30.2004.358
fatto uso illecitamente, allo scopo di posteggiare il proprio veicolo, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace
4 aprile 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2004.358
Data decisione, Autorità:
04.04.2005, PRPEN
Titolo:
fatto uso illecitamente, allo scopo di posteggiare il proprio veicolo, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace
PARCHEGGIO
art. 375bis cpv. 1 CPC-TI
Incarto
n.
30.2004.358/KRM
27025/209
Bellinzona
4
aprile 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Barbara
Marelli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 novembre 2004
presentato da
RI 1
contro
la decisione
29.10.2004 n. 27025/209 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 3 dicembre
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 29
ottobre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-- oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.-- e alle spese di fr. 10.--, per i seguenti motivi:
"ha illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo
privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente
giudice di pace”.
Fatti accertati il 17 agosto
2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 375 bis e 375 ter CPC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2. L’avente diritto che
intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso
illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un’istanza al
giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (art. 375 bis cpv. 1 CPC).
Il giudice, se sono
resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso,
autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di
utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina
ai contravventori la multa da fr. 20.-- a fr. 500.-- (art. 375 bis cpv. 2 CPC).
In caso di violazione
del divieto affisso in loco, l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il
temine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere
per iscritto querela contro il trasgressore al dipartimento di polizia (art.
375 ter cpv. 2 CPC).
3. La Sezione della
circolazione ha sanzionato l’interessato, come detto, per avere “illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo
privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente
giudice di pace” (cfr. la decisione impugnata, con rinvio alla denuncia del
17 agosto 2004).
4. Il ricorrente non
contesta il fatto di aver parcheggiato sul fondo in questione, ma giustifica il
proprio agire asserendo: “come dicevo il 17.08.04 ho parcheggiato sul
parcheggio che a quel tempo era evidenziato a terra con la dicitura pff
commercio tale scritta come ho evidenziato nella lettera del 02.11.04 mi ha
indotto a pensare che quelli fossero i parcheggi del negozio di sport __________
Fatti
i quali mi erano stati indicati dalle dipendenti dell’esercizio pubblico come i
posteggi dove parcheggiare ogni martedì su gentile disponibilità da
parte dei __________ visto che loro il martedì sono chiusi” (ricorso
del 12 novembre 2004).
5. Il denunciante, chiamato
a esprimersi sulle giustificazioni addotte dall’insorgente, ha sottolineato che
“nel citato rapporto, datato 12 novembre 2004, si legge ‘mi era stato
indicato dalle dipendenti dell’esercizio pubblico dove parcheggiare ogni martedì’;
ciò non corrisponde alla realtà, lo stazionamento di veicoli privati all’interno
del piazzale, escluso il personale doganale autorizzato ed i clienti della __________
Sport, è vietato e debitamente segnalato (vedi sopralluogo
effettuato dal vostro collaboratore signor __________ [recte __________].
Da quanto emerge dal rapporto sopraccitato, il signor RI 1 continua
deliberatamente ad occupare un fondo privato per il quale non ha nessun diritto
d’uso” (cfr. osservazioni della Direzione di circondario delle dogane del
1° dicembre 2004).
6. Nelle
contro-osservazioni del 17 dicembre 2004 il ricorrente ha affermato che “Innanzitutto
desidero ribadire che non era mia intenzione fare un qualsiasi abuso di
Considerandi
qualsivoglia posteggio, il fatto che io abbia chiesto alle dipendenti del
locale dove loro parcheggiassero il martedì e loro mi hanno indicato quei
posteggi non può essere visto dalle autorità doganali come non corrispondente a
realtà basterebbe chiedere a quest’ultime se corrisponde al vero che loro
parcheggiano il martedì quando è chiuso il negozio __________”.
7.
In data 17 febbraio 2005
questo giudice si è premurato di chiedere a __________, contitolare
dell’omonimo negozio, se effettivamente avesse autorizzato il ricorrente ad
occupare il martedì - giorno di chiusura dell’esercizio - uno degli stalli
assegnati al medesimo.
Con scritto del 23 febbraio
2004.
__________ ha confermato tale autorizzazione sostenendo che “la
versione del signor RI 1 corrisponde al vero in quanto il permesso di
posteggiare sul posteggio a noi assegnato era stato concesso da un membro della
famiglia”.
8.
In concreto, essendo il
ricorrente autorizzato da un responsabile del negozio __________, affittuario e
beneficiario di un diritto d’uso esclusivo, a posteggiare su uno stallo
assegnato a detto negozio e non rientrando tale concessione nella fattispecie
del subaffitto e della cessione a terzi, vietati dall’Amministrazione federale
delle dogane, questo giudice perviene al convincimento che non sia stato
commesso il reato indicato nella decisione impugnata.
In siffatte circostanze,
s’impone di accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e
soprassedere al prelievo di oneri processuali.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 375 bis e 375 ter CPC;
1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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