30.2004.366
parcheggio in retromarcia e urto con pedone a tergo
14 marzo 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2004.366
Data decisione, Autorità:
14.03.2005, PRPEN
Titolo:
parcheggio in retromarcia e urto con pedone a tergo
PADRONANZA DEL VEICOLO
PARCHEGGIO
PEDONE
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 36 cpv. 4 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2004.366/AMM
27944/204
Bellinzona
14
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 17 novembre 2004
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
27944/204 del 5 novembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 29 novembre
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 5 novembre
2004, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere
eseguito una manovra di retromarcia per posteggiare un’automobile – il 30 luglio
2004 verso le ore 16.15, su corso Pestalozzi a Lugano, prima del semaforo
all’incrocio con via Pretorio – e avere urtato un pedone che si trovava a
tergo;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 200.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 70.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 17 novembre 2004, nel quale postula l’annullamento
della multa;
che nelle osservazioni del 29
novembre 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per 3 cpv. 1 prima frase
ONC, il quale concreta il dovere di prudenza sancito dall’art. 31 cpv. 1 LCS,
il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione;
che il conducente in procinto
di entrare nella circolazione, di voltare il veicolo o di fare marcia
indietro non deve altresì ostacolare gli altri utenti della strada, i quali
hanno la precedenza (art. 36 cpv. 4 LCS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione rimprovera come detto al multato – in applicazione delle norme
appena citate – di avere eseguito una manovra di retromarcia per posteggiare un
autoveicolo e avere urtato un pedone che si trovava a tergo;
che la decisione impugnata
fonda sui seguenti accertamenti di polizia (rapporto dell’11 agosto 2004, pag. 4):
“Il
conducente __________ proveniente da __________ era intenzionato a raggiungere
il centro città di Lugano. Poco prima dell’impianto semaforico esistente
all’incrocio Corso Pestalozzi/Via Pretorio arrestava il suo veicolo onde posteggiare
sui parcheggi esistenti su Corso Pestalozzi. A questo punto, a suo dire,
azionava l’indicatore di direzione destro ed iniziava una manovra di retromarcia.
Giunto a metà parcheggio sentiva un lieve colpo allo spigolo posteriore destro.
Notava quindi di aver urtato la pedone __________.
__________
dichiarava di aver guardato unicamente a sinistra, siccome la strada era una
strada a senso unico, e di aver attraversato senza usufruire delle apposite
strisce pedonali.
A
seguito dell’urto la pedone cadeva al suolo sulla schiena e batteva il capo
riportando una ferita lacero contusa alla parte posteriore del capo”;
che il ricorrente nega dal
canto suo ogni responsabilità nel sinistro, adducendo di avere eseguito la manovra
di retromarcia prestando la massima attenzione (“non ero distratto da
niente, ho guardato più volte negli specchietti retrovisori, quello centrale e
quello a lato della vettura ho messo il segnalatore di direzione ecc.”:
ricorso, punto 2);
che sempre stando
all’interessato, l’infortunio sarebbe dovuto alla sola colpa del pedone, il
quale “è sceso dal marciapiede nello stesso momento in cui stavo compiendo
la manovra di retromarcia”, omettendo di utilizzare il passaggio pedonale
situato a 20 m di distanza e con lo sguardo rivolto altrove (ricorso, punto 1);
che non giova tuttavia
all’insorgente prevalersi delle colpe del pedone, ove solo si consideri come in
ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché
l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la
responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa
(cfr. DTF 116 IV 296 consid. 2a);
che non spetta quindi al
giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più persone implicate in
un sinistro: tale compito incombe semmai al giudice civile eventualmente
incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati o le rispettive
assicurazioni;
che l’innegabile disattenzione
del pedone non esimeva pertanto il ricorrente, comunque sia, dall'obbligo di
rispettare le norme della circolazione enunciate nella decisione impugnata;
che sul comportamento del
multato, egli si è così espresso davanti alla polizia (cfr. il relativo verbale
d'interrogatorio allegato al rapporto citato, pag. 1 verso il basso):
“[…]
Giunto poco prima del semaforo esistente all’incrocio Corso Pestalozzi - via
Pretorio era mia intenzione parcheggiare il veicolo nei parcheggi laterali di
Corso Pestalozzi. Al momento dei fatti non vi erano precipitazioni, il fondo
stradale in asfalto era quindi asciutto e sia la visibilità che la visuale
erano buone. Arrestavo il veicolo e mi sinceravo che da tergo non giungessero
veicoli. A questo punto azionavo l’indicatore di direzione destro ed iniziavo una
manovra di retromarcia. Arrivato a metà del parcheggio ho sentito un lieve
colpo allo spigolo posteriore destro. Notavo quindi di aver urtato con lo
spigolo menzionato in precedenza una donna. A seguito dell’urto subito la
donna cadeva a terra battendo il capo. […]”;
che se l’insorgente avesse
prestato la debita attenzione, non si spiega in che modo egli abbia potuto scorgere
Fatti
il pedone – foss’anche sceso improvvisamente e imprudentemente dal marciapiede
– solo dopo averlo urtato e prima che cadesse a terra;
che non è dato altresì di
vedere con quale cognizione l’insorgente possa
esprimersi sul momento e sul
modo in cui il pedone è sceso dal marciapiede, se egli dichiara di non
averlo neppure visto prima dell’urto (verbale citato, loc. cit.);
che in siffatte evenienze
Considerandi
questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere
alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso
l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione – a prescindere dalle
colpe dell'altra protagonista – non potendosi seriamente concludere che il pedone
si trovasse fuori dalla visuale del multato negli istanti precedenti l’urto;
che la sanzione inflitta, per
finire, è senz’altro proporzionata alla gravità dell'infrazione – suscettibile
di compromettere l’incolumità altrui – ed è rettamente commisurata al grado di
colpa, alle circostanze del caso specifico e contenuta nei limiti di legge;
che il ricorso deve quindi
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 36 cpv. 4 e
90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr.
150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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