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Decisione

30.2004.358

fatto uso illecitamente, allo scopo di posteggiare il proprio veicolo, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace

4 aprile 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i quali mi erano stati indicati dalle dipendenti dell’esercizio pubblico come i

posteggi dove parcheggiare ogni martedì su gentile disponibilità da

parte dei __________ visto che loro il martedì sono chiusi” (ricorso

del 12 novembre 2004).

5. Il denunciante, chiamato

a esprimersi sulle giustificazioni addotte dall’insorgente, ha sottolineato che

“nel citato rapporto, datato 12 novembre 2004, si legge ‘mi era stato

indicato dalle dipendenti dell’esercizio pubblico dove parcheggiare ogni martedì’;

ciò non corrisponde alla realtà, lo stazionamento di veicoli privati all’interno

del piazzale, escluso il personale doganale autorizzato ed i clienti della __________

Sport, è vietato e debitamente segnalato (vedi sopralluogo

effettuato dal vostro collaboratore signor __________ [recte __________].

Da quanto emerge dal rapporto sopraccitato, il signor RI 1 continua

deliberatamente ad occupare un fondo privato per il quale non ha nessun diritto

d’uso” (cfr. osservazioni della Direzione di circondario delle dogane del

1° dicembre 2004).

6. Nelle

contro-osservazioni del 17 dicembre 2004 il ricorrente ha affermato che “Innanzitutto

desidero ribadire che non era mia intenzione fare un qualsiasi abuso di

Considerandi

qualsivoglia posteggio, il fatto che io abbia chiesto alle dipendenti del

locale dove loro parcheggiassero il martedì e loro mi hanno indicato quei

posteggi non può essere visto dalle autorità doganali come non corrispondente a

realtà basterebbe chiedere a quest’ultime se corrisponde al vero che loro

parcheggiano il martedì quando è chiuso il negozio __________”.

7.

In data 17 febbraio 2005

questo giudice si è premurato di chiedere a __________, contitolare

dell’omonimo negozio, se effettivamente avesse autorizzato il ricorrente ad

occupare il martedì - giorno di chiusura dell’esercizio - uno degli stalli

assegnati al medesimo.

Con scritto del 23 febbraio

2004.

__________ ha confermato tale autorizzazione sostenendo che “la

versione del signor RI 1 corrisponde al vero in quanto il permesso di

posteggiare sul posteggio a noi assegnato era stato concesso da un membro della

famiglia”.

8.

In concreto, essendo il

ricorrente autorizzato da un responsabile del negozio __________, affittuario e

beneficiario di un diritto d’uso esclusivo, a posteggiare su uno stallo

assegnato a detto negozio e non rientrando tale concessione nella fattispecie

del subaffitto e della cessione a terzi, vietati dall’Amministrazione federale

delle dogane, questo giudice perviene al convincimento che non sia stato

commesso il reato indicato nella decisione impugnata.

In siffatte circostanze,

s’impone di accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e

soprassedere al prelievo di oneri processuali.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 375 bis e 375 ter CPC;

1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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