30.2004.374
prescrizione di contravvenzione cantonale (infrazione alla LCFor). Negato il reato continuato
4 aprile 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2004.374
Data decisione, Autorità:
04.04.2005, PRPEN
Titolo:
prescrizione di contravvenzione cantonale (infrazione alla LCFor). Negato il reato continuato
PRESCRIZIONE DELL'AZIONE PENALE
art. 1 DLPC
art. 2 DLPC
art. 14 cpv. 1 LCFO
art. 38 LCFO
Incarto
n.
30.2004.374/AMM
1182/807
Bellinzona
4
aprile 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 25 novembre 2004
presentato da
RI 1
(difeso dall’ DI
1)
contro
la decisione n.
1182/807 del 19 novembre 2004 emessa dalla Sezione forestale, Bellinzona,
viste le osservazioni del 17 dicembre
2004 presentate dalla Sezione forestale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 19
novembre 2004, la Sezione forestale ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere
depositato “ca. 500 mc di materiale di scavo in bosco, sotterrando per
alcuni metri di altezza i tronchi degli alberi d’alto fusto”, circostanza
accertata durante un sopralluogo del 7 gennaio 2003 sul fondo n. __________ RFD
di __________ appartenente all’interessato;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 5000.–, ponendo inoltre a suo
carico tasse e spese per complessivi fr. 100.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 25 novembre 2004, nel quale postula l'annullamento
della multa – fra l’altro – per intervenuta prescrizione dell’azione penale;
che nelle osservazioni del 17
dicembre 2004 la Sezione forestale propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
Considerandi
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
che l'art. 14 cpv. 1 della
legge cantonale sulle foreste (LCFo, RL 8.4.1.1) vieta “le utilizzazioni dannose
che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco,
riservate le eccezioni previste dal Regolamento”;
che chiunque, intenzionalmente
e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla
legislazione forestale è punibile con una multa fino a fr. 20 000.– (art.
38.
cpv. 1 LCFo) o – se l’autore agisce per negligenza – con una multa fino a
fr. 10 000.– (cpv. 2);
che la Sezione forestale
rimprovera come detto al multato, in applicazione delle norme appena citate, di
avere depositato sul proprio fondo a __________ “ca. 500 mc di materiale di
scavo in bosco, sotterrando per alcuni metri di altezza i tronchi degli alberi
d’alto fusto” (v. rapporto di contravvenzione intimato il 29 luglio 2003,
pag. 1 nel mezzo, cui la decisione impugnata rinvia);
che l'insorgente nega dal
canto suo l’adempimento dei requisiti soggettivi del reato e solleva inoltre la
prescrizione dell’azione penale;
che il reato previsto dall'art.
38.
LCFo costituisce una contravvenzione di diritto cantonale, la cui azione
penale si prescrive nel termine di due anni (art. 1 del relativo decreto
legislativo del 24 giugno 1947: DLpc; RL 3.3.3.4.1) e i cui atti istruttori non
ne interrompono il corso (art. 2 DLpc);
che in concreto il deposito
del materiale di scavo è stato accertato, stando al rapporto di contravvenzione
intimato il 29 luglio 2003, durante un sopralluogo avvenuto il 7 gennaio 2003
(pag. 1 a metà);
che l’infrazione rimproverata
all’insorgente è stata quindi necessariamente perpetrata prima di allora; non
vi sono del resto motivi che inducano a dubitare dell’affermazione del multato
secondo cui l’agire rimproveratogli risale al mese di settembre 2002 (ricorso,
pag. 7 in alto);
che l’utilizzazione dannosa del
bosco giusta l’art. 14 cpv. 1 LCFo, contrariamente al parere dell’autorità di
primo grado (osservazioni 17 dicembre 2004 della Sezione forestale, pag. 7
punto 12), non configura altresì un reato continuato: l’infrazione cessa
infatti con il compimento dell’agire indebito e non si protrae fino al
ripristino della legalità ex art. 41 LCFo (cfr. analogamente Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 5 in fine ad art. 72 con
richiamo di giurisprudenza);
che nulla mutano al riguardo le
successive opere di terrazzamento e semina di manto erboso (osservazioni
citate, pag. 7 punto 12 lett. d), ove solo si consideri che tali modifiche
esulano dal reato ascritto al multato;
che l'azione penale nei
confronti dell'accusato si è in definitiva prescritta – nell’evenienza più
favorevole all’imputato (ricorso, pag. 7 in alto) – nel mese di settembre 2004,
o al più tardi nel mese di gennaio 2005 (osservazioni citate, pag. 7 punto 12
lett. c) ;
che s’impone quindi, in
accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia
di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito
nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che sulle ripetibili, la
LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un
simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.
2b);
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 1 e 38 LCFo; 1
seg. DLpc; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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