30.2004.380
uso, allo scopo di scaricare rifiuti, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace
29 marzo 2005Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.380
Data decisione, Autorità:
29.03.2005, PRPEN
Titolo:
uso, allo scopo di scaricare rifiuti, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace
PARCHEGGIO
art. 375bis CPC-TI
art. 375ter CPC-TI
Incarto
n.
30.2004.380/pg
28132/205
Bellinzona
29
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 12
novembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n__________ del 12 novembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, Camorino
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 12
novembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 20.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver illecitamente fatto uso,
allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato
debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di
pace.
Fatti accertati il 14
settembre 2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 375 bis e 375 ter CPC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Eccepisce di non aver
parcheggiato ai sensi di legge, ma di essersi limitato a scaricare dei rifiuti
nel vicino container.
C. La Sezione della
circolazione si astiene dal formulare osservazioni.
considerato in
diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
L'avente diritto che
intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso
illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un'istanza al
giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (art. 375 bis cpv. 1 CPC).
Il giudice se sono resi
verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso,
autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di
utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina
ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (art. 375 bis cpv.2).
Ai sensi dell'art. 375 ter
cpv. 1 CPC la competenza di infliggere la multa a coloro che contravvengono al
divieto intenzionalmente o per negligenza spetta al Dipartimento di polizia
(ora Dipartimento delle Istituzioni).
Per l'articolo 375 cpv. 2 CPC
in caso di violazione del divieto affisso in loco, l'avente diritto o il suo
rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del
fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore
all'autorità designata.
3.
Il ricorrente nel gravame
sostiene di essersi fermato con la propria autovettura sul sedime in questione
per due o tre minuti per scaricare dei rifiuti e depositarli nel vicino
container, il cui accesso su suolo pubblico era ostruito a causa di lavori in
corso.
4.
Il parcheggio è definito
dalla legge (art.19 cpv. 1 ONC) come la sosta dei veicoli che non è destinata
soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare e scaricare
merci.
Secondo la giurisprudenza, la
sosta di un veicolo durante un lasso di tempo di 10 minuti, senza che siano
caricate o scaricate merci, eccede la durata ammissibile per l’esecuzione di
tali operazioni (cfr. TRAM, sentenza del 17 dicembre 1996 in re S., consid. 4
con richiamo).
5.
Dalla documentazione
agli atti si evince che il querelato si è limitato a far uso dell’area vietata
per pochi minuti allo scopo di eliminare dei rifiuti, tanto è vero che nell’evenienza
concreta sua moglie non é nemmeno scesa dal veicolo; tali circostanze non sono
state contestate dal denunciante (cfr. osservazioni del 13 ottobre 2004), il
quale neppure indica con precisione la durata dello stazionamento del veicolo
in oggetto sull’area di sua proprietà.
Sulla scorta di queste
considerazioni, non essendo ravvisabili elementi suscettibili di imputare al
ricorrente l’infrazione rimproveratagli, la motivazione addotta dall'insorgente
giustifica l’accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione emessa
nei suoi confronti.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 375 bis e 375 ter CPC,
1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 12 novembre 2004
inoltrato da RI 1 è accolto.
§ Di conseguenza é
annullata la decisione n°__________ del 12 novembre 2004 emessa dalla Sezione
della circolazione.
2. Non si prelevano né tasse,
né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster