30.2004.379
velocità eccessiva in abitato, rilevata da agente appostato. Rumore eccessivo
5 aprile 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2004.379
Data decisione, Autorità:
05.04.2005, PRPEN
Titolo:
velocità eccessiva in abitato, rilevata da agente appostato. Rumore eccessivo
MOLESTIE
VELOCITÀ
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 1 LCSTR
art. 42 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 4 cpv. 1 ONCS
art. 4a cpv. 1 let. a ONCS
art. 23 ONCS
art. 22 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2004.379/AMM
28631/201
Bellinzona
5
aprile 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 22
novembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
28631/201 del 19 novembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 7 dicembre
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 19
novembre 2004 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere
circolato nell’abitato di __________– il 5 ottobre 2004 verso le ore 17.00,
alla guida del motoveicolo Honda CBR 600 F targato TI __________di sua
proprietà – “a velocità inadeguata ed eccessiva (valutata dall’agente: circa
70 km/h) producendo pure rumore evitabile per l’uso irrazionale del motore”;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 300.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 22 novembre 2004, nel quale postula in sostanza
l’annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 7
dicembre 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato – in applicazione degli art. 32 cpv. 1, 42
cpv. 1, 90 n. 1 LCS; 4 cpv. 1 e 23 ONC – di avere circolato in abitato “a
velocità inadeguata ed eccessiva (valutata dall’agente: circa 70 km/h)
producendo pure rumore evitabile per l’uso irrazionale del motore”;
che la decisione impugnata
fonda in particolare sui seguenti accertamenti di polizia (cfr. rapporto 14
ottobre 2004 dell’agente denunciante):
“Martedì
05 ottobre 2004, di pattuglia sul territorio di __________, alle ore 16.58,
transitando nel sottopassaggio FFS di Via __________ notavo sfrecciare, a
velocità elevata, nell’intersezione con percorso rotatorio obbligato proveniente
da Via __________ in direzione di Via __________ il motoveicolo di marca Honda
CBR, targato TI __________.
In
uscita dall’intersezione sopraccitata il conducente, che riconoscevo nel signor
RI 1, accelerava bruscamente per percorrere la Via __________, strada che mi
permetto descrivere come un lungo rettilineo in zona abitata e notoriamente
frequentata da bambini e ragazzi del paese, specialmente a quell’ora e spezzata
unicamente da una dolce curva piegante a destra a velocità molto sostenuta e
pericolosa.
Sostengo
di avere riconosciuto il conducente per i motivi seguenti:
·
sbucando dal sottopasso con il mio veicolo di servizio lo
stesso sfrecciava a pochi metri dalla mia postazione
·
per motivi personali conosco il modello di motoveicolo in
questione molto bene
·
Fatti
i colori con cui è verniciato il mezzo meccanico sono
particolari
·
il conducente portava un casco di protezione non integrale
e quindi il viso era riconoscibilissimo
·
il conducente era stato in passato già redarguito dal
sottoscritto
[...] Stimavo la velocità
con cui il conducente percorreva la Via __________ in 70 km/h in quanto da 10
anni mi occupo di controlli di velocità, prima nella polizia della Città di
Lugano ed ora a __________. [...]”;
che il ricorso si esaurisce
nella seguente censura:
“...
i fatti avvenuti non mi riguardano, in quanto non sono stati commessi dal
sottoscritto.
Vi
mando in allegato quanto contestato fino ad oggi, alla polizia di __________”;
che le constatazioni di
polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare
liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento
ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle
argomentazioni sollevate dal multato;
che in concreto non è dato di
vedere in che modo l’agente denunciante – certo di avere riconosciuto il
Considerandi
centauro, senza casco integrale, dal viso (rapporto citato, pag. 1 verso il
basso) – possa ragionevolmente essersi confuso, né si intravedono ragioni che
possano averlo indotto a dichiarare circostanze inveritiere o a dirsi sicuro di
un fatto a lui dubbio;
che nulla induce altresì a
dubitare in sé delle affermazioni del medesimo agente, al beneficio di
un’esperienza decennale nei controlli di velocità (rapporto citato, pag. 2 nel
mezzo), riguardo a un’andatura del multato stimata in 70 km/h;
che ciò posto, occorre
nondimeno tener conto di una ragionevole tolleranza nella valutazione della
velocità, la quale – nelle circostanze specifiche descritte nell’evocato
rapporto – può essere prudenzialmente concretata nella deduzione dall’andatura stimata
di un margine del 20%; donde una velocità punibile, nell'ipotesi più favorevole
al multato, di 56 km/h;
che contrariamente al parere
dell’autorità di primo grado, gli accertamenti dell’agente non bastano per
altro verso a ritenere – oltre ogni ragionevole dubbio – che le condizioni
della strada, della circolazione o della visibilità imponessero al motociclista
un’andatura inferiore ai 50 km/h prescritti;
che invano si
cercherebbe altresì nei rapporti di polizia del 14 e del 27 ottobre 2004 qualsivoglia
precisazione o conferma di un “uso irrazionale del motore” menzionato nell’intimazione
di contravvenzione del 27 ottobre 2004;
che ciò posto, per il solo
superamento in abitato della velocità massima consentita da 6 a 10 km/h,
l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031)
commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.– (infrazione n. 303.1 lett. b);
che s’impone pertanto, in
parziale accoglimento del ricorso, di ridurre la multa in tale misura e di
adeguare gli oneri di primo grado;
che l’esito dell’impugnativa
giustifica per finire di rinunciare al prelievo di tasse e spese dell'odierno
giudizio;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2 e 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta
una multa di fr. 120.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.– e a spese
per fr. 20.–.
2. Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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