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Decisione

30.2004.388

ricorso irricevibile poiché non in lingua italiana

29 marzo 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

6 dicembre 2004 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 22 ottobre 2004

con cui la Sezione della circolazione gli

ha inflitto una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-

e alle spese di fr. 30.-, per aver effettuato, alla guida del veicolo __________,

un trasporto transfrontaliero usufruendo abusivamente della corsia

preferenziale di transito sul luogo di dosaggio.

L'allegato

era redatto in lingua tedesca.

B. In

data 16 dicembre 2004 questa autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:

“in applicazione dell'art. 15

LPcontr, invitiamo a versare a titolo di anticipo per tasse e spese, l’importo

di fr. 250.00 entro il 7 gennaio 2005 mediante la polizza qui

unita o sul c.c.p. 65-721220-9 della Pretura penale, Bellinzona (codice SWIFT:

POFICHBE Swiss Post Postfinance Berna).

Se è utilizzato il servizio

degli ordini collettivi SOC è determinante la data di scadenza indicata

dall’utente del SOC alla "Posta Svizzera, Postfinance" e non la data

dell’ordine da voi impartito alla banca. Se incaricate una banca, dovete

provvedere perchè essa esegua il vostro ordine tempestivamente.

Invitiamo inoltre, nel

contempo, a voler per ripresentare il ricorso in lingua italiana.

In assenza di pagamento entro

il termine assegnato, il ricorso sarà dichiarato irricevibile.”

C. Entro

il termine assegnato il ricorrente non ha presentato il ricorso in lingua

italiana e non ha provveduto ad effettuare il pagamento a titolo di anticipo di

fr. 250; quest’ultimo é giunto unicamente il 9 marzo 2005 e cioé oltre due mesi

dopo la scadenza impartita.

Pertanto

il termine assegnato all’insorgente è scaduto infruttuoso.

D. Giusta

Considerandi

l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si

tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo

legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti

esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle

relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.;

v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).

E. Secondo

l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono

rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio,

sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati

irricevibili.

Nella

fattispecie, il ricorrente non ha provveduto a sanare i vizi riscontrati nel

suo gravame, malgrado egli sia stato avvisato delle conseguenze.

Il

ricorso va pertanto dichiarato irricevibile. Visto l'esito del gravame non si

può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15

LPContr): tale importo sarà dedotto dall’anticipo versato dal ricorrente,

mentre il saldo gli sarà restituito.

Per questi

motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,

dichiara

e

pronuncia: 1. Il

ricorso 6 dicembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del

ricorrente e sono da dedurre dall’anticipo di fr. 250.- da lui versato.

Il

saldo di fr. 200.- gli sarà restituito previa comunicazione da parte

dell’interessato del numero di conto su cui effettuare il versamento.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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