Lexipedia

Decisione

30.2004.363

sorpasso a destra in semiautostrada

28 febbraio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

30.2004.363

Data decisione, Autorità:

28.02.2005, PRPEN

Titolo:

sorpasso a destra in semiautostrada

INCROCIO E SORPASSO

art. 35 cpv. 1 LCSTR

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 8 cpv. 3 ONCS

art. 36 cpv. 5 ONCS

Incarto

n.

30.2004.363/AMM

26617/201

Bellinzona

28

febbraio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con

Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 15

novembre 2004 presentato da

RI 1

contro

la decisione n.

26617/201 del 29 ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione,

Camorino,

viste le osservazioni del 1° febbraio

2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 29

ottobre 2004 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere effettuato

una manovra di sorpasso a destra – il 16 settembre 2004, alle ore 11.38 –

mentre circolava con la sua automobile sulla semiautostrada A13 in territorio

di Tenero, all’altezza del Centro commerciale __________, in direzione di

Locarno;

che in applicazione della

pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 400.–, ponendo inoltre a suo carico

una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 30.–;

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con un ricorso del 15 novembre 2004, in cui postula l’annullamento o

una riduzione della multa;

che in uno scritto del 1°

febbraio 2005 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare

osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

che sulle prove offerte, nulla

Considerandi

osta all’acquisizione dei documenti prodotti contestualmente al ricorso; non è

il caso invece di sentire la moglie del ricorrente, la cui deposizione non

appare suscettibile – come si dirà in appresso – di recare chiarimenti di rilievo

ai fini del giudizio;

che per l'art. 35 cpv. 1 LCS i

veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra;

che i conducenti possono

avanzare sulla destra, nelle autostrade e semi-autostrade, nel caso di circolazione

in colonne parallele (art. 36 cpv. 5 lett. a ONC), sui tratti che servono alla

preselezione purché, per ogni corsia, siano indicati differenti luoghi di

destinazione (lett. b), sulle corsie d’accelerazione delle entrate, sino alla

fine della linea doppia marcata sulla carreggiata (lett. c) e sulle corsie di

decelerazione delle uscite (lett. d); è nondimeno vietato sorpassare a destra

con manovre di uscita e di rientro (art. 8 cpv. 3 ultima frase ONC);

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1

LCS);

che la Sezione della

circolazione rimprovera al multato, come si è detto, di avere effettuato una manovra

di sorpasso a destra – il 16 settembre 2004, alle ore 11.38 – mentre circolava

con la sua automobile sulla semiautostrada A13 in territorio di Tenero,

all’altezza del Centro commerciale __________, in direzione di Locarno;

che la decisione impugnata

fonda su un rapporto di contravvenzione del 16 settembre 2004, in cui l’agente

denunciante ha precisato che l’interessato avrebbe effettuato “la manovra di

sorpasso (uscita e rientro) di un veicolo in corsa spostandosi dapprima sulla

corsia normale di marcia, indi nuovamente in corsia di sorpasso”;

che il ricorrente si duole

invece di non avere voluto sorpassare chicchessia, e descrive così la sua

manovra: “Stavo circolando sulla corsia di sorpasso, alla velocità

consentita. Poco dopo lo svincolo per Tenero e Gordola mi sono spostato sulla

corsia di destra con l’intenzione di prendere l’uscita per Minusio, per recarmi

a Minusio a rendere visita a mio cugino. Erano circa le ore 11.30 e mia moglie,

che era seduta accanto a me, si è ricordata che quel giorno sarebbe venuto a

pranzo a Locarno nostro figlio, … e, visto che era già tardi, mi ha chiesto di

non andare a Minusio, ma di dirigermi verso casa, …, così che ho deciso di

prendere la galleria Mappo Morettina e di semplicemente cambiare corsia”

(ricorso, punti 1 e 2, con riferimento all’allegata dichiarazione 15 novembre

2004.

della moglie);

che l’insorgente ne conclude

per l’annullamento della decisione impugnata o, se non altro, per una multa

commisurata al caso specifico e alla sua precaria situazione economica: “come

risulta dalla documentazione che vi invio, sono infatti al beneficio di una

rendita AI, …” (ricorso, punto 4, con riferimento agli allegati doc. B–G);

che anche volendo credere per

avventura all’involontarietà del sorpasso, la manovra descritta dal multato non

consente di scostarsi dalla decisione impugnata, ove appena si consideri come

dagli atti non risulta – né l'interessato pretende – sussistere una delle già

citate evenienze in cui l’art. 36 cpv. 5 ONC autorizza un conducente ad

avanzare sulla destra di altri veicoli sulle autostrade e semiautostrade;

che l'insorgente non era

dunque legittimato a effettuare la manovra descritta dall’agente denunciante, foss’anche

senza intenzione di sorpasso ma per un mero cambiamento d’itinera­rio come sostenuto

dal multato e dalla moglie;

che sotto questo profilo, la

decisione impugnata merita pertanto conferma;

che la multa inflitta risulta

per altro verso giustificata – di per sé – dall’entità dell’infrazione, tale da

potersi finanche configurare in una trasgressione grave nel senso

dell'art. 90 n. 2 LCS (cfr. DTF 126 IV 196 consid. 3);

che la precaria situazione

economica evocata dall’insorgente – e resa plausibile mediante la documentazione

allegata al ricorso – induce nondimeno, tutto ben ponderato, a ridurre la multa

inflittagli a fr. 200.–, ad adeguare gli oneri di primo grado e a soprassedere

al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

che il ricorso va pertanto

accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 35 cpv. 1 e 90 n. 1

LCS; 8 cpv. 3 e 36 cpv. 5 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto

e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa

di fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.– e a spese per fr.

20.–.

2. Non si prelevano né tasse né

spese dell'attuale giudizio.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster