ricorrente intendeva svoltare a destra per immettersi su un’altra
strada secondaria. Prima di operare il cambiamento della direzione di marcia
non si teneva verso il margine destro della carreggiata, bensì si spostava a
sinistra per agevolare la svolta (verbale d’interrogatorio del 7 agosto 2004 e
ricorso del 25 novembre 2004), poiché considerava piuttosto stretto l’accesso
alla strada laterale.
Trattandosi di una manovra
insolita, atta a mettere in pericolo altri utenti della strada, essa doveva
essere eseguita con la massima prudenza: in particolare, prima di svoltare a
destra, l’insorgente avrebbe dovuto controllare se da tergo sopraggiungessero
dei veicoli e, in caso affermativo, fermarsi ed attendere che gli stessi
fossero passati.
Nel caso in esame è indubbio
che il multato, dopo essersi spostato a sinistra e prima di iniziare la svolta
verso destra, ha omesso di controllare mediante gli specchietti retrovisori la
posizione della vettura che sapeva avere alle proprie spalle (verbale
d’interrogatorio del 7 agosto 2004) e per tale ragione è entrato in collisione
con la stessa.
È dunque per negligenza che il
multato nè si è sincerato della posizione effettivamente occupata dalla vettura
sopraggiungente da tergo, né ha cercato di capire se l’altro protagonista
avesse compreso le sue reali intenzioni.
Questo, a maggior ragione, tenuto
conto che l’insorgente, nell’atto di spostarsi a sinistra per poter effettuare
la manovra di svolta a destra, è andato ad occupare uno spiazzo che permette
l’incrocio di due veicoli, incrementando così il rischio di trarre
involontariamente in “inganno” il conducente che aveva alle proprie spalle.
In conclusione, se avesse
prestato la debita attenzione al traffico retrostante, l’insorgente si sarebbe senz’altro
accorto dell’approssimarsi e della vicinanza del veicolo investitore ed avrebbe
pertanto atteso prima di eseguire la manovra di svolta, evitando così il
sinistro; e questo indipendentemente da un’eventuale manovra scorretta del
conducente del veicolo retrostante.
Il quesito a sapere se il
multato abbia effettivamente e regolarmente segnalato con l’apposito
Dispositivo
dispositivo la sua intenzione di effettuare il cambiamento di marcia può
pertanto restare indeciso, tenuto conto che la segnalazione con l’indicatore di
direzione non svincola il conducente dall’usare la necessaria prudenza.
6. In simili circostanze
questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori che ricostruiscono con
precisione la dinamica dell’incidente, perviene al convincimento che il multato
abbia effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dalla CRTE 1 e ciò a
prescindere dall’eventuale colpa ascrivibile all’altro conducente.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e
90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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