30.2004.39
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
20 settembre 2004Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.39
Data decisione, Autorità:
20.09.2004, TCA
Titolo:
cittadino (italiano) domiciliato in Svizzera che lavora in Italia è assoggettato al luogo di lavoro (I) in virtù della Convenzione internazionale con l'Italia e degli Accordi Bilaterali. Preminenza del D internazionale. Esonero pagamento AVS in CH. Irrilevante se pagato o no contributi in Italia
ESENZIONE DAL PAGAMENTO AVS IN SVIZZERA
LEX LOCI LABORIS
PERSONA DOMICILIATA IN SVIZZERA CHE LAVORA ALL'ESTERO
RIPETIBILI
art. 20 ALC
art. 13 cpv. 2 CEE1408/71
art. 4 cpv. 1 CH-I
art. 1 cpv. 1 LAVS
art. 1 cpv. 2 LAVS
art. 1 cpv. 3 LAVS
art. 1 cpv. 4 LAVS
art. 4 LAVS
art. 6 cpv. 1 LAVS
art. 61 let. g LPGA
art. 6 OAVS
art. 6ter OAVS
art. 16 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2004.39
TB
Lugano
20 settembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2004 di
RI1
rappr. da: RA1
contro
la decisione del 12 maggio 2004 emanata
da
Cassa CO1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 24 marzo
2004 la Cassa CO1 di ____________ ha emanato tre decisioni di fissazione dei
contributi AVS/AI/IPG nei confronti di RI1, considerandolo un salariato il cui
datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo (art. 6 LAVS).
L'assicurato ha indicato (art. 24 OAVS) di aver
conseguito nel 2001 un reddito professionale presumibile di Fr. 204'330.-, su
cui la Cassa ha calcolato in via definitiva in Fr. 24'869,25 i contributi personali
da esso dovuti (doc. A3).
Per il 2002 il reddito professionale indicato
dall'interessato è di Fr. 295'760.-, ciò che ha dato luogo a dei contributi
definitivi AVS/AI/IPG/AD e AF di Fr. 34'943,55 (doc. A4).
Lo stesso reddito è stato ritenuto per l'anno
seguente, a cui è stata dedotta una quota di Fr. 7'000.- per beneficiari di
rendita di vecchiaia. Su un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 288'760.-,
la Cassa ha provvisoriamente fissato in Fr. 32'131,05 i contributi personali
(doc. A5).
1.2. Con reclamo
(recte: opposizione) del 23 aprile 2004 (doc. A2) formulato per il
tramite del suo rappresentante RA1, l'assicurato ha contestato tutte e tre le
decisioni, chiedendo di detrarre dai suoi redditi il 20% a titolo di spese
professionali sopportate a causa della notevole distanza dal luogo di domicilio
__________ al luogo di lavoro __________. Inoltre, l'opponente ha postulato che
Fatti
i contributi fissati per l'anno 2001 vengano detratti dal suo reddito
conseguito nel 2002 ed i contributi fissati dalla Cassa nel 2002 siano detratti
dal reddito imponibile del 2003.
1.3. Con
decisione su opposizione del 12 maggio 2004 (doc. A1) l'amministrazione ha
rigettato l'opposizione dell'assicurato:
"
(…)
1. A norma dell'art. 4, cpv 1 LAVS, i contributi degli assicurati
che esercitano un'attività lucrativa, sono calcolati in percento del reddito
proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente o indipendente.
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende
qualsiasi reddito in denaro o in natura conseguiti in Svizzera o all'estero
(art. 6, cpv. 1 OAVS).
Considerandi
2.
Gli assicurati, il cui datore di lavoro non è soggetto
all'obbligo di pagare i contributi (nel caso in cui il datore di lavoro non ha
un'azienda in Svizzera), pagano i contributi in conformità all'art. 6 LAVS.
3.
Questi assicurati dipendenti vengono assimilati dalla legge ai
contribuenti esercitanti un'attività lucrativa indipendente, i tassi di
contribuzione sono uguali (art. 6, 8 LAVS e art. 21 OAVS: RCC 1959 pag. 93).
4.
Partendo da queste similitudini il TFA ha stabilito che la
procedura di fissazione di contributi, prevista per le persone esercitanti
un'attività lucrativa indipendente, può parimenti applicarsi ai salariati i cui
datori di lavoro non sono tenuti al pagamento dei contributi (RCC 1984 pag.
456, RCC 1970 pag. 378).
5.
Il TFA ha pure stabilito che in simili casi è preferibile che
le Casse di compensazione fissino i contributi fondandosi sulla tassazione
fiscale, ad esclusione quindi di un'attestazione prodotta dal datore di lavoro
e delle dichiarazioni del salariato stesso (RCC 1970 pag. 378).
6.
Giusta la procedura di fissazione e determinazione dei
contributi disciplinata dall'art. 22 cpv. 1 OAVS, i contributi sono fissati per
ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno
civile.
7.
L'art. 22 cpv. 2 OAVS, stabilisce che, i contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di
contribuzione.
8.
La Cassa ha determinato i contributi per gli anni 2001 e 2002
in base ai dati forniti dall'opponente, in quanto i dati fiscali disponibili
della tassazione 2003A, non potevano essere utilizzati, in quanto defalcati dal
30% delle imposte alla fonte trattenute.
9.
Va ricordato che dal reddito professionale possono essere
dedotte le spese generali necessarie per conseguire il reddito stesso. Per
contro non vengono considerate quali spese generali le imposte fiscali
trattenute alla fonte.
10.
Precisiamo inoltre che, secondo le direttive federali sul
salario determinante, non rientrano nelle indennità per spese generali,
l'indennizzo regolare dal domicilio al luogo di lavoro abituale.
11.
Le anzidette direttive prevedono che si deve dedurre dal salario
le spese effettive, tuttavia devono essere comprovate.
12.
L'opponente, nella circostanza, non ha trasmesso alla Cassa
nessun documento atto a dimostrare le spese professionali sostenute, quindi in
virtù della citata normativa, la Cassa deve attenersi al reddito dichiarato da
lui medesimo.
13.
Per quanto attiene i contributi AVS da defalcare nell'anno
seguente, osserviamo che, la legge AVS, non prevede la deduzione della propria
imposta dal reddito conseguito.
14.
Giova sapere che, la decisione di fissazione dei contributi
2003, è stata allestita in forma provvisoria utilizzando i dati del periodo
precedente con riserva di rettifica in base alla tassazione fiscale IFD 2003B,
in quanto l'art. 24 cpv. 2 OAVS recita che: "le Casse di compensazione
stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile
dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per
l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a
pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde
manifestamente al reddito presumibile.".
1.4
Con ricorso
del 17 maggio 2004 (doc. I) l'assicurato, sempre rappresentato da RA1, si è
riconfermato nella richiesta di riconoscere delle spese professionali (in
totale Fr. 49'638.- all'anno per spese di trasferta, caselli autostradali,
pranzi ed altro) da detrarre dal suo reddito lordo, come normalmente accade con
i lavoratori indipendenti. Egli ha infatti sollevato una disparità di
trattamento fra i salariati i cui datori di lavoro non sono soggetti ai
contributi AVS, che però sono parificati agli indipendenti, e gli indipendenti
medesimi che sono imposti solo sul reddito netto. Il ricorrente ha inoltre
ribadito di detrarre, dal reddito determinante ai fini AVS, il contributo AVS
fissato per l'anno precedente, siccome detto contributo sarebbe un costo
fiscalmente riconosciuto e quindi deducibile dal reddito di un indipendente.
1.5
L'amministrazione
ha risposto il 2 giugno 2004 (doc. III) con le medesime argomentazioni esposte
nella propria decisione su opposizione, precisando che essa può ammettere le
spese professionali soltanto se può accertarne l'attendibilità a mezzo di
documentazione che, in specie, non è stata invece prodotta. Peraltro,
l'insorgente aveva inizialmente addotto che le sue spese ammontavano a Fr.
12'000.- all'anno (doc. 1).
1.6
Il
ricorrente ritiene per contro di aver reso sufficientemente verosimili le spese
sopportate nel conseguimento del reddito, per cui egli dovrebbe essere
assimilato in tutto e per tutto – per la fissazione dei contributi - ad un
lavoratore indipendente e non ad uno dipendente (doc. V).
1.7
Il 16 giugno
2004.
(doc. VII) l'amministrazione si è riconfermata nei suoi precedenti
scritti.
in
diritto
In ordine
2.1
Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio
determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si
realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76
consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid.
4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 9 gennaio 2003
nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella
causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P.,
H 345/01, consid. 2.1 pag. 3).
Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai
fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si
sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa
contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02;
DTF 121 V 366 consid. 1b).
Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene
quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16
dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa
R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del
29.
gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).
Dal profilo del diritto materiale si applicano
così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA.
Per contro, le norme procedurali, in
assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003
IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid.
4a).
In concreto la decisione impugnata si riferisce
alla fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurato in
relazione alla sua situazione lavorativa in parte antecedente il 31 dicembre
2002.
(per gli anni 2001 e 2002) ed in parte posteriormente a tale data (per il
2003), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe
emanate nel corso del 2004.
Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto
procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative
modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione dei contributi
personali dovuti da RI1 vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre
2002.
per gli anni 2001 e 2002. Per il 2003 si deve invece fare capo ai disposti
legali validi dal 1° gennaio 2003.
Ne discende che a dipendenza dell'anno di
contribuzione analizzato, ogni riferimento alle norme della LAVS va inteso nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002 oppure dal 1° gennaio 2003, a
dipendenza degli anni di cui si tratta.
Nel merito
2.2
Questo
Tribunale è chiamato a verificare la correttezza delle decisioni formali di
fissazione dei contributi personali dovuti da RI1 negli anni 2001-2003, poiché
l'amministrazione l'ha considerato come un salariato il cui datore di lavoro
non è soggetto all'obbligo contributivo AVS e quindi l'ha parificato ad un
lavoratore indipendente assoggettato in Svizzera, senza però riconoscere le
spese professionali da esso sopportate.
2.3
Dalla
documentazione agli atti, in particolare dal questionario per l'affiliazione
dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi
AVS compilato dall'assicurato il 29 gennaio 2004 (doc. 2), risulta che dal 1996
al 2000 compresi il ricorrente, cittadino italiano domiciliato dal 1995 in
Svizzera, ha lavorato per la ditta __________.
Dal 1° gennaio 2001 l'interessato è
amministratore delegato della società italiana __________, ove lavora
quotidianamente.
Alla lettera F di tale formulario, l'assicurato
ha dichiarato che la sua retribuzione annua per l'attività svolta all'estero
era valutata in Fr. 300'000.-, al netto delle spese professionali sostenute.
2.4
L'art. 1
cpv. 1 LAVS prevede che sono assicurati in conformità della stessa legge: a) le
persone fisiche domiciliate in Svizzera; b) le persone fisiche che esercitano
un'attività lucrativa in Svizzera; c) i cittadini svizzeri che lavorano
all'estero: 1) al servizio della Confederazione, 2) al servizio di
organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un
accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell'art.
12.
LAVS, 3) al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in
modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all'art. 11 della Legge
federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto
umanitario internazionale.
I suddetti criteri d'assoggettamento sono
alternativi. E' quindi sufficiente adempierne uno solo, ossia singolarmente il
domicilio in Svizzera, l'attività lucrativa in Svizzera (GREBER/DUC/
SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), 1997, n. 83 ad art. 1 LAVS, pag.
52) oppure l'attività all'estero per cittadini di nazionalità svizzera.
Il capoverso 2 dell'art. 1 LAVS elenca invece le
persone che non sono assicurate, mentre il capoverso 3 permette di continuare
l'assicurazione in caso di lavoro all'estero per conto di un datore di lavoro
in Svizzera. Il capoverso 4 permette ai cittadini svizzeri domiciliati nel loro
paese d'origine di aderire all'AVS anche se il diritto internazionale designa
un altro diritto applicabile.
2.5
In virtù
dell'art. 4 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività
lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi
attività lucrativa dipendente e indipendente.
Giusta l'art. 6 OAVS, con riserva di indicate
eccezioni, il reddito proveniente da un'attività lucrativa comprende qualsiasi
reddito in denaro o in natura conseguito nella Svizzera o all'estero con
l'esercizio di un'attività, inclusi i guadagni accessori.
Per l'art. 6ter OAVS relativo al reddito
realizzato all'estero, sono eccettuati dal calcolo dei contributi i redditi
d'attività lucrativa che pervengono ad una persona domiciliata nella Svizzera:
a) come proprietario o come socio di aziende o di stabilimenti situati
all'estero, b) come organo di una persona morale con sede all'estero, o c) che
paga l'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD.
Con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'
"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e
la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle
persone" (ALC, RS 0.142.112.681), le lettere a e b sono state di
conseguenza modificate:
"
a. come proprietario o socio di aziende o di
stabilimenti con sede in
uno
Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza
sociale;
b. come
organo di una persona giuridica con sede in uno Stato con il quale la Svizzera
non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale;".
L'art. 6 cpv. 1 LAVS regola il caso particolare
dei datori di lavoro che non sono tenuti al pagamento dei contributi. In tale
contesto, i contributi degli assicurati alle dipendenze di questi datori di
lavoro sono fissati al 7,8% del salario determinante.
Per la fissazione e la determinazione dei
contributi da essi dovuti si applicano per analogia gli artt. 22-27 OAVS (art.
16.
OAVS), assimilando così questi assicurati agli indipendenti.
2.6
Dall'analisi
dei primi due capoversi dell'art. 1 LAVS si deduce che per sapere se una
persona è obbligatoriamente assicurata all'AVS in Svizzera occorre verificare
se essa:
- adempie
uno dei tre criteri d'assoggettamento previsti dal capoverso 1;
- senza
cadere in uno dei casi d'esenzione (capoverso 2);
- senza
che il diritto internazionale – Convenzioni internazionali di sicurezza sociale
conclusi dalla Svizzera oppure Accordi internazionali - non designi un altro
diritto nazionale o esenti l'assicurato (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., n.
82.
ad art. 1 LAVS, pag. 52).
Pertanto, le disposizioni della LAVS e dell'OAVS
sulle modalità di fissazione dei contributi entrano in considerazione soltanto
se una convenzione o accordo internazionale non prevedono un diverso
assoggettamento dell'assicurato.
La medesima conclusione vale per
l'interpretazione dell'art. 6ter OAVS che, con l'adozione dell'Accordo sulla
libera circolazione delle persone, è stato modificato, come visto, in questo
senso.
Questa preminenza del diritto internazionale sul
diritto nazionale, siccome il ricorrente è cittadino italiano, si concretizza
nella fattispecie con l'applicazione della Convenzione del 14 dicembre 1962 tra
la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza
sociale (RS 0.831.109.454.21), valida però fino al 30 maggio 2002, ovvero fino
a che detta Convenzione è stata sospesa a seguito dell'entrata in vigore del
citato Accordo (art. 20 ALC; cfr. anche DTF 128 V 315 e STFA del 5 febbraio
2004.
nella causa S., H 37/03).
In generale, il criterio principale utilizzato
dalle convenzioni che vincolano la Svizzera per determinare il diritto
applicabile è quello del luogo di lavoro (lex loci laboris).
Secondo l'art. 4 §1 della predetta Convenzione
fra la Svizzera e l'Italia, la
legislazione applicabile è di regola quella della Parte contraente sul cui
territorio viene esercitata l’attività determinante ai fini dell’assicurazione.
Il criterio utilizzato per determinare il diritto applicabile (sistema
competente) è, dunque, anche in tal caso, quello del luogo di lavoro.
Per contro, la nozione del
luogo di lavoro non è definita dalle convenzioni; sono di conseguenza le norme
relative all'AVS che trovano applicazione (DTF 124 V 100 consid. 3a; DTF 119 V
68.
consid. 3a; DTF 117 V 270), in particolare l'art. 1 cpv. 1 lett. b LAVS che
contiene la nozione d'attività lucrativa esercitata in Svizzera (GREBER/DUC/
SCARTAZZINI, op. cit., nn. 63 segg. ad art. 1 LAVS, pag. 43 seg.).
Come detto, il 1° giugno 2002 è entrato in vigore
l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, che rinvia, per quanto
attiene alla sicurezza sociale, al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari
che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal
Regolamento (CE) N. 118/97, Regolamento (CE) N. 1290/97, Regolamento (CE) N.
1223/98, Regolamento (CE) N. 1606/98 e Regolamento (CE) N. 307/1999 e
modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
Anche il Regolamento (CEE) N. 1408/71 prevede, di
regola, l'assoggettamento alla legislazione dello Stato in cui è esercitata
un'attività lucrativa (art. 13 cpv. 2; cfr. anche l'articolo dell'Istituto
delle assicurazioni sociali: "Accordo sulla libera circolazione delle
persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra
Svizzera ed Italia", in: RDAT I-2002, pag. 41 segg.).
2.7
Già con
sentenza del 10 dicembre 2001 nella causa A. di cui all'Inc. n. 30.2001.74,
questo Tribunale si era dovuto chinare su una problematica simile, prendendola
in esame al considerando 2.3:
"
(…)
Interpellata in merito dal TCA circa la prassi
adottata per l'affiliazione di cittadini italiani che esercitano un'attività
lucrativa in Italia, la Cassa ha osservato:
In riferimento al vostro scritto del 23 ottobre
2001, vi comunichiamo quanto segue:
•
per i cittadini italiani, domiciliati in
Svizzera che lavorano in Italia, la Cassa non sollecita alcuna affiliazione
quale salariato il cui datore di lavoro non è tenuto al versamento dei
contributi AVS, in quanto la convenzione di sicurezza sociale conclusa con
I'Italia recita che il principio dell' "affiliazione al luogo di
lavoro".
•
Per contro, se le persone suddette inoltrano
spontaneamente la richiesta di affiliazione, la Cassa dà la possibilità di
affiliarsi a titolo facoltativo, conformemente alle direttive federali COA
marginale 4033 e 4034.
(…).".
Inoltre, al considerando 2.4. della medesima
sentenza il TCA si era in particolare così espresso:
"
(…)
Va infine rilevato che non si può derogare al
principio dell'assoggettamento alla legislazione del posto di lavoro perché un
assicurato non è stato assoggettato a contributo nello Stato in cui ha
esercitato l'attività lucrativa (DTF 114 V 129). Per cui la circostanza che dal
salario percepito dall'insorgente non sono stati dedotti contributi in Italia è
irrilevante. (…).".
Da quanto precede risulta che malgrado
l'amministrazione fosse al corrente sia che l'assicurato era domiciliato in
Svizzera dal 1995 e lavorava in Italia dal 1° gennaio 2001 (doc. 2 prodotto
dalla convenuta stessa), sia dell'esistenza della Convenzione internazionale
con l'Italia, essa l'ha ugualmente affiliato, in virtù dell'art. 6 LAVS, come
un salariato il cui datore di lavoro non è soggetto all'AVS svizzera.
Tuttavia, la lettera di questa norma sottintende
che l'assicurato lavori in uno stabilimento in Svizzera per un datore di lavoro
che ha però sede all'estero (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., nn. 1 segg. ad
art. 6 LAVS, pag. 212 segg.).
Lavorando, invece, come amministratore delegato
di una società in Italia – fatto questo non contestato dall'amministrazione –
l'applicazione del citato art. 6 LAVS non può pertanto entrare in linea di
conto, per cui l'affiliazione eseguita dalla Cassa appare manifestamente
errata.
2.8
Alla luce di
quanto sopra esposto emerge che siccome RI1 ha svolto un'attività lucrativa –
in questo caso dipendente - in Italia, a prescindere dalla circostanza che esso
abbia pagato o meno i relativi contributi in questo Stato, l'assicurato non
deve comunque essere affiliato ad una Cassa di compensazione in Svizzera,
poiché risulta essere esonerato in virtù dapprima della citata Convenzione, poi
dell'ALC.
Il suo assoggettamento, come detto, deve in
effetti avvenire al luogo di lavoro, ossia in Italia.
Tale conclusione vale per tutti i tre anni
assoggettati, ovvero sia prima dell'entrata in vigore dell'Accordo ALC (1°
gennaio 2001-31 maggio 2002), sia una volta che lo stesso è entrato in vigore
(dal 1° giugno 2002 al 31 dicembre 2003).
Di conseguenza, l'esenzione dal pagamento
dell'AVS in Svizzera comporta l'annullamento della decisione su opposizione del
12.
maggio 2004 e l'integrale accoglimento del ricorso.
2.9
Siccome
totalmente vincente in causa, la Cassa CO1 verserà all'insorgente,
rappresentato dalla fiduciaria RA1, delle ripetibili di Fr. 800.- in virtù
dell'art. 61 lett. g LPGA (la giurisprudenza relativa all'art. 85 cpv. 2 lett.
f vLAVS è valida anche per il nuovo articolo della LPGA: SVR 3/2004 AHV Nr. 5 pag.
17; a proposito della relazione fra questi due articoli: SVR 2003 AHV Nr. 13
pag. 33 segg.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto e la decisione
impugnata annullata.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa CO1 verserà a RI1 Fr. 800.- (IVA
inclusa) a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster