30.2004.390
pesca con utilizzo contemporaneo di due canne da pesca. Ritiro patente (privazione del diritto di pesca)
6 aprile 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2004.390
Data decisione, Autorità:
06.04.2005, PRPEN
Titolo:
pesca con utilizzo contemporaneo di due canne da pesca. Ritiro patente (privazione del diritto di pesca)
RECIDIVA
art. 17 LFP
Incarto
n.
30.2004.390/AMM
166 290
Bellinzona
6
aprile 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Carmela
Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 14 dicembre 2004
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
166 290 del 10 dicembre 2004 emessa dalla Divisione dell’ambiente,
Bellinzona,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 10
dicembre 2004 la Divisione dell’ambiente ha ritenuto RI 1 colpevole di avere
esercitato la pesca nelle acque del lago __________ (in territorio di __________),
il 27 agosto 2004, “utilizzando contemporaneamente due canne”;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 200.–, l’ha privato del
diritto di pesca per un anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2005) e ha posto a
suo carico oneri di complessivi fr. 20.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 14 dicembre 2004, nel quale chiede in sostanza di
soprassedere alla privazione del diritto di pesca;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
Considerandi
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che l’art. 6 LCP permette
l’esercizio della pesca solo con gli attrezzi e i sistemi definiti nel regolamento,
il quale vieta – fra l’altro – l’uso contemporaneo di più di una canna (art. 6
cpv. 2 lett. d RALCP);
che chiunque intenzionalmente
o per negligenza contravviene alla legge cantonale sulla pesca e alle relative
norme di applicazione è punito con una multa sino a fr. 5’000.– (art. 32 cpv. 1
LCP);
che oltre ai casi previsti
dalla legge federale sulla pesca, quando esiste grave o reiterata trasgressione
agli art. 5-8 e 17 cpv. 2 LCP, o in altri casi di grave violazione della
legislazione cantonale, l’autorità giudicante può inoltre condannare il
colpevole al divieto di esercitare la pesca (art. 33 LCP);
che la Divisione dell’ambiente
rimprovera come detto al multato, in applicazione delle disposizioni appena
citate, di avere esercitato la pesca nelle acque del lago __________ (in
territorio di __________), il 27 agosto 2004, “utilizzando contemporaneamente
due canne”;
che sempre stando all’autorità
di primo grado, “il denunciato nel corso degli ultimi 5 anni ha gravemente e
reiteratamente trasgredito alle normative sulla pesca”, sicché “la
prognosi circa il suo comportamento è sfavorevole”; donde la multa di fr.
200.
– e la privazione del diritto di pesca per un anno;
che il ricorrente non nega di
essere incorso nell’infrazione rimproveratagli né contesta i precedenti (“consapevole
di aver effettivamente più volte trasgredito alle vigenti normative sulla pesca”;
“ammetto che la mia condotta nelle specifiche situazioni non sia stata ne
corretta ne tantomeno rispettosa delle leggi vigenti”); si dice però
affranto “dinnanzi ad una così severa privazione del diritto di pesca, la
passione che da anni coinvolge quotidianamente il mio tempo libero. Insomma, il
mio unico, splendido hobby”, e auspica un riesame del provvedimento “commutando
eventualmente la pena in un’ulteriore (comunque dolorosa) sanzione
amministrativa”, la quale “avrebbe anche valore quale ‘ultimatum’ nei miei
confronti”;
che né l’ammissione delle
proprie colpe né il dichiarato impegno a rispettare la legge giovano tuttavia
all’insorgente, ove si considerino le sue gravi e reiterate
trasgressioni alle norme sulla pesca evocate nella decisione impugnata (quinto
paragrafo), che si aggiungono all’attuale infrazione: “6.2.2000: pesca senza
patente in zona di divieto; 11.8.2002: pesca in zona di divieto; 11.1.2004: pesca
senza patente + pasturazione”;
che il fatto di avere in tali
occasioni “regolarmente pagato le sanzioni amministrative del caso”
(ricorso, secondo paragrafo) non ha del resto trattenuto l’interessato dal
commettere un’ennesima violazione della legge, inducendo così la Divisione
dell’ambiente ad adottare un provvedimento più incisivo della sola sanzione
pecuniaria;
che ciò posto, la decisione
dell’autorità di primo grado di privare il contravventore del diritto di pesca
per un anno, in applicazione del predetto art. 33 LCP, resiste in definitiva
alla critica;
che il ricorso è destinato
pertanto all’insuccesso, seguito da tassa e spese dell’odierno giudizio (art.
15.
cpv. 2 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 6 e 32 segg. LCP; 6 cpv.
2 lett. d e 30 RALCP; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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