30.2004.362
inosservanza del peso massimo
4 aprile 2005Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.362
Data decisione, Autorità:
04.04.2005, PRPEN
Titolo:
inosservanza del peso massimo
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2004.362/KRM
28263/202
Bellinzona
4
aprile 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Barbara
Marelli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 novembre 2004
presentato da
RI 1
rappr. da: RA
1
contro
la decisione
12 novembre 2004 n. 28263/202 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni del 7 dicembre
2004 presentate dalla Sezione della circolazione,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1, con decisione
12 novembre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.--, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.-- e le spese di fr. 20.--, per il
seguente motivo:
“Alla guida dell’autocarro
TI __________ non osservava un segnale indicante ‘peso massimo 3,5 T’”.
Fatti accertati il 13
settembre 2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 20 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La Sezione della
circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a
questo giudice “la più ampia facoltà di giudizio”.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
L’utente della strada
deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni
della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme
generali, mentre le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme
generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).
Il segnale <Peso
massimo> (2.16) vieta la circolazione dei veicoli e delle combinazioni di
veicoli il cui peso effettivo supera il limite indicato. Il peso effettivo è il
peso reale del veicolo o dell’insieme dei veicoli con il conducente, i
passeggeri e il carico (art. 20 cpv. 1 OSStr, che riprende l’art. 7 cpv. 2
OETV).
Per l’art. 90 cifra 1 LCStr
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o
nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o
con la multa.
3.
La Sezione della
circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle norme predette, di
non aver osservato un segnale indicante “peso massimo” 3,5 T.
4.
Il ricorrente nel
proprio gravame non contesta i fatti imputatigli, ma giustifica il suo agire
sostenendo che “Il Signor RI 1 è dipendente della sottoscritta [ditta __________]
in qualità di autista. In data 16.10.2001, il Lodevole Municipio di __________
rilascia regolare licenza edilizia ai Sigg. __________ per la costruzione di
tre cae [recte case] monofamiliari al mappale no. __________ RFD __________,
situata sulla Via __________ a __________ (Doc. A). In data 13.12.2001, lo
studio d’ingegneria __________ di __________, in merito al progetto delle tre
case unifamiliari […] allestisce una prova a futura memoria,
specificando e determinando in 18 t il carico sulla strada […]. In data
20.9
, il Comune di __________, per il tramite del proprio Ufficio tecnico,
notifica allo studio d’architettura __________ (responsabili cantiere) le
condizioni inerenti alla licenza edilizia, con particolare riferimento
all’ossequio delle disposizioni contenute nella perizia futura memoria dello
studio d’Ing. __________ […]. In pratica, il Comune di __________, con
lettera 20.9.2004 [recte 20.9.2002] autorizza il passaggio di mezzi fino
a 18 t in Via __________”.
5.
In concreto questo
giudice, vagliando le giustificazioni addotte dal ricorrente - suffragate dagli
allegati all’impugnativa - ritiene sussistere un ragionevole dubbio sulla
commissione del reato indicato nella decisione impugnata.
Del resto, la stessa CRTE 1,
preso atto delle doglianze ricorsali, si è rimessa al giudizio di questa
autorità.
In siffatte circostanze,
s’impone di accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e
soprassedere al prelievo di oneri processuali.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90
cifra 1 LCStr; 20 cpv. 1 OSStr e 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse nè spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster