30.2004.377
inosservanza del segnale dare precedenza con conseguente ostacolo alla circolazione
29 marzo 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2004.377
Data decisione, Autorità:
29.03.2005, PRPEN
Titolo:
inosservanza del segnale dare precedenza con conseguente ostacolo alla circolazione
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
OSTACOLO ALLA CIRCOLAZIONE
art. 27 cf. 1 LCSTR
art. 36 cpv. 1 LCSTR
art. 14 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2004.377/pg
28211/202
Bellinzona
29
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 25
novembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n° 28211/202 del 12 novembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della Circolazione, Camorino
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 12
novembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del
veicolo __________ non osservava un segnale indicante “dare precedenza” e
s’inoltrava in un’intersezione ostacolando la circolazione”.
Fatti accertati il 7 ottobre
2004 in territorio di Locarno.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1
ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Pur ammettendo l’infrazione
eccepisce di non aver creato ostacolo né danni e inoltre ritiene elevato
l’ammontare della multa.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
D. Questa autorità ha
trasmesso il rapporto di controsservazioni della polizia cantonale alla
ricorrente, la quale al riguardo contesta l’ammontare della multa e si ritiene
criminalizzata nonostante il fatto che per tanti anni non abbia commesso
infrazioni particolari.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1 prima
frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia.
Alle intersezioni la
precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano
sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da
sinistra (art. 36 cpv. 2 LCStr).
Per l’art. 14 cpv. 1 ONC chi è
tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto;
egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare,
fermarsi prima dell’intersezione.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90
cifra 1 LCStr).
3.
La ricorrente ammette di
non aver osservato il segnale “dare precedenza” (cfr. ricorso 25 novembre
2004), ribadendo in sostanza quanto da lei già affermato in una precedente
circostanza; infatti nelle proprie osservazioni del 14 ottobre 2004 a seguito
del ricevimento dell’intimazione di contravvenzione aveva addirittura scritto
che “purtroppo non ci sono giustificazioni”. (cfr. lettera alla polizia cantonale
di Locarno del 14 ottobre 2004).
4.
Il fatto che
nell’evenienza concreta non si sia verificato un incidente della circolazione
con danni materiali nulla muta in relazione alla commissione dell’infrazione e
non giustifica in alcun modo l’annullamento della contravvenzione in oggetto.
L’insorgente inoltre ha
creato un ostacolo alla circolazione poiché, se il veicolo della polizia non si
fosse fermato, sarebbe avvenuto uno scontro (cfr. rapporto di controsservazioni
della polizia cantonale del 14 dicembre 2004).
Tale circostanza del resto non
è stata nemmeno contestata espressamente dalla ricorrente in sede di
controsservazioni.
In proposito si osserva come i
fatti a lei rimproverati sono stati constatati da un agente della polizia
cantonale. Queste costatazioni dettagliate, sebbene non fruiscono di per sé di
una presunzione di veridicità e di fedefacenza, non possono tuttavia essere
frutto della fantasia dell’agente denunciante che non ha alcun interesse a
dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro,
di subire sanzioni penali e amministrative.
5.
Nemmeno
l’asserita circostanza, secondo cui in tanti anni di guida non ha commesso
particolari infrazioni, giova all’insorgente.
La multa inflitta è, infatti,
confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
6.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2 e 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 25 novembre 2004 è
respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la decisione n° 28211/202 del 12 novembre 2004 emessa dalla Sezione
della circolazione, Camorino
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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