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Decisione

30.2004.39

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20 settembre 2004Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi fissati per l'anno 2001 vengano detratti dal suo reddito

conseguito nel 2002 ed i contributi fissati dalla Cassa nel 2002 siano detratti

dal reddito imponibile del 2003.

1.3. Con

decisione su opposizione del 12 maggio 2004 (doc. A1) l'amministrazione ha

rigettato l'opposizione dell'assicurato:

"

(…)

1. A norma dell'art. 4, cpv 1 LAVS, i contributi degli assicurati

che esercitano un'attività lucrativa, sono calcolati in percento del reddito

proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente o indipendente.

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende

qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguiti in Svizzera o all'estero

(art. 6, cpv. 1 OAVS).

Considerandi

2.

Gli assicurati, il cui datore di lavoro non è soggetto

all'obbligo di pagare i contributi (nel caso in cui il datore di lavoro non ha

un'azienda in Svizzera), pagano i contributi in conformità all'art. 6 LAVS.

3.

Questi assicurati dipendenti vengono assimilati dalla legge ai

contribuenti esercitanti un'attività lucrativa indipendente, i tassi di

contribuzione sono uguali (art. 6, 8 LAVS e art. 21 OAVS: RCC 1959 pag. 93).

4.

Partendo da queste similitudini il TFA ha stabilito che la

procedura di fissazione di contributi, prevista per le persone esercitanti

un'attività lucrativa indipendente, può parimenti applicarsi ai salariati i cui

datori di lavoro non sono tenuti al pagamento dei contributi (RCC 1984 pag.

456, RCC 1970 pag. 378).

5.

Il TFA ha pure stabilito che in simili casi è preferibile che

le Casse di compensazione fissino i contributi fondandosi sulla tassazione

fiscale, ad esclusione quindi di un'attestazione prodotta dal datore di lavoro

e delle dichiarazioni del salariato stesso (RCC 1970 pag. 378).

6.

Giusta la procedura di fissazione e determinazione dei

contributi disciplinata dall'art. 22 cpv. 1 OAVS, i contributi sono fissati per

ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno

civile.

7.

L'art. 22 cpv. 2 OAVS, stabilisce che, i contributi sono

calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di

contribuzione.

8.

La Cassa ha determinato i contributi per gli anni 2001 e 2002

in base ai dati forniti dall'opponente, in quanto i dati fiscali disponibili

della tassazione 2003A, non potevano essere utilizzati, in quanto defalcati dal

30% delle imposte alla fonte trattenute.

9.

Va ricordato che dal reddito professionale possono essere

dedotte le spese generali necessarie per conseguire il reddito stesso. Per

contro non vengono considerate quali spese generali le imposte fiscali

trattenute alla fonte.

10.

Precisiamo inoltre che, secondo le direttive federali sul

salario determinante, non rientrano nelle indennità per spese generali,

l'indennizzo regolare dal domicilio al luogo di lavoro abituale.

11.

Le anzidette direttive prevedono che si deve dedurre dal salario

le spese effettive, tuttavia devono essere comprovate.

12.

L'opponente, nella circostanza, non ha trasmesso alla Cassa

nessun documento atto a dimostrare le spese professionali sostenute, quindi in

virtù della citata normativa, la Cassa deve attenersi al reddito dichiarato da

lui medesimo.

13.

Per quanto attiene i contributi AVS da defalcare nell'anno

seguente, osserviamo che, la legge AVS, non prevede la deduzione della propria

imposta dal reddito conseguito.

14.

Giova sapere che, la decisione di fissazione dei contributi

2003, è stata allestita in forma provvisoria utilizzando i dati del periodo

precedente con riserva di rettifica in base alla tassazione fiscale IFD 2003B,

in quanto l'art. 24 cpv. 2 OAVS recita che: "le Casse di compensazione

stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile

dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per

l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a

pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde

manifestamente al reddito presumibile.".

1.4

Con ricorso

del 17 maggio 2004 (doc. I) l'assicurato, sempre rappresentato da RA1, si è

riconfermato nella richiesta di riconoscere delle spese professionali (in

totale Fr. 49'638.- all'anno per spese di trasferta, caselli autostradali,

pranzi ed altro) da detrarre dal suo reddito lordo, come normalmente accade con

i lavoratori indipendenti. Egli ha infatti sollevato una disparità di

trattamento fra i salariati i cui datori di lavoro non sono soggetti ai

contributi AVS, che però sono parificati agli indipendenti, e gli indipendenti

medesimi che sono imposti solo sul reddito netto. Il ricorrente ha inoltre

ribadito di detrarre, dal reddito determinante ai fini AVS, il contributo AVS

fissato per l'anno precedente, siccome detto contributo sarebbe un costo

fiscalmente riconosciuto e quindi deducibile dal reddito di un indipendente.

1.5

L'amministrazione

ha risposto il 2 giugno 2004 (doc. III) con le medesime argomentazioni esposte

nella propria decisione su opposizione, precisando che essa può ammettere le

spese professionali soltanto se può accertarne l'attendibilità a mezzo di

documentazione che, in specie, non è stata invece prodotta. Peraltro,

l'insorgente aveva inizialmente addotto che le sue spese ammontavano a Fr.

12'000.- all'anno (doc. 1).

1.6

Il

ricorrente ritiene per contro di aver reso sufficientemente verosimili le spese

sopportate nel conseguimento del reddito, per cui egli dovrebbe essere

assimilato in tutto e per tutto – per la fissazione dei contributi - ad un

lavoratore indipendente e non ad uno dipendente (doc. V).

1.7

Il 16 giugno

2004.

(doc. VII) l'amministrazione si è riconfermata nei suoi precedenti

scritti.

in

diritto

In ordine

2.1

Con

l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,

sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio

determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si

realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76

consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid.

4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 9 gennaio 2003

nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella

causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P.,

H 345/01, consid. 2.1 pag. 3).

Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai

fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si

sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa

contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02;

DTF 121 V 366 consid. 1b).

Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene

quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento

determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16

dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa

R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del

29.

gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).

Dal profilo del diritto materiale si applicano

così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA.

Per contro, le norme procedurali, in

assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003

IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid.

4a).

In concreto la decisione impugnata si riferisce

alla fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurato in

relazione alla sua situazione lavorativa in parte antecedente il 31 dicembre

2002.

(per gli anni 2001 e 2002) ed in parte posteriormente a tale data (per il

2003), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe

emanate nel corso del 2004.

Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto

procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative

modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi

personali dovuti da RI1 vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre

2002.

per gli anni 2001 e 2002. Per il 2003 si deve invece fare capo ai disposti

legali validi dal 1° gennaio 2003.

Ne discende che a dipendenza dell'anno di

contribuzione analizzato, ogni riferimento alle norme della LAVS va inteso nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002 oppure dal 1° gennaio 2003, a

dipendenza degli anni di cui si tratta.

Nel merito

2.2

Questo

Tribunale è chiamato a verificare la correttezza delle decisioni formali di

fissazione dei contributi personali dovuti da RI1 negli anni 2001-2003, poiché

l'amministrazione l'ha considerato come un salariato il cui datore di lavoro

non è soggetto all'obbligo contributivo AVS e quindi l'ha parificato ad un

lavoratore indipendente assoggettato in Svizzera, senza però riconoscere le

spese professionali da esso sopportate.

2.3

Dalla

documentazione agli atti, in particolare dal questionario per l'affiliazione

dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi

AVS compilato dall'assicurato il 29 gennaio 2004 (doc. 2), risulta che dal 1996

al 2000 compresi il ricorrente, cittadino italiano domiciliato dal 1995 in

Svizzera, ha lavorato per la ditta __________.

Dal 1° gennaio 2001 l'interessato è

amministratore delegato della società italiana __________, ove lavora

quotidianamente.

Alla lettera F di tale formulario, l'assicurato

ha dichiarato che la sua retribuzione annua per l'attività svolta all'estero

era valutata in Fr. 300'000.-, al netto delle spese professionali sostenute.

2.4

L'art. 1

cpv. 1 LAVS prevede che sono assicurati in conformità della stessa legge: a) le

persone fisiche domiciliate in Svizzera; b) le persone fisiche che esercitano

un'attività lucrativa in Svizzera; c) i cittadini svizzeri che lavorano

all'estero: 1) al servizio della Confederazione, 2) al servizio di

organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un

accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell'art.

12.

LAVS, 3) al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in

modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all'art. 11 della Legge

federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto

umanitario internazionale.

I suddetti criteri d'assoggettamento sono

alternativi. E' quindi sufficiente adempierne uno solo, ossia singolarmente il

domicilio in Svizzera, l'attività lucrativa in Svizzera (GREBER/DUC/

SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur

l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), 1997, n. 83 ad art. 1 LAVS, pag.

52) oppure l'attività all'estero per cittadini di nazionalità svizzera.

Il capoverso 2 dell'art. 1 LAVS elenca invece le

persone che non sono assicurate, mentre il capoverso 3 permette di continuare

l'assicurazione in caso di lavoro all'estero per conto di un datore di lavoro

in Svizzera. Il capoverso 4 permette ai cittadini svizzeri domiciliati nel loro

paese d'origine di aderire all'AVS anche se il diritto internazionale designa

un altro diritto applicabile.

2.5

In virtù

dell'art. 4 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività

lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi

attività lucrativa dipendente e indipendente.

Giusta l'art. 6 OAVS, con riserva di indicate

eccezioni, il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende qualsiasi

reddito in denaro o in natura conseguito nella Svizzera o all'estero con

l'esercizio di un'attività, inclusi i guadagni accessori.

Per l'art. 6ter OAVS relativo al reddito

realizzato all'estero, sono eccettuati dal calcolo dei contributi i redditi

d'attività lucrativa che pervengono ad una persona domiciliata nella Svizzera:

a) come proprietario o come socio di aziende o di stabilimenti situati

all'estero, b) come organo di una persona morale con sede all'estero, o c) che

paga l'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD.

Con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'

"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e

la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle

persone" (ALC, RS 0.142.112.681), le lettere a e b sono state di

conseguenza modificate:

"

a. come proprietario o socio di aziende o di

stabilimenti con sede in

uno

Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza

sociale;

b. come

organo di una persona giuridica con sede in uno Stato con il quale la Svizzera

non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale;".

L'art. 6 cpv. 1 LAVS regola il caso particolare

dei datori di lavoro che non sono tenuti al pagamento dei contributi. In tale

contesto, i contributi degli assicurati alle dipendenze di questi datori di

lavoro sono fissati al 7,8% del salario determinante.

Per la fissazione e la determinazione dei

contributi da essi dovuti si applicano per analogia gli artt. 22-27 OAVS (art.

16.

OAVS), assimilando così questi assicurati agli indipendenti.

2.6

Dall'analisi

dei primi due capoversi dell'art. 1 LAVS si deduce che per sapere se una

persona è obbligatoriamente assicurata all'AVS in Svizzera occorre verificare

se essa:

- adempie

uno dei tre criteri d'assoggettamento previsti dal capoverso 1;

- senza

cadere in uno dei casi d'esenzione (capoverso 2);

- senza

che il diritto internazionale – Convenzioni internazionali di sicurezza sociale

conclusi dalla Svizzera oppure Accordi internazionali - non designi un altro

diritto nazionale o esenti l'assicurato (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., n.

82.

ad art. 1 LAVS, pag. 52).

Pertanto, le disposizioni della LAVS e dell'OAVS

sulle modalità di fissazione dei contributi entrano in considerazione soltanto

se una convenzione o accordo internazionale non prevedono un diverso

assoggettamento dell'assicurato.

La medesima conclusione vale per

l'interpretazione dell'art. 6ter OAVS che, con l'adozione dell'Accordo sulla

libera circolazione delle persone, è stato modificato, come visto, in questo

senso.

Questa preminenza del diritto internazionale sul

diritto nazionale, siccome il ricorrente è cittadino italiano, si concretizza

nella fattispecie con l'applicazione della Convenzione del 14 dicembre 1962 tra

la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza

sociale (RS 0.831.109.454.21), valida però fino al 30 maggio 2002, ovvero fino

a che detta Convenzione è stata sospesa a seguito dell'entrata in vigore del

citato Accordo (art. 20 ALC; cfr. anche DTF 128 V 315 e STFA del 5 febbraio

2004.

nella causa S., H 37/03).

In generale, il criterio principale utilizzato

dalle convenzioni che vincolano la Svizzera per determinare il diritto

applicabile è quello del luogo di lavoro (lex loci laboris).

Secondo l'art. 4 §1 della predetta Convenzione

fra la Svizzera e l'Italia, la

legislazione applicabile è di regola quella della Parte contraente sul cui

territorio viene esercitata l’attività determinante ai fini dell’assicurazione.

Il criterio utilizzato per determinare il diritto applicabile (sistema

competente) è, dunque, anche in tal caso, quello del luogo di lavoro.

Per contro, la nozione del

luogo di lavoro non è definita dalle convenzioni; sono di conseguenza le norme

relative all'AVS che trovano applicazione (DTF 124 V 100 consid. 3a; DTF 119 V

68.

consid. 3a; DTF 117 V 270), in particolare l'art. 1 cpv. 1 lett. b LAVS che

contiene la nozione d'attività lucrativa esercitata in Svizzera (GREBER/DUC/

SCARTAZZINI, op. cit., nn. 63 segg. ad art. 1 LAVS, pag. 43 seg.).

Come detto, il 1° giugno 2002 è entrato in vigore

l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, che rinvia, per quanto

attiene alla sicurezza sociale, al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del

Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza

sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari

che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal

Regolamento (CE) N. 118/97, Regolamento (CE) N. 1290/97, Regolamento (CE) N.

1223/98, Regolamento (CE) N. 1606/98 e Regolamento (CE) N. 307/1999 e

modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità

europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.

Anche il Regolamento (CEE) N. 1408/71 prevede, di

regola, l'assoggettamento alla legislazione dello Stato in cui è esercitata

un'attività lucrativa (art. 13 cpv. 2; cfr. anche l'articolo dell'Istituto

delle assicurazioni sociali: "Accordo sulla libera circolazione delle

persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra

Svizzera ed Italia", in: RDAT I-2002, pag. 41 segg.).

2.7

Già con

sentenza del 10 dicembre 2001 nella causa A. di cui all'Inc. n. 30.2001.74,

questo Tribunale si era dovuto chinare su una problematica simile, prendendola

in esame al considerando 2.3:

"

(…)

Interpellata in merito dal TCA circa la prassi

adottata per l'affiliazione di cittadini italiani che esercitano un'attività

lucrativa in Italia, la Cassa ha osservato:

In riferimento al vostro scritto del 23 ottobre

2001, vi comunichiamo quanto segue:

per i cittadini italiani, domiciliati in

Svizzera che lavorano in Italia, la Cassa non sollecita alcuna affiliazione

quale salariato il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei

contributi AVS, in quanto la convenzione di sicurezza sociale conclusa con

I'Italia recita che il principio dell' "affiliazione al luogo di

lavoro".

Per contro, se le persone suddette inoltrano

spontaneamente la richiesta di affiliazione, la Cassa dà la possibilità di

affiliarsi a titolo facoltativo, conformemente alle direttive federali COA

marginale 4033 e 4034.

(…).".

Inoltre, al considerando 2.4. della medesima

sentenza il TCA si era in particolare così espresso:

"

(…)

Va infine rilevato che non si può derogare al

principio dell'assoggettamento alla legislazione del posto di lavoro perché un

assicurato non è stato assoggettato a contributo nello Stato in cui ha

esercitato l'attività lucrativa (DTF 114 V 129). Per cui la circostanza che dal

salario percepito dall'insorgente non sono stati dedotti contributi in Italia è

irrilevante. (…).".

Da quanto precede risulta che malgrado

l'amministrazione fosse al corrente sia che l'assicurato era domiciliato in

Svizzera dal 1995 e lavorava in Italia dal 1° gennaio 2001 (doc. 2 prodotto

dalla convenuta stessa), sia dell'esistenza della Convenzione internazionale

con l'Italia, essa l'ha ugualmente affiliato, in virtù dell'art. 6 LAVS, come

un salariato il cui datore di lavoro non è soggetto all'AVS svizzera.

Tuttavia, la lettera di questa norma sottintende

che l'assicurato lavori in uno stabilimento in Svizzera per un datore di lavoro

che ha però sede all'estero (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., nn. 1 segg. ad

art. 6 LAVS, pag. 212 segg.).

Lavorando, invece, come amministratore delegato

di una società in Italia – fatto questo non contestato dall'amministrazione –

l'applicazione del citato art. 6 LAVS non può pertanto entrare in linea di

conto, per cui l'affiliazione eseguita dalla Cassa appare manifestamente

errata.

2.8

Alla luce di

quanto sopra esposto emerge che siccome RI1 ha svolto un'attività lucrativa –

in questo caso dipendente - in Italia, a prescindere dalla circostanza che esso

abbia pagato o meno i relativi contributi in questo Stato, l'assicurato non

deve comunque essere affiliato ad una Cassa di compensazione in Svizzera,

poiché risulta essere esonerato in virtù dapprima della citata Convenzione, poi

dell'ALC.

Il suo assoggettamento, come detto, deve in

effetti avvenire al luogo di lavoro, ossia in Italia.

Tale conclusione vale per tutti i tre anni

assoggettati, ovvero sia prima dell'entrata in vigore dell'Accordo ALC (1°

gennaio 2001-31 maggio 2002), sia una volta che lo stesso è entrato in vigore

(dal 1° giugno 2002 al 31 dicembre 2003).

Di conseguenza, l'esenzione dal pagamento

dell'AVS in Svizzera comporta l'annullamento della decisione su opposizione del

12.

maggio 2004 e l'integrale accoglimento del ricorso.

2.9

Siccome

totalmente vincente in causa, la Cassa CO1 verserà all'insorgente,

rappresentato dalla fiduciaria RA1, delle ripetibili di Fr. 800.- in virtù

dell'art. 61 lett. g LPGA (la giurisprudenza relativa all'art. 85 cpv. 2 lett.

f vLAVS è valida anche per il nuovo articolo della LPGA: SVR 3/2004 AHV Nr. 5 pag.

17; a proposito della relazione fra questi due articoli: SVR 2003 AHV Nr. 13

pag. 33 segg.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto e la decisione

impugnata annullata.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO1 verserà a RI1 Fr. 800.- (IVA

inclusa) a titolo di ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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