30.2004.364
non osservavazione di un segnale indicante 'peso massimo 3,5 T' alla guida di un autocarro.
4 aprile 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2004.364
Data decisione, Autorità:
04.04.2005, PRPEN
Titolo:
non osservavazione di un segnale indicante 'peso massimo 3,5 T' alla guida di un autocarro.
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2004.364/KRM
26823/204
Bellinzona
4 aprile 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Barbara
Marelli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 novembre 2004
presentato da
RI 1
rappr. da: RA
1
contro
la decisione
29 ottobre 2004 n. 26823/204 emessa dalla Sezione della circolazione,
viste le osservazioni del 7 dicembre
2004 presentate dalla Sezione della circolazione,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione, con decisione 29 ottobre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di
fr. 200.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.-- e le
spese di fr. 20.--, per il seguente motivo:
“Alla guida dell’autocarro
TI __________ non osservava un segnale indicante ‘peso massimo 3,5 T’”.
Fatti accertati il 25 agosto
2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 20 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La Sezione della
circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo
giudice “la più ampia facoltà di giudizio”.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
L’utente della strada
deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni
della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme
generali, mentre le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme
generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).
Il segnale <Peso
massimo> (2.16) vieta la circolazione dei veicoli e delle combinazioni di
veicoli il cui peso effettivo supera il limite indicato. Il peso effettivo è il
peso reale del veicolo o dell’insieme dei veicoli con il conducente, i
passeggeri e il carico (art. 20 cpv. 1 OSStr, che riprende l’art. 7 cpv. 2
OETV).
Per l’art. 90 cifra 1 LCStr
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o
nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o
con la multa.
3.
La Sezione della
circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle norme predette, di
non aver osservato un segnale indicante “peso massimo” 3,5 T.
4.
Il ricorrente nel
proprio gravame non contesta i fatti imputatigli, ma giustifica il suo agire
sostenendo che “Il Signor RI 1 Ivano è dipendente della sottoscritta [ditta
RA 1] in qualità di autista. In data 16.10.2001, il Lodevole Municipio di __________
rilascia regolare licenza edilizia ai Sigg. __________ per la costruzione di
tre cae [recte case] monofamiliari al mappale no. __________ RFD __________,
situata sulla Via __________ a __________ (Doc. A). In data 13.12.2001, lo
studio d’ingegneria __________ di __________, in merito al progetto delle tre
case unifamiliari […] allestisce una prova a futura memoria,
specificando e determinando in 18 t il carico sulla strada […]. In data 20.9.2002,
il Comune di __________, per il tramite del proprio Ufficio tecnico, notifica
allo studio d’architettura __________ (responsabili cantiere) le condizioni
inerenti alla licenza edilizia, con particolare riferimento all’ossequio delle
disposizioni contenute nella perizia futura memoria dello studio d’Ing. __________
[…]. In pratica, il Comune di __________, con lettera 20.9.2004 [recte
20.9
] autorizza il passaggio di mezzi fino a 18 t in Via __________”.
5.
In concreto questo
giudice, vagliando le giustificazioni addotte dal ricorrente - suffragate dagli
allegati all’impugnativa - ritiene sussistere un ragionevole dubbio sulla
commissione del reato indicato nella decisione impugnata.
Del resto, la stessa Sezione
della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsali, si è rimessa al
giudizio di questa autorità.
In siffatte circostanze,
s’impone di accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e
soprassedere al prelievo di oneri processuali.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90
cifra 1 LCStr; 20 cpv. 1 OSStr e 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse nè spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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