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Decisione

30.2004.377

inosservanza del segnale dare precedenza con conseguente ostacolo alla circolazione

29 marzo 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 12

novembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida del

veicolo __________ non osservava un segnale indicante “dare precedenza” e

s’inoltrava in un’intersezione ostacolando la circolazione”.

Fatti accertati il 7 ottobre

2004 in territorio di Locarno.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1

ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

Pur ammettendo l’infrazione

eccepisce di non aver creato ostacolo né danni e inoltre ritiene elevato

l’ammontare della multa.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

D. Questa autorità ha

trasmesso il rapporto di controsservazioni della polizia cantonale alla

ricorrente, la quale al riguardo contesta l’ammontare della multa e si ritiene

criminalizzata nonostante il fatto che per tanti anni non abbia commesso

infrazioni particolari.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1 prima

frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia.

Alle intersezioni la

precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano

sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da

sinistra (art. 36 cpv. 2 LCStr).

Per l’art. 14 cpv. 1 ONC chi è

tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto;

egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare,

fermarsi prima dell’intersezione.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90

cifra 1 LCStr).

3.

La ricorrente ammette di

non aver osservato il segnale “dare precedenza” (cfr. ricorso 25 novembre

2004), ribadendo in sostanza quanto da lei già affermato in una precedente

circostanza; infatti nelle proprie osservazioni del 14 ottobre 2004 a seguito

del ricevimento dell’intimazione di contravvenzione aveva addirittura scritto

che “purtroppo non ci sono giustificazioni”. (cfr. lettera alla polizia cantonale

di Locarno del 14 ottobre 2004).

4.

Il fatto che

nell’evenienza concreta non si sia verificato un incidente della circolazione

con danni materiali nulla muta in relazione alla commissione dell’infrazione e

non giustifica in alcun modo l’annullamento della contravvenzione in oggetto.

L’insorgente inoltre ha

creato un ostacolo alla circolazione poiché, se il veicolo della polizia non si

fosse fermato, sarebbe avvenuto uno scontro (cfr. rapporto di controsservazioni

della polizia cantonale del 14 dicembre 2004).

Tale circostanza del resto non

è stata nemmeno contestata espressamente dalla ricorrente in sede di

controsservazioni.

In proposito si osserva come i

fatti a lei rimproverati sono stati constatati da un agente della polizia

cantonale. Queste costatazioni dettagliate, sebbene non fruiscono di per sé di

una presunzione di veridicità e di fedefacenza, non possono tuttavia essere

frutto della fantasia dell’agente denunciante che non ha alcun interesse a

dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro,

di subire sanzioni penali e amministrative.

5.

Nemmeno

l’asserita circostanza, secondo cui in tanti anni di guida non ha commesso

particolari infrazioni, giova all’insorgente.

La multa inflitta è, infatti,

confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente

commisurata e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

6.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.

2 e 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 25 novembre 2004 è

respinto.

§ Di conseguenza, è

confermata la decisione n° 28211/202 del 12 novembre 2004 emessa dalla Sezione

della circolazione, Camorino

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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