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Decisione

30.2004.360

ricorso irrivevibile poiché non in lingua italiana e poiché il ricorrente non ha effettuato il pagamento a titolo di anticipo per tasse e spese

9 febbraio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i termini assegnati il ricorrente non ha provveduto ad effettuare il pagamento

a titolo di anticipo, né ha presentato il ricorso in lingua italiana.

D. Giusta

l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si

tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo legislativo,

nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti esclusivamente ai

Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro

organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv.

2 Cost.).

E. Secondo

l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono

rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio,

sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati

irricevibili.

Nella

fattispecie, il ricorrente non ha provveduto a sanare il vizio riscontrato nel

Considerandi

suo gravame, malgrado egli sia stato avvisato delle conseguenze. Il ricorso va

pertanto dichiarato irricevibile.

Per questi

motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,

dichiara

e

pronuncia: 1. Il

ricorso 8 novembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

2.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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