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Decisione

30.2004.370

circolazione con autocarro sovraccarico

14 marzo 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

30.2004.370

Data decisione, Autorità:

14.03.2005, PRPEN

Titolo:

circolazione con autocarro sovraccarico

DIMENSIONE E PESO

art. 9 cpv. 1 LCSTR

art. 29 LCSTR

art. 30 cpv. 2 LCSTR

art. 67 cpv. 1 ONCS

Incarto

n.

30.2004.370/AMM

28162/290

Bellinzona

14

marzo 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Carmela

Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 22 novembre 2004

presentato da

RI 1

(rappresentato

da RA 1)

contro

la decisione n.

28162/290 del 12 novembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione,

Camorino,

viste le osservazioni del 1° dicembre

2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 12 novembre

Considerandi

2004.

la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere

circolato, il 30 settembre 2004 a Camorino, “con l’autocarro __________

sovraccarico”;

che in applicazione della

pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 300.–, ponendo inoltre a suo

carico una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–;

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con un ricorso del 22 novembre 2004, in cui postula in sostanza

l’annullamento o una riduzione della multa;

che in uno scritto del 1°

dicembre 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare

osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della

circolazione rimprovera come detto al multato – in applicazione degli art. 9

cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 n. 1, 93 n. 2, 96 n. 1 LCS e 67 cpv. 1 ONC – di avere

“circolato con l’autocarro __________ sovraccarico” (decisione

impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione stilato il 5 ottobre

2004.

dalla polizia cantonale);

che l'insorgente non nega la

fattispecie appena evocata, ma lamenta una situazione economica alquanto

precaria (“guardate la mia pensione AVS per

vivere 2 persone. […] Se

sta multa venisse confermata devo stare un mese senza niente, a pane acqua come

in prigione”) e soggiunge di avere “gestito

in proprio per oltre 40

anni un’impresa di costruzioni a __________, senza mai incorrere in nessuna

sanzione stradale con veicoli”;

che tali giustificazioni non si

riferiscono tuttavia al multato, RI 1, bensì al detentore del veicolo __________

(cfr. in particolare il certificato delle rendite AVS/AI allegato al ricorso);

che quest’ultimo non risulta

coinvolto nell’attuale procedimento di contravvenzione, avviato nei confronti

del solo conducente dell’autocarro sovraccarico;

che nulla induce pertanto a

scostarsi dalla decisione impugnata, la sanzione inflitta essendo altresì

adeguata all’entità dell’infrazione commessa e alle circostanze del caso

specifico, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti di

legge;

che il ricorso deve quindi

essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2 LPContr)

contenute in soli fr. 100.– per tenere conto della natura particolare

dell’impugnativa;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv.

2, 90 n. 1, 93 n. 2 e 96 n. 1 LCS; 67 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 50.–

e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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