30.2004.369
divieto di parcheggio, autorizzazione, obbligo di esposizione
28 febbraio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2004.369
Data decisione, Autorità:
28.02.2005, PRPEN
Titolo:
divieto di parcheggio, autorizzazione, obbligo di esposizione
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 30 OSSTR
Incarto
n.
30.2004.369/da
27213/209
Bellinzona
28
febbraio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola
Belloli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 novembre 2004
presentato da
RI 1
contro
la decisione
5 novembre 2004 n. 27213/209 emessa CRTE 1
viste le osservazioni del 13 dicembre
2004 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
Fatti
A. CRTE 1 con decisione del 5 novembre 2004 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-- oltre alla tassa di giustizia di fr.
20.-- e alle spese di fr. 10.--, per avere illecitamente posteggiato il veicolo
targato TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio;
Fatti accertati il 24 giugno
2004 in territorio di Locarno, in zona __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, art. 30 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Eccepisce di essere a
beneficio di un’autorizzazione di posteggio rilasciata dalla Polizia Comunale
della Città di Locarno al fine di usufruire dei posteggi ubicati in zona __________.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta gli art. 30 cpv. 1 e 4 OSStr, il segnale «Divieto
di parcheggio» (2.50) vieta il parcheggio di veicoli dalla parte della strada
provvista di un tale segnale.
Le deroghe temporanee al
divieto di parcheggio sono indicate dalla tavola complementare «Deroghe al
divieto di parcheggio» (5.11).
3.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute
nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito
con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
4.
Nella fattispecie la CRTE
1.
rimprovera alla multata, in applicazione delle predette norme, d’aver violato
il segnale di “Divieto di parcheggio” (2.50).
5.
La ricorrente non
contesta il fatto di aver parcheggiato in luogo in cui è segnalato il divieto
di parcheggio, ma giustifica il proprio agire asserendo di avere il diritto di
posteggiare il proprio veicolo in zona __________ in qualità di beneficiaria di
una regolare autorizzazione di parcheggio. Produce con il ricorso copia di
siffatta autorizzazione, specificando che al momento dell’asserita infrazione
non era visibile, poiché “quel giorno era scivolata malauguratamente dal
cruscotto”.
Il foglio non riporta
né il nome del titolare dell’autorizzazione, né il numero di targa della sua
automobile.
6.
La Polizia comunale di Locarno
nelle proprie contro-osservazioni rileva che il nome della ricorrente non figura
nella lista dei detentori di un’autorizzazione di posteggio per il __________.
Questo fatto ha indotto la CRTE 1 a proporre nelle sue osservazioni la
reiezione del ricorso.
7.
Invitata a prendere posizione sulle contro-osservazioni
della polizia, l’insorgente ha precisato con lettera del 26 dicembre 2004 di
essere insegnante di educazione visiva all’Alta scuola pedagogica e di avere
utilizzato in tale veste e con relativa autorizzazione il posteggio di __________,
svolgendosi le sue lezioni il giorno dell’asserita infrazione nelle aule della
scuole comunali di __________.
Alle osservazioni ha allegato una dichiarazione, nella
quale il direttore della scuola attesta che la signora RI 1 utilizzava il
posteggio come insegnante con regolare permesso rilasciato dal Comune di Locarno.
Si deve concludere che la ricorrente era autorizzata a posteggiare
in __________, usufruendo si un’autorizzazione rilasciata all’ASP.
8.
E’ ben vero che l’autorizzazione di posteggio non era
visibile dietro il cruscotto.
Agli atti non vi è tuttavia nulla che permetta di desumere che
l’esposizione del foglio fosse un presupposto di validità del permesso. Ne
segue che per poter posteggiare è sufficiente essere in possesso di
un’autorizzazione, senza che sia necessario metterla in vista all’interno del
veicolo.
9.
Ciò posto l’insorgente non ha commesso alcuna infrazione.
Il ricorso è di conseguenza accolto e la decisione impugnata annullata
senza prelevare oneri processuali per l’odierno giudizio.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 30 cpv. 1 e 4 OSStr; 19 cpv. 1 ONC e 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 9 novembre 2004 è accolto
e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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