30.2004.371
moto ondoso eccessivo durante la navigazione
11 marzo 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2004.371
Data decisione, Autorità:
11.03.2005, PRPEN
Titolo:
moto ondoso eccessivo durante la navigazione
VELOCITÀ
art. 22 cpv. 1 LNI
art. 40 cpv. 1 LNI
art. 5 ONI
art. 42a ONI
art. 53 cpv. 1 ONI
Incarto
n.
30.2004.371/AMM
27451/208
Bellinzona
11
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 novembre 2004
presentato da
RI 1
(difeso dall’ DI
1)
contro
la decisione n.
27451/208 del 5 novembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 1° dicembre
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 5
novembre 2004, la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di
essere approdato al pontile del __________ __________– il 13 giugno 2004 verso
le ore 15.00, al timone della motonave __________ in servizio sul lago __________–
“navigando in vicinanza della riva (circa 70/100 m) e parallelamente alla
stessa, a velocità inadeguata per cui provocava un eccessivo moto ondoso”;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 350.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 30.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 22 novembre 2004, nel quale postula l'annullamento
della multa e l’abbandono del procedimento, con protesta di tasse, spese e
ripetibili;
che nelle osservazioni del 1°
dicembre 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in
ordine;
che sulle prove offerte, nulla
osta all’acquisizione dei documenti prodotti e pacifico risulta essere il
richiamo dell’incarto dalla Sezione della circolazione; non è il caso invece di
disporre il sopralluogo e la perizia auspicati dall’insorgente, il ricorso
dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;
che per l'art. 22 cpv. 1 LNI,
concretato dall’art. 5 ONI, il conduttore deve prendere ogni provvedimento
precauzionale, dettato dall’obbligo generale di diligenza e dalla pratica nella
condotta nautica, affinché nessuno sia messo in pericolo, nessun danno sia
causato a beni di terzi, la navigazione non sia intralciata e l’ambiente non
sia perturbato;
che l’art. 53 cpv. 1 ONI vieta
altresì ai battelli a motore – ad eccezione di quelli in servizio regolare che
circolano secondo l’orario ufficiale – di circolare nella zona rivierasca
interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare
passaggi stretti scegliendo la via più breve (lett. a) o di circolare a una
velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive (lett. b);
che la medesima norma
considera come zona rivierasca interna “lo specchio d’acqua che si estende fino
a 150 m dalla riva”, e come zona rivierasca esterna “lo specchio d’acqua che si
estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle
zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle costruzioni erette
nell’acqua” (art. 53 cpv. 1 ultima frase ONI);
che i battelli delle imprese
pubbliche di navigazione sono invece tenuti a “seguire una rotta, dalla quale
non possono discostare senza motivo” (art. 42a prima frase ONI);
che chiunque viola le norme di
circolazione della LNI, delle convenzioni internazioni o degli atti esecutivi
della Confederazione o dei Cantoni è punito con l’arresto o con la multa (art.
40 cpv. 1 LNI);
che la Sezione della
circolazione rimprovera come detto al multato di essere approdato al pontile
del __________ – il 13 giugno 2004 verso le ore 15.00, al timone della motonave
__________ in servizio sul lago __________– “navigando in vicinanza della
riva (circa 70/100 m) e parallelamente alla stessa, a velocità inadeguata per
cui provocava un eccessivo moto ondoso”;
che l'insorgente nega dal
canto suo ogni addebito, sottolineando – in estrema sintesi – di avere navigato
a una velocità adeguata (sicuramente inferiore ai 10 km/h: ricorso, punto 10.2
pag. 5 in fondo) e alla distanza dalla riva impostagli dalla rotta ufficiale di
servizio (punto 12.5), così come di non avere provocato nessun moto ondoso
eccessivo, dovuto tutt’al più alle avverse condizioni atmosferiche di quel
giorno (vento con raffiche fino a 58 km/h: punti 4 e 14);
che in concreto la decisione
impugnata trae origine dalla seguente denuncia presentata da __________ alla
polizia cantonale (verbale del 14 giugno 2004 allegato al rapporto di
segnalazione del 2 agosto 2004):
“In
data 13 giugno 2004, mi trovavo presso la mia cascina a __________ per trascorrere
una piacevole giornata.
Preciso
che detta abitazione si trova sulla sponda opposta del paese di __________ ed
ad una distanza dal __________ di ca 400 metri.
Purtroppo,
quotidianamente i battelli di linea della __________, che vogliono attraccare
al loro pontile del __________, transitano davanti alla mia abitazione sotto
riva creando moto ondoso.
Ieri
in particolare, il battello delle ore 14:57, ‘__________, è transitato ad
una distanza di ca 70 metri creando delle onde molto grosse.
Da
parte mia, conoscendo la problematica, al sopraggiungere dei battelli, allontano
Fatti
i miei figli dalla riva.
Due
anni fa, in un fatto analogo, una ragazza confederata che stava nuotando vicino
a riva è stata buttata sulla riva dalle onde. In quell’occasione vi è stato un
grosso spavento con qualche escoriazione.
Dopo
questo fatto, ne abbiamo discusso bonariamente con il direttore della __________
__________, il quale ha emanato una direttiva interna di prestare la massima
attenzione.
Sfortunatamente
a distanza di due stagioni, la direttiva è stata già dimenticata.
Vorrei
segnalare che quando la barca della Polizia Lacuale è in navigazione nelle
vicinanze, si vede chiaramente che la linea d’attracco come la velocità è
idonea alle circostanze. […]”;
che le dichiarazioni del
denunciante sono state sostanzialmente confermate da __________ e __________ –
presenti sul fondo del denunciante al momento del fatto – i quali hanno
adombrato una velocità “inadeguata” del battello, ma senza precisazioni, e
hanno fornito versioni discordanti sulla distanza del medesimo dalla riva (“ca
80/100 metri” il primo; “circa 60/70 metri” il secondo: verbali
del 18 luglio e del 1° agosto 2004 allegati al rapporto citato);
che il multato, dal canto suo,
ha così descritto la dinamica dei fatti (cfr. il relativo verbale del 7 luglio
2004 allegato al rapporto citato):
“In
data 13 giugno 2004, verso le ore 1125, prendevo servizio sulla motonave ‘__________.
Durante la giornata dovevo effettuare 5 giri del golfo di __________.
Giunto
nel pomeriggio, verso le ore 14:57, durante il terzo giro, raggiungevo il __________
di __________.
Mi
ricordo che poco prima dell’attracco, notavo sulla mia destra un’imbarcazione
bianca con all’interno due bambini piccoli con indossato il salvagente.
Per
Considerandi
tale motivo, ho prestato particolare attenzione rallentando ulteriormente la
mia velocità.
ADR:
non mi risulta che abbia creato un moto ondoso oltre a quanto crea la motonave
‘__________normalmente, anche perché l’attracco al __________ è distante circa
100.
metri e quindi le misure di sicurezza c’impongono una velocità minima per
garantire quasi l’imprevedibile. Quindi da parte mia respingo fermamente la
denuncia.
Vorrei
aggiungere anche che quella giornata vi era il vento irregolare da sud
denominato ‘breva’ media-forte da poppa, quindi non potevo sempre tenere
inserita la marcia poiché sarei andato troppo forte.
Preciso
che l’imbarcazione bianca citata in precedenza con a bordo i due bambini, ondeggiava
già molto a causa del vento denominato ‘breva’ e da altre imbarcazioni da
diporto che navigavano al largo.
Per
confermare la mia versione, faccio pure notare che alle ore 14:20, abbiamo
avuto l’ordine dall’ufficio traffico di approdare al pontile ‘__________anziché
‘__________a causa del forte vento irregolare”;
che dalle dichiarazioni del
denunciante, del multato e dei testimoni, come pure dagli altri atti del fascicolo
processuale, non è possibile evincere in alcun modo la velocità del battello,
né risulta ch’esso stesse transitando a una distanza dalla riva inferiore o con
un’angolazione diversa da quanto impostogli dalla rotta ufficiale di servizio;
che nulla è dato altresì di sapere
sull’intensità dell’evocato “moto ondoso” o sulle sue cause, non potendosi
lontanamente escludere che il lamentato fenomeno sia stato provocato – ad
esempio – dalle raffiche di vento attestate da __________ nel rapporto del 19
ottobre 2004 (allegato D al ricorso);
che dall’istruttoria non
emerge, in definitiva, alcun elemento suscettibile di ascrivere al multato una
qualsivoglia inosservanza delle prescrizioni sulla navigazione enunciate nella
decisione impugnata, la quale – in accoglimento del ricorso – deve perciò
essere annullata;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr), ma non si
giustifica di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado che ha agito
nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che sulle ripetibili, la
LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un
simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.
2b);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 22 cpv. 1 e 40 cpv. 1
LNI; 5, 42a e 53 cpv. 1 ONI; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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