30.2004.363
sorpasso a destra in semiautostrada
28 febbraio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2004.363
Data decisione, Autorità:
28.02.2005, PRPEN
Titolo:
sorpasso a destra in semiautostrada
INCROCIO E SORPASSO
art. 35 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 8 cpv. 3 ONCS
art. 36 cpv. 5 ONCS
Incarto
n.
30.2004.363/AMM
26617/201
Bellinzona
28
febbraio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 15
novembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
26617/201 del 29 ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 1° febbraio
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 29
ottobre 2004 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere effettuato
una manovra di sorpasso a destra – il 16 settembre 2004, alle ore 11.38 –
mentre circolava con la sua automobile sulla semiautostrada A13 in territorio
di Tenero, all’altezza del Centro commerciale __________, in direzione di
Locarno;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 400.–, ponendo inoltre a suo carico
una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 30.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 15 novembre 2004, in cui postula l’annullamento o
una riduzione della multa;
che in uno scritto del 1°
febbraio 2005 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che sulle prove offerte, nulla
Considerandi
osta all’acquisizione dei documenti prodotti contestualmente al ricorso; non è
il caso invece di sentire la moglie del ricorrente, la cui deposizione non
appare suscettibile – come si dirà in appresso – di recare chiarimenti di rilievo
ai fini del giudizio;
che per l'art. 35 cpv. 1 LCS i
veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra;
che i conducenti possono
avanzare sulla destra, nelle autostrade e semi-autostrade, nel caso di circolazione
in colonne parallele (art. 36 cpv. 5 lett. a ONC), sui tratti che servono alla
preselezione purché, per ogni corsia, siano indicati differenti luoghi di
destinazione (lett. b), sulle corsie d’accelerazione delle entrate, sino alla
fine della linea doppia marcata sulla carreggiata (lett. c) e sulle corsie di
decelerazione delle uscite (lett. d); è nondimeno vietato sorpassare a destra
con manovre di uscita e di rientro (art. 8 cpv. 3 ultima frase ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato, come si è detto, di avere effettuato una manovra
di sorpasso a destra – il 16 settembre 2004, alle ore 11.38 – mentre circolava
con la sua automobile sulla semiautostrada A13 in territorio di Tenero,
all’altezza del Centro commerciale __________, in direzione di Locarno;
che la decisione impugnata
fonda su un rapporto di contravvenzione del 16 settembre 2004, in cui l’agente
denunciante ha precisato che l’interessato avrebbe effettuato “la manovra di
sorpasso (uscita e rientro) di un veicolo in corsa spostandosi dapprima sulla
corsia normale di marcia, indi nuovamente in corsia di sorpasso”;
che il ricorrente si duole
invece di non avere voluto sorpassare chicchessia, e descrive così la sua
manovra: “Stavo circolando sulla corsia di sorpasso, alla velocità
consentita. Poco dopo lo svincolo per Tenero e Gordola mi sono spostato sulla
corsia di destra con l’intenzione di prendere l’uscita per Minusio, per recarmi
a Minusio a rendere visita a mio cugino. Erano circa le ore 11.30 e mia moglie,
che era seduta accanto a me, si è ricordata che quel giorno sarebbe venuto a
pranzo a Locarno nostro figlio, … e, visto che era già tardi, mi ha chiesto di
non andare a Minusio, ma di dirigermi verso casa, …, così che ho deciso di
prendere la galleria Mappo Morettina e di semplicemente cambiare corsia”
(ricorso, punti 1 e 2, con riferimento all’allegata dichiarazione 15 novembre
2004.
della moglie);
che l’insorgente ne conclude
per l’annullamento della decisione impugnata o, se non altro, per una multa
commisurata al caso specifico e alla sua precaria situazione economica: “come
risulta dalla documentazione che vi invio, sono infatti al beneficio di una
rendita AI, …” (ricorso, punto 4, con riferimento agli allegati doc. B–G);
che anche volendo credere per
avventura all’involontarietà del sorpasso, la manovra descritta dal multato non
consente di scostarsi dalla decisione impugnata, ove appena si consideri come
dagli atti non risulta – né l'interessato pretende – sussistere una delle già
citate evenienze in cui l’art. 36 cpv. 5 ONC autorizza un conducente ad
avanzare sulla destra di altri veicoli sulle autostrade e semiautostrade;
che l'insorgente non era
dunque legittimato a effettuare la manovra descritta dall’agente denunciante, foss’anche
senza intenzione di sorpasso ma per un mero cambiamento d’itinerario come sostenuto
dal multato e dalla moglie;
che sotto questo profilo, la
decisione impugnata merita pertanto conferma;
che la multa inflitta risulta
per altro verso giustificata – di per sé – dall’entità dell’infrazione, tale da
potersi finanche configurare in una trasgressione grave nel senso
dell'art. 90 n. 2 LCS (cfr. DTF 126 IV 196 consid. 3);
che la precaria situazione
economica evocata dall’insorgente – e resa plausibile mediante la documentazione
allegata al ricorso – induce nondimeno, tutto ben ponderato, a ridurre la multa
inflittagli a fr. 200.–, ad adeguare gli oneri di primo grado e a soprassedere
al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto
accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 35 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 8 cpv. 3 e 36 cpv. 5 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto
e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa
di fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.– e a spese per fr.
20.–.
2. Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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