30.2004.378
raccolta di funghi durante il periodo proibito
29 marzo 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2004.378
Data decisione, Autorità:
29.03.2005, PRPEN
Titolo:
raccolta di funghi durante il periodo proibito
BOSCO
art. 2ter RCFF
art. 7 RCFF
art. 8 RCFF
Incarto
n.
30.2004.378/pg
164/04
Bellinzona
29
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 25
novembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n° 164/04 del 18 novembre 2004 emessa dalla Sezione dei beni monumentali e
ambientali, Bellinzona,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione beni monumentali e ambientali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione dei beni
monumentali e ambientali con
decisione 18 novembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 180.-, oltre
alla tassa di giustizia di fr. 20.-, per aver raccolto 500 grammi di funghi
commestibili durante il periodo di protezione dal 7 al 13 settembre.
Fatti accertati il 7 settembre
2004 in territorio di Arosio.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 2 ter, 7 e 8 RCFF.
B. Contro la predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento.
Eccepisce in sostanza di non
essere a conoscenza del divieto di raccolta e si lamenta dell’elevato ammontare
della multa inflittagli.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 2 ter 1bis
RCFF la raccolta dei funghi è vietata dalle ore 20.00 alle ore 07.00 (divieto
notturno) e dal 7 al 13 settembre (giorni di protezione).
Le infrazioni alle
disposizione del Regolamento sulla protezione della flora e della fauna sono
punite, conformemente all’art. 9 del decreto legislativo sulla protezione delle
bellezze naturali e del paesaggio e del relativo regolamento di applicazione,
secondo la legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr). Le multe sono
inflitte dalla Sezione beni monumentali ed ambientali sino a fr. 10'000.- (cfr.
art. 7 RCFF).
Giusta l’art. 8 RCFF la vigilanza
sulla protezione della flora e della fauna indigena spetta ai Municipi,
all’autorità patriziale, al personale forestale, ai guardiacaccia, ai
guardiapesca e alla polizia cantonale e comunale. Essa compete pure alle
guardie volontarie della natura e del paesaggio, conformemente ad un apposito
regolamento.
Essi hanno l’obbligo di
sequestrare i vegetali e gli animali abusivamente raccolti e di inviare al
Dipartimento del Territorio un rapporto di constatazione.
3.
La giustificazione di
non essere a conoscenza del divieto di raccolta addotta dal ricorrente, che
peraltro non contesta i fatti, non può venire accolta; infatti per costante
giurisprudenza l’ignoranza della legge non é motivo di annullamento della
sanzione pecuniaria inflittagli.
Abbondanzialmente si rileva
come in quel periodo - ritenuta oltretutto l’eccezionale annata dal profilo
micologico - tutti i mass media ticinesi hanno parlato a lungo ed in modo
approfondito dell’argomento e in particolare del divieto di raccolta che
coincide tra l’altro con l’inizio del periodo di caccia.
4.
Quo all’ammontare della
multa le direttive emanate dalla Sezione dei beni monumentali e ambientali prevedono,
per i giorni di protezione, una sanzione di base di fr. 200.-, alla quale va
sommato un importo di fr. 50.- per ogni kg o frazione di kg di funghi raccolti.
Nell’evenienza concreta il
ricorrente, sorpreso con 500 grammi di boleti nello zaino, avrebbe potuto
essere sanzionato con una multa di fr. 250.-, mentre in realtà ha ricevuto
un’ammenda di fr. 180.-, poichè l’autorità di prima istanza nella
commisurazione della pena ha ritenuto come attenuante la non conoscenza del
periodo di divieto introdotto da una modifica del Regolamento.
Pertanto per tutte le
ragioni addotte la multa inflitta è rettamente commisurata ed è contenuta nei
limiti concessi dalla legge.
5.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 2 ter, 7 e 8 RCFF; 1
segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 25 novembre 2004 è
respinto.
§ Di conseguenza è
confermata la decisione n° 164/04 del 18 novembre 2004 emessa dalla Sezione dei
beni monumentali e ambientali.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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