Lexipedia

Decisione

30.2004.390

pesca con utilizzo contemporaneo di due canne da pesca. Ritiro patente (privazione del diritto di pesca)

6 aprile 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

30.2004.390

Data decisione, Autorità:

06.04.2005, PRPEN

Titolo:

pesca con utilizzo contemporaneo di due canne da pesca. Ritiro patente (privazione del diritto di pesca)

RECIDIVA

art. 17 LFP

Incarto

n.

30.2004.390/AMM

166 290

Bellinzona

6

aprile 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Carmela

Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 14 dicembre 2004

presentato da

RI 1

contro

la decisione n.

166 290 del 10 dicembre 2004 emessa dalla Divisione dell’am­biente,

Bellinzona,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 10

dicembre 2004 la Divisione dell’ambiente ha ritenuto RI 1 colpevole di avere

esercitato la pesca nelle acque del lago __________ (in territorio di __________),

il 27 agosto 2004, “utilizzando contemporaneamente due canne”;

che in applicazione della

pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 200.–, l’ha privato del

diritto di pesca per un anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2005) e ha posto a

suo carico oneri di complessivi fr. 20.–;

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con un ricorso del 14 dicembre 2004, nel quale chiede in sostanza di

soprassedere alla privazione del diritto di pesca;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

Considerandi

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che l’art. 6 LCP permette

l’esercizio della pesca solo con gli attrezzi e i sistemi definiti nel regolamento,

il quale vieta – fra l’altro – l’uso contemporaneo di più di una canna (art. 6

cpv. 2 lett. d RALCP);

che chiunque intenzionalmente

o per negligenza contravviene alla legge cantonale sulla pesca e alle relative

norme di applicazione è punito con una multa sino a fr. 5’000.– (art. 32 cpv. 1

LCP);

che oltre ai casi previsti

dalla legge federale sulla pesca, quando esiste grave o reiterata trasgressione

agli art. 5-8 e 17 cpv. 2 LCP, o in altri casi di grave violazione della

legislazione cantonale, l’autorità giudicante può inoltre condannare il

colpevole al divieto di esercitare la pesca (art. 33 LCP);

che la Divisione dell’ambiente

rimprovera come detto al multato, in applicazione delle disposizioni appena

citate, di avere esercitato la pesca nelle acque del lago __________ (in

territorio di __________), il 27 agosto 2004, “utilizzando contemporaneamente

due canne”;

che sempre stando all’autorità

di primo grado, “il denunciato nel corso degli ultimi 5 anni ha gravemente e

reiteratamente trasgredito alle normative sulla pesca”, sicché “la

prognosi circa il suo comportamento è sfavorevole”; donde la multa di fr.

200.

– e la privazione del diritto di pesca per un anno;

che il ricorrente non nega di

essere incorso nell’infrazione rimproveratagli né contesta i precedenti (“consapevole

di aver effettivamente più volte trasgredito alle vigenti normative sulla pesca”;

“ammetto che la mia condotta nelle specifiche situazioni non sia stata ne

corretta ne tantomeno rispettosa delle leggi vigenti”); si dice però

affranto “dinnanzi ad una così severa privazione del diritto di pesca, la

passione che da anni coinvolge quotidianamente il mio tempo libero. Insomma, il

mio unico, splendido hobby”, e auspica un riesame del provvedimento “commutando

eventualmente la pena in un’ulteriore (comunque dolorosa) sanzione

amministrativa”, la quale “avrebbe anche valore quale ‘ultimatum’ nei miei

confronti”;

che né l’ammissione delle

proprie colpe né il dichiarato impegno a rispettare la legge giovano tuttavia

all’insorgente, ove si considerino le sue gravi e reiterate

trasgressioni alle norme sulla pesca evocate nella decisione impugnata (quinto

paragrafo), che si aggiungono all’attuale infrazione: “6.2.2000: pesca senza

patente in zona di divieto; 11.8.2002: pesca in zona di divieto; 11.1.2004: pesca

senza patente + pasturazione”;

che il fatto di avere in tali

occasioni “regolarmente pagato le sanzioni amministrative del caso”

(ricorso, secondo paragrafo) non ha del resto trattenuto l’interessato dal

commettere un’ennesima violazione della legge, inducendo così la Divisione

dell’ambiente ad adottare un provvedimento più incisivo della sola sanzione

pecuniaria;

che ciò posto, la decisione

dell’autorità di primo grado di privare il contravventore del diritto di pesca

per un anno, in applicazione del predetto art. 33 LCP, resiste in definitiva

alla critica;

che il ricorso è destinato

pertanto all’insuccesso, seguito da tassa e spese dell’odierno giudizio (art.

15.

cpv. 2 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 6 e 32 segg. LCP; 6 cpv.

2 lett. d e 30 RALCP; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr.

50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster