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Decisione

30.2004.357

svolta a destra con allargamento a sinistra

11 febbraio 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 5 novembre 2004 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-- oltre alla tassa di giustizia di fr.

40.-- e alle spese di fr. 70. --, per i seguenti motivi:

"alla guida della

vettura TI __________ si spostava verso sinistra per meglio accedere ad una

strada laterale situata alla sua destra. In seguito voltava nella direzione

prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e

collideva con un autoveicolo che lo stava superando sulla destra”.

Fatti accertati il 7 agosto

2004 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può

essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

Date le circostanze del caso

in esame, non appare necessario disporre l’audizione testimoniale postulata

implicitamente dall’insorgente, in quanto non suscettibile di apportare rilevanti

delucidazioni al fine del giudizio, tenuto conto che l’infrazione risulta già –

come si dirà nel proseguo – dalle dichiarazioni del multato stesso.

Considerandi

2.

Il conducente che vuole

cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi

in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che

giungono in senso inverso e a quelli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCStr).

L’art. 36 cpv. 1 LCStr prescrive

che chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro della

carreggiata, chi vuole voltare a sinistra deve tenersi verso l’asse della

carreggiata.

Per l’art. 13 cpv. 5 ONC il

conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi verso il lato opposto,

per le dimensioni del veicolo o le condizioni locali, deve usare speciale

prudenza e, se necessario, fermarsi.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato di essersi spostato verso sinistra per meglio accedere ad una strada

laterale situata alla sua destra e di aver in seguito voltato nella direzione

prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra,

collidendo pertanto con un autoveicolo che lo stava superando sulla destra.

4.

L’insorgente ritiene dal

canto suo di non aver commesso alcuna infrazione e di aver correttamente

esposto l’indicatore di direzione destro; ed aggiunge inoltre “di solito

quello che sta dietro non deve aspettare la manovra di quello che lo precede,

quando ha una freccia inserita?”.

Non giova tuttavia al

ricorrente prevalersi di una possibile colpa di terzi, ove si consideri come in

ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché

l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la

responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale

federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).

Ne consegue che non spetta al

giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti

in un incidente della circolazione: tale compito spetta semmai al giudice

civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli

interessati o le rispettive assicurazioni.

5.

Nella fattispecie

concreta, il ricorrente intendeva svoltare a destra per immettersi su un’altra

strada secondaria. Prima di operare il cambiamento della direzione di marcia

non si teneva verso il margine destro della carreggiata, bensì si spostava a

sinistra per agevolare la svolta (verbale d’interrogatorio del 7 agosto 2004 e

ricorso del 25 novembre 2004), poiché considerava piuttosto stretto l’accesso

alla strada laterale.

Trattandosi di una manovra

insolita, atta a mettere in pericolo altri utenti della strada, essa doveva

essere eseguita con la massima prudenza: in particolare, prima di svoltare a

destra, l’insorgente avrebbe dovuto controllare se da tergo sopraggiungessero

dei veicoli e, in caso affermativo, fermarsi ed attendere che gli stessi

fossero passati.

Nel caso in esame è indubbio

che il multato, dopo essersi spostato a sinistra e prima di iniziare la svolta

verso destra, ha omesso di controllare mediante gli specchietti retrovisori la

posizione della vettura che sapeva avere alle proprie spalle (verbale

d’interrogatorio del 7 agosto 2004) e per tale ragione è entrato in collisione

con la stessa.

È dunque per negligenza che il

multato nè si è sincerato della posizione effettivamente occupata dalla vettura

sopraggiungente da tergo, né ha cercato di capire se l’altro protagonista

avesse compreso le sue reali intenzioni.

Questo, a maggior ragione, tenuto

conto che l’insorgente, nell’atto di spostarsi a sinistra per poter effettuare

la manovra di svolta a destra, è andato ad occupare uno spiazzo che permette

l’incrocio di due veicoli, incrementando così il rischio di trarre

involontariamente in “inganno” il conducente che aveva alle proprie spalle.

In conclusione, se avesse

prestato la debita attenzione al traffico retrostante, l’insorgente si sarebbe senz’altro

accorto dell’approssimarsi e della vicinanza del veicolo investitore ed avrebbe

pertanto atteso prima di eseguire la manovra di svolta, evitando così il

sinistro; e questo indipendentemente da un’eventuale manovra scorretta del

conducente del veicolo retrostante.

Il quesito a sapere se il

multato abbia effettivamente e regolarmente segnalato con l’apposito

Dispositivo

dispositivo la sua intenzione di effettuare il cambiamento di marcia può

pertanto restare indeciso, tenuto conto che la segnalazione con l’indicatore di

direzione non svincola il conducente dall’usare la necessaria prudenza.

6. In simili circostanze

questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori che ricostruiscono con

precisione la dinamica dell’incidente, perviene al convincimento che il multato

abbia effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dalla CRTE 1 e ciò a

prescindere dall’eventuale colpa ascrivibile all’altro conducente.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e

90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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