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Decisione

30.2004.362

inosservanza del peso massimo

4 aprile 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1, con decisione

12 novembre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.--, addebitandogli

inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.-- e le spese di fr. 20.--, per il

seguente motivo:

“Alla guida dell’autocarro

TI __________ non osservava un segnale indicante ‘peso massimo 3,5 T’”.

Fatti accertati il 13

settembre 2004 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 20 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. La Sezione della

circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a

questo giudice “la più ampia facoltà di giudizio”.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

L’utente della strada

deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni

della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme

generali, mentre le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme

generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).

Il segnale <Peso

massimo> (2.16) vieta la circolazione dei veicoli e delle combinazioni di

veicoli il cui peso effettivo supera il limite indicato. Il peso effettivo è il

peso reale del veicolo o dell’insieme dei veicoli con il conducente, i

passeggeri e il carico (art. 20 cpv. 1 OSStr, che riprende l’art. 7 cpv. 2

OETV).

Per l’art. 90 cifra 1 LCStr

chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o

nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o

con la multa.

3.

La Sezione della

circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle norme predette, di

non aver osservato un segnale indicante “peso massimo” 3,5 T.

4.

Il ricorrente nel

proprio gravame non contesta i fatti imputatigli, ma giustifica il suo agire

sostenendo che “Il Signor RI 1 è dipendente della sottoscritta [ditta __________]

in qualità di autista. In data 16.10.2001, il Lodevole Municipio di __________

rilascia regolare licenza edilizia ai Sigg. __________ per la costruzione di

tre cae [recte case] monofamiliari al mappale no. __________ RFD __________,

situata sulla Via __________ a __________ (Doc. A). In data 13.12.2001, lo

studio d’ingegneria __________ di __________, in merito al progetto delle tre

case unifamiliari […] allestisce una prova a futura memoria,

specificando e determinando in 18 t il carico sulla strada […]. In data

20.9

, il Comune di __________, per il tramite del proprio Ufficio tecnico,

notifica allo studio d’architettura __________ (responsabili cantiere) le

condizioni inerenti alla licenza edilizia, con particolare riferimento

all’ossequio delle disposizioni contenute nella perizia futura memoria dello

studio d’Ing. __________ […]. In pratica, il Comune di __________, con

lettera 20.9.2004 [recte 20.9.2002] autorizza il passaggio di mezzi fino

a 18 t in Via __________”.

5.

In concreto questo

giudice, vagliando le giustificazioni addotte dal ricorrente - suffragate dagli

allegati all’impugnativa - ritiene sussistere un ragionevole dubbio sulla

commissione del reato indicato nella decisione impugnata.

Del resto, la stessa CRTE 1,

preso atto delle doglianze ricorsali, si è rimessa al giudizio di questa

autorità.

In siffatte circostanze,

s’impone di accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e

soprassedere al prelievo di oneri processuali.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90

cifra 1 LCStr; 20 cpv. 1 OSStr e 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse nè spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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