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Decisione

30.2004.374

prescrizione di contravvenzione cantonale (infrazione alla LCFor). Negato il reato continuato

4 aprile 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

30.2004.374

Data decisione, Autorità:

04.04.2005, PRPEN

Titolo:

prescrizione di contravvenzione cantonale (infrazione alla LCFor). Negato il reato continuato

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE PENALE

art. 1 DLPC

art. 2 DLPC

art. 14 cpv. 1 LCFO

art. 38 LCFO

Incarto

n.

30.2004.374/AMM

1182/807

Bellinzona

4

aprile 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura

Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 25 novembre 2004

presentato da

RI 1

(difeso dall’ DI

1)

contro

la decisione n.

1182/807 del 19 novembre 2004 emessa dalla Sezione forestale, Bellinzona,

viste le osservazioni del 17 dicembre

2004 presentate dalla Sezione forestale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 19

novembre 2004, la Sezione forestale ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere

depositato “ca. 500 mc di materiale di scavo in bosco, sotterrando per

alcuni metri di altezza i tronchi degli alberi d’alto fusto”, circostanza

accertata durante un sopralluogo del 7 gennaio 2003 sul fondo n. __________ RFD

di __________ appartenente all’interessato;

che in applicazione della

pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 5000.–, ponendo inoltre a suo

carico tasse e spese per complessivi fr. 100.–;

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con un ricorso del 25 novembre 2004, nel quale postula l'annullamento

della multa – fra l’altro – per intervenuta prescrizione dell’azione penale;

che nelle osservazioni del 17

dicembre 2004 la Sezione forestale propone di respingere il ricorso e di

confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

Considerandi

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

che l'art. 14 cpv. 1 della

legge cantonale sulle foreste (LCFo, RL 8.4.1.1) vieta “le utilizzazioni dannose

che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco,

riservate le eccezioni previste dal Regolamento”;

che chiunque, intenzionalmente

e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla

legislazione forestale è punibile con una multa fino a fr. 20 000.– (art.

38.

cpv. 1 LCFo) o – se l’autore agisce per negligenza – con una multa fino a

fr. 10 000.– (cpv. 2);

che la Sezione forestale

rimprovera come detto al multato, in applicazione delle norme appena citate, di

avere depositato sul proprio fondo a __________ “ca. 500 mc di materiale di

scavo in bosco, sotterrando per alcuni metri di altezza i tronchi degli alberi

d’alto fusto” (v. rapporto di contravvenzione intimato il 29 luglio 2003,

pag. 1 nel mezzo, cui la decisione impugnata rinvia);

che l'insorgente nega dal

canto suo l’adempimento dei requisiti soggettivi del reato e solleva inoltre la

prescrizione dell’azione penale;

che il reato previsto dall'art.

38.

LCFo costituisce una contravvenzione di diritto cantonale, la cui azione

penale si prescrive nel termine di due anni (art. 1 del relativo decreto

legislativo del 24 giugno 1947: DLpc; RL 3.3.3.4.1) e i cui atti istruttori non

ne interrompono il corso (art. 2 DLpc);

che in concreto il deposito

del materiale di scavo è stato accertato, stando al rapporto di contravvenzione

intimato il 29 luglio 2003, durante un sopralluogo avvenuto il 7 gennaio 2003

(pag. 1 a metà);

che l’infrazione rimproverata

all’insorgente è stata quindi necessariamente perpetrata prima di allora; non

vi sono del resto motivi che inducano a dubitare dell’affermazione del multato

secondo cui l’agire rimproveratogli risale al mese di settembre 2002 (ricorso,

pag. 7 in alto);

che l’utilizzazione dannosa del

bosco giusta l’art. 14 cpv. 1 LCFo, contrariamente al parere dell’autorità di

primo grado (osservazioni 17 dicembre 2004 della Sezione forestale, pag. 7

punto 12), non configura altresì un reato continuato: l’infrazione cessa

infatti con il compi­mento dell’agire indebito e non si protrae fino al

ripristino della legalità ex art. 41 LCFo (cfr. analogamente Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 5 in fine ad art. 72 con

richiamo di giurisprudenza);

che nulla mutano al riguardo le

successive opere di terrazzamento e semina di manto erboso (osservazioni

citate, pag. 7 punto 12 lett. d), ove solo si consideri che tali modifiche

esulano dal reato ascritto al multato;

che l'azione penale nei

confronti dell'accusato si è in definitiva prescritta – nell’evenienza più

favorevole all’imputato (ricorso, pag. 7 in alto) – nel mese di settembre 2004,

o al più tardi nel mese di gennaio 2005 (osservazioni citate, pag. 7 punto 12

lett. c) ;

che s’impone quindi, in

accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata;

che gli oneri dell'attuale

giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che non si giustifica tuttavia

di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito

nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

che sulle ripetibili, la

LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta

all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un

simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.

2b);

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 1 e 38 LCFo; 1

seg. DLpc; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano tasse o spese,

né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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