30.2004.370
circolazione con autocarro sovraccarico
14 marzo 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2004.370
Data decisione, Autorità:
14.03.2005, PRPEN
Titolo:
circolazione con autocarro sovraccarico
DIMENSIONE E PESO
art. 9 cpv. 1 LCSTR
art. 29 LCSTR
art. 30 cpv. 2 LCSTR
art. 67 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2004.370/AMM
28162/290
Bellinzona
14
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Carmela
Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 22 novembre 2004
presentato da
RI 1
(rappresentato
da RA 1)
contro
la decisione n.
28162/290 del 12 novembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 1° dicembre
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 12 novembre
Considerandi
2004.
la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere
circolato, il 30 settembre 2004 a Camorino, “con l’autocarro __________
sovraccarico”;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 300.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 22 novembre 2004, in cui postula in sostanza
l’annullamento o una riduzione della multa;
che in uno scritto del 1°
dicembre 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione rimprovera come detto al multato – in applicazione degli art. 9
cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 n. 1, 93 n. 2, 96 n. 1 LCS e 67 cpv. 1 ONC – di avere
“circolato con l’autocarro __________ sovraccarico” (decisione
impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione stilato il 5 ottobre
2004.
dalla polizia cantonale);
che l'insorgente non nega la
fattispecie appena evocata, ma lamenta una situazione economica alquanto
precaria (“guardate la mia pensione AVS per
vivere 2 persone. […] Se
sta multa venisse confermata devo stare un mese senza niente, a pane acqua come
in prigione”) e soggiunge di avere “gestito
in proprio per oltre 40
anni un’impresa di costruzioni a __________, senza mai incorrere in nessuna
sanzione stradale con veicoli”;
che tali giustificazioni non si
riferiscono tuttavia al multato, RI 1, bensì al detentore del veicolo __________
(cfr. in particolare il certificato delle rendite AVS/AI allegato al ricorso);
che quest’ultimo non risulta
coinvolto nell’attuale procedimento di contravvenzione, avviato nei confronti
del solo conducente dell’autocarro sovraccarico;
che nulla induce pertanto a
scostarsi dalla decisione impugnata, la sanzione inflitta essendo altresì
adeguata all’entità dell’infrazione commessa e alle circostanze del caso
specifico, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti di
legge;
che il ricorso deve quindi
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2 LPContr)
contenute in soli fr. 100.– per tenere conto della natura particolare
dell’impugnativa;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv.
2, 90 n. 1, 93 n. 2 e 96 n. 1 LCS; 67 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.–
e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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