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Decisione

30.2004.379

velocità eccessiva in abitato, rilevata da agente appostato. Rumore eccessivo

5 aprile 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i colori con cui è verniciato il mezzo meccanico sono

particolari

·

il conducente portava un casco di protezione non integrale

e quindi il viso era riconoscibilissimo

·

il conducente era stato in passato già redarguito dal

sottoscritto

[...] Stimavo la velocità

con cui il conducente percorreva la Via __________ in 70 km/h in quanto da 10

anni mi occupo di controlli di velocità, prima nella polizia della Città di

Lugano ed ora a __________. [...]”;

che il ricorso si esaurisce

nella seguente censura:

“...

i fatti avvenuti non mi riguardano, in quanto non sono stati commessi dal

sottoscritto.

Vi

mando in allegato quanto contestato fino ad oggi, alla polizia di __________”;

che le constatazioni di

polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e

fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare

liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento

ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle

argomentazioni sollevate dal multato;

che in concreto non è dato di

vedere in che modo l’agente denunciante – certo di avere riconosciuto il

Considerandi

centauro, senza casco integrale, dal viso (rapporto citato, pag. 1 verso il

basso) – possa ragionevolmente essersi confuso, né si intravedono ragioni che

possano averlo indotto a dichiarare circostanze inveritiere o a dirsi sicuro di

un fatto a lui dubbio;

che nulla induce altresì a

dubitare in sé delle affermazioni del medesimo agente, al beneficio di

un’esperienza decennale nei controlli di velocità (rapporto citato, pag. 2 nel

mezzo), riguardo a un’andatura del multato stimata in 70 km/h;

che ciò posto, occorre

nondimeno tener conto di una ragionevole tolleranza nella valutazione della

velocità, la quale – nelle circostanze specifiche descritte nell’evocato

rapporto – può essere prudenzialmente concretata nella deduzione dall’andatura stimata

di un margine del 20%; donde una velocità punibile, nell'ipotesi più favorevole

al multato, di 56 km/h;

che contrariamente al parere

dell’autorità di primo grado, gli accertamenti dell’agente non bastano per

altro verso a ritenere – oltre ogni ragionevole dubbio – che le condizioni

della strada, della circolazione o della visibilità imponessero al motociclista

un’andatura inferiore ai 50 km/h prescritti;

che invano si

cercherebbe altresì nei rapporti di polizia del 14 e del 27 ottobre 2004 qualsivoglia

precisazione o conferma di un “uso irrazionale del motore” menzionato nell’intimazione

di contravvenzione del 27 ottobre 2004;

che ciò posto, per il solo

superamento in abitato della velocità massima consentita da 6 a 10 km/h,

l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031)

commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.– (infrazione n. 303.1 lett. b);

che s’impone pertanto, in

parziale accoglimento del ricorso, di ridurre la multa in tale misura e di

adeguare gli oneri di primo grado;

che l’esito dell’impugnativa

giustifica per finire di rinunciare al prelievo di tasse e spese dell'odierno

giudizio;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.

2 e 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta

una multa di fr. 120.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.– e a spese

per fr. 20.–.

2. Non si prelevano né tasse né

spese dell'attuale giudizio.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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