30.2004.388
ricorso irricevibile poiché non in lingua italiana
29 marzo 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2004.388
Data decisione, Autorità:
29.03.2005, PRPEN
Titolo:
ricorso irricevibile poiché non in lingua italiana
IRRECEVIBILITÀ
art. 4 LPCONTR
art. 5 LPCONTR
art. 6 LPCONTR
art. 7 LPCONTR
art. 15 LPCONTR
Incarto
n.
30.2004.388/pg
26012/206
Bellinzona
29
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 6 dicembre 2004
presentato da
RI 1
contro
la decisione n° 26012/206 del
22 ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti
ed esaminati gli atti;
considerato, in
fatto ed in diritto
Fatti
A. Il
6 dicembre 2004 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 22 ottobre 2004
con cui la Sezione della circolazione gli
ha inflitto una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-
e alle spese di fr. 30.-, per aver effettuato, alla guida del veicolo __________,
un trasporto transfrontaliero usufruendo abusivamente della corsia
preferenziale di transito sul luogo di dosaggio.
L'allegato
era redatto in lingua tedesca.
B. In
data 16 dicembre 2004 questa autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
“in applicazione dell'art. 15
LPcontr, invitiamo a versare a titolo di anticipo per tasse e spese, l’importo
di fr. 250.00 entro il 7 gennaio 2005 mediante la polizza qui
unita o sul c.c.p. 65-721220-9 della Pretura penale, Bellinzona (codice SWIFT:
POFICHBE Swiss Post Postfinance Berna).
Se è utilizzato il servizio
degli ordini collettivi SOC è determinante la data di scadenza indicata
dall’utente del SOC alla "Posta Svizzera, Postfinance" e non la data
dell’ordine da voi impartito alla banca. Se incaricate una banca, dovete
provvedere perchè essa esegua il vostro ordine tempestivamente.
Invitiamo inoltre, nel
contempo, a voler per ripresentare il ricorso in lingua italiana.
In assenza di pagamento entro
il termine assegnato, il ricorso sarà dichiarato irricevibile.”
C. Entro
il termine assegnato il ricorrente non ha presentato il ricorso in lingua
italiana e non ha provveduto ad effettuare il pagamento a titolo di anticipo di
fr. 250; quest’ultimo é giunto unicamente il 9 marzo 2005 e cioé oltre due mesi
dopo la scadenza impartita.
Pertanto
il termine assegnato all’insorgente è scaduto infruttuoso.
D. Giusta
Considerandi
l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si
tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo
legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti
esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle
relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.;
v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).
E. Secondo
l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono
rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio,
sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati
irricevibili.
Nella
fattispecie, il ricorrente non ha provveduto a sanare i vizi riscontrati nel
suo gravame, malgrado egli sia stato avvisato delle conseguenze.
Il
ricorso va pertanto dichiarato irricevibile. Visto l'esito del gravame non si
può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15
LPContr): tale importo sarà dedotto dall’anticipo versato dal ricorrente,
mentre il saldo gli sarà restituito.
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 6 dicembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
2.
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del
ricorrente e sono da dedurre dall’anticipo di fr. 250.- da lui versato.
Il
saldo di fr. 200.- gli sarà restituito previa comunicazione da parte
dell’interessato del numero di conto su cui effettuare il versamento.
3.
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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