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Decisione

30.2004.380

uso, allo scopo di scaricare rifiuti, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace

29 marzo 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 12

novembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 20.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver illecitamente fatto uso,

allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato

debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di

pace.

Fatti accertati il 14

settembre 2004 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 375 bis e 375 ter CPC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

Eccepisce di non aver

parcheggiato ai sensi di legge, ma di essersi limitato a scaricare dei rifiuti

nel vicino container.

C. La Sezione della

circolazione si astiene dal formulare osservazioni.

considerato in

diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

L'avente diritto che

intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso

illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un'istanza al

giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (art. 375 bis cpv. 1 CPC).

Il giudice se sono resi

verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso,

autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di

utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina

ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (art. 375 bis cpv.2).

Ai sensi dell'art. 375 ter

cpv. 1 CPC la competenza di infliggere la multa a coloro che contravvengono al

divieto intenzionalmente o per negligenza spetta al Dipartimento di polizia

(ora Dipartimento delle Istituzioni).

Per l'articolo 375 cpv. 2 CPC

in caso di violazione del divieto affisso in loco, l'avente diritto o il suo

rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del

fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore

all'autorità designata.

3.

Il ricorrente nel gravame

sostiene di essersi fermato con la propria autovettura sul sedime in questione

per due o tre minuti per scaricare dei rifiuti e depositarli nel vicino

container, il cui accesso su suolo pubblico era ostruito a causa di lavori in

corso.

4.

Il parcheggio è definito

dalla legge (art.19 cpv. 1 ONC) come la sosta dei veicoli che non è destinata

soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare e scaricare

merci.

Secondo la giurisprudenza, la

sosta di un veicolo durante un lasso di tempo di 10 minuti, senza che siano

caricate o scaricate merci, eccede la durata ammissibile per l’esecuzione di

tali operazioni (cfr. TRAM, sentenza del 17 dicembre 1996 in re S., consid. 4

con richiamo).

5.

Dalla documentazione

agli atti si evince che il querelato si è limitato a far uso dell’area vietata

per pochi minuti allo scopo di eliminare dei rifiuti, tanto è vero che nell’evenienza

concreta sua moglie non é nemmeno scesa dal veicolo; tali circostanze non sono

state contestate dal denunciante (cfr. osservazioni del 13 ottobre 2004), il

quale neppure indica con precisione la durata dello stazionamento del veicolo

in oggetto sull’area di sua proprietà.

Sulla scorta di queste

considerazioni, non essendo ravvisabili elementi suscettibili di imputare al

ricorrente l’infrazione rimproveratagli, la motivazione addotta dall'insorgente

giustifica l’accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione emessa

nei suoi confronti.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 375 bis e 375 ter CPC,

1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 12 novembre 2004

inoltrato da RI 1 è accolto.

§ Di conseguenza é

annullata la decisione n°__________ del 12 novembre 2004 emessa dalla Sezione

della circolazione.

2. Non si prelevano né tasse,

né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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