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Decisione

30.2004.378

raccolta di funghi durante il periodo proibito

29 marzo 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione dei beni

monumentali e ambientali con

decisione 18 novembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 180.-, oltre

alla tassa di giustizia di fr. 20.-, per aver raccolto 500 grammi di funghi

commestibili durante il periodo di protezione dal 7 al 13 settembre.

Fatti accertati il 7 settembre

2004 in territorio di Arosio.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 2 ter, 7 e 8 RCFF.

B. Contro la predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l'annullamento.

Eccepisce in sostanza di non

essere a conoscenza del divieto di raccolta e si lamenta dell’elevato ammontare

della multa inflittagli.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 2 ter 1bis

RCFF la raccolta dei funghi è vietata dalle ore 20.00 alle ore 07.00 (divieto

notturno) e dal 7 al 13 settembre (giorni di protezione).

Le infrazioni alle

disposizione del Regolamento sulla protezione della flora e della fauna sono

punite, conformemente all’art. 9 del decreto legislativo sulla protezione delle

bellezze naturali e del paesaggio e del relativo regolamento di applicazione,

secondo la legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr). Le multe sono

inflitte dalla Sezione beni monumentali ed ambientali sino a fr. 10'000.- (cfr.

art. 7 RCFF).

Giusta l’art. 8 RCFF la vigilanza

sulla protezione della flora e della fauna indigena spetta ai Municipi,

all’autorità patriziale, al personale forestale, ai guardiacaccia, ai

guardiapesca e alla polizia cantonale e comunale. Essa compete pure alle

guardie volontarie della natura e del paesaggio, conformemente ad un apposito

regolamento.

Essi hanno l’obbligo di

sequestrare i vegetali e gli animali abusivamente raccolti e di inviare al

Dipartimento del Territorio un rapporto di constatazione.

3.

La giustificazione di

non essere a conoscenza del divieto di raccolta addotta dal ricorrente, che

peraltro non contesta i fatti, non può venire accolta; infatti per costante

giurisprudenza l’ignoranza della legge non é motivo di annullamento della

sanzione pecuniaria inflittagli.

Abbondanzialmente si rileva

come in quel periodo - ritenuta oltretutto l’eccezionale annata dal profilo

micologico - tutti i mass media ticinesi hanno parlato a lungo ed in modo

approfondito dell’argomento e in particolare del divieto di raccolta che

coincide tra l’altro con l’inizio del periodo di caccia.

4.

Quo all’ammontare della

multa le direttive emanate dalla Sezione dei beni monumentali e ambientali prevedono,

per i giorni di protezione, una sanzione di base di fr. 200.-, alla quale va

sommato un importo di fr. 50.- per ogni kg o frazione di kg di funghi raccolti.

Nell’evenienza concreta il

ricorrente, sorpreso con 500 grammi di boleti nello zaino, avrebbe potuto

essere sanzionato con una multa di fr. 250.-, mentre in realtà ha ricevuto

un’ammenda di fr. 180.-, poichè l’autorità di prima istanza nella

commisurazione della pena ha ritenuto come attenuante la non conoscenza del

periodo di divieto introdotto da una modifica del Regolamento.

Pertanto per tutte le

ragioni addotte la multa inflitta è rettamente commisurata ed è contenuta nei

limiti concessi dalla legge.

5.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 2 ter, 7 e 8 RCFF; 1

segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 25 novembre 2004 è

respinto.

§ Di conseguenza è

confermata la decisione n° 164/04 del 18 novembre 2004 emessa dalla Sezione dei

beni monumentali e ambientali.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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