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Decisione

30.2004.369

divieto di parcheggio, autorizzazione, obbligo di esposizione

28 febbraio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione del 5 novembre 2004 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-- oltre alla tassa di giustizia di fr.

20.-- e alle spese di fr. 10.--, per avere illecitamente posteggiato il veicolo

targato TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio;

Fatti accertati il 24 giugno

2004 in territorio di Locarno, in zona __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, art. 30 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

Eccepisce di essere a

beneficio di un’autorizzazione di posteggio rilasciata dalla Polizia Comunale

della Città di Locarno al fine di usufruire dei posteggi ubicati in zona __________.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta gli art. 30 cpv. 1 e 4 OSStr, il segnale «Divieto

di parcheggio» (2.50) vieta il parcheggio di veicoli dalla parte della strada

provvista di un tale segnale.

Le deroghe temporanee al

divieto di parcheggio sono indicate dalla tavola complementare «Deroghe al

divieto di parcheggio» (5.11).

3.

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute

nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito

con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

4.

Nella fattispecie la CRTE

1.

rimprovera alla multata, in applicazione delle predette norme, d’aver violato

il segnale di “Divieto di parcheggio” (2.50).

5.

La ricorrente non

contesta il fatto di aver parcheggiato in luogo in cui è segnalato il divieto

di parcheggio, ma giustifica il proprio agire asserendo di avere il diritto di

posteggiare il proprio veicolo in zona __________ in qualità di beneficiaria di

una regolare autorizzazione di parcheggio. Produce con il ricorso copia di

siffatta autorizzazione, specificando che al momento dell’asserita infrazione

non era visibile, poiché “quel giorno era scivolata malauguratamente dal

cruscotto”.

Il foglio non riporta

né il nome del titolare dell’autorizzazione, né il numero di targa della sua

automobile.

6.

La Polizia comunale di Locarno

nelle proprie contro-osservazioni rileva che il nome della ricorrente non figura

nella lista dei detentori di un’autorizzazione di posteggio per il __________.

Questo fatto ha indotto la CRTE 1 a proporre nelle sue osservazioni la

reiezione del ricorso.

7.

Invitata a prendere posizione sulle contro-osservazioni

della polizia, l’insorgente ha precisato con lettera del 26 dicembre 2004 di

essere insegnante di educazione visiva all’Alta scuola pedagogica e di avere

utilizzato in tale veste e con relativa autorizzazione il posteggio di __________,

svolgendosi le sue lezioni il giorno dell’asserita infrazione nelle aule della

scuole comunali di __________.

Alle osservazioni ha allegato una dichiarazione, nella

quale il direttore della scuola attesta che la signora RI 1 utilizzava il

posteggio come insegnante con regolare permesso rilasciato dal Comune di Locarno.

Si deve concludere che la ricorrente era autorizzata a posteggiare

in __________, usufruendo si un’autorizzazione rilasciata all’ASP.

8.

E’ ben vero che l’autorizzazione di posteggio non era

visibile dietro il cruscotto.

Agli atti non vi è tuttavia nulla che permetta di desumere che

l’esposizione del foglio fosse un presupposto di validità del permesso. Ne

segue che per poter posteggiare è sufficiente essere in possesso di

un’autorizzazione, senza che sia necessario metterla in vista all’interno del

veicolo.

9.

Ciò posto l’insorgente non ha commesso alcuna infrazione.

Il ricorso è di conseguenza accolto e la decisione impugnata annullata

senza prelevare oneri processuali per l’odierno giudizio.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 30 cpv. 1 e 4 OSStr; 19 cpv. 1 ONC e 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 9 novembre 2004 è accolto

e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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