30.2004.392
omissione, quale responsabile d'azienda, di far osservare disposizioni diverse dell'OLR1. Violazione del dovere di vigilanza. Gravità. Commisurazione della multa alla precaria (modesta) situazione fin
4 maggio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2004.392
Data decisione, Autorità:
04.05.2005, PRPEN
Titolo:
omissione, quale responsabile d'azienda, di far osservare disposizioni diverse dell'OLR1. Violazione del dovere di vigilanza. Gravità. Commisurazione della multa alla precaria (modesta) situazione finanziaria
DURATA DEL LAVORO E DEL RIPOSO DEGLI AUTISTI
art. 56 LCSTR
Incarto
n.
30.2004.392/AMM
29064/210
Bellinzona
4
maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 6 dicembre 2004
presentato da
RI 1
(difesa dall’ DI
1)
contro
la decisione n.
29064/210 del 19 novembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 29 dicembre
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 19
novembre 2004 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere
“omesso, quale responsabile della ditta __________, di far osservare agli
autisti le disposizioni dell’OLR1 concernenti la durata massima di guida
giornaliera, le pause, il riposo quotidiano dei dischi e del registro o
documento equivalente”, circostanze accertate dalla polizia cantonale il 14
settembre 2004 ad __________;
che in applicazione della
pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 3000.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–;
che RI 1 è insorta contro tale
decisione con un ricorso del 6 dicembre 2004, in cui postula l’annullamento o
una riduzione della multa a fr. 800.–;
che in uno scritto del 29
dicembre 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
Considerandi
osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione rimprovera alla multata – in applicazione degli art. 56, 103 cpv.
1, 106 cpv. 1 LCS; 5, 8, 9, 14, 16, 21 cpv. 1, 2 e 4 OLR1 – di avere “omesso,
quale responsabile della ditta __________, di far osservare agli autisti le
disposizioni dell’OLR1 concernenti la durata massima di guida giornaliera, le
pause, il riposo quotidiano dei dischi e del registro o documento equivalente”
(decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione 16
settembre 2004 attestante l’errata compilazione di un registro o documento
equivalente, l’uso scorretto del cronotachigrafo, la compilazione incompleta o
errata dei dischi, il superamento del periodo di guida giornaliera, il superamento
delle ore di lavoro senza pausa, l’inosservanza del riposo giornaliero e il superamento
del periodo di guida senza pausa);
che l’insorgente non nega, di
per sé, le inadempienze accertate dall’autorità di primo grado in seno all’azienda;
sostiene nondimeno ch’essa “si adopera in tutti i modi possibili per far sì
che gli autisti rispettino le disposizioni in materia. Di tutta evidenza però,
essa non può sostituirsi agli autisti stessi” (ricorso, pag. 2 in passo);
che sempre stando
all’interessata, “non è sufficiente far rilevare e rimproverare alla
ricorrente, dal profilo obiettivo, una violazione delle disposizioni in materia
sulla scorta delle iscrizioni nei registri. Occorre piuttosto sostanziare e
debitamente comprovare in cosa consista realmente l’addebito che le si muove”
(ricorso, pag. 3 in alto);
che l’insorgente ne conclude
per l’annullamento della decisione impugnata o, se non altro, per una multa
commisurata al caso specifico e alla sua modesta situazione economica (ricorso,
punti 3 segg., in particolare 5b, con riferimento all’allegato conteggio di
salario);
che di fronte alle violazioni
perpetrate dagli autisti della ditta di cui la multata è responsabile (v. rapporto
di controllo 14 settembre 2004, in particolare pag. 1 e 4), incombeva a costei spiegare
quali provvedimenti essa ha attuato in concreto per vegliare al rispetto delle
norme sulla durata del lavoro, della guida e del riposo da parte dei dipendenti;
che la generica affermazione
secondo cui essa “si adopera in tutti i modi possibili per far sì che gli
autisti rispettino le disposizioni in materia” non basta, in altre parole,
a esonerare l’interessata dalle sue responsabilità per le violazioni perpetrate
in seno alla ditta;
che sotto questo profilo, la
decisione impugnata merita pertanto conferma;
che la multa inflitta risulta
per altro verso giustificata – di per sé – dalle colpe specifiche
dell’interessata per non avere saputo impedire le trasgressioni evocate, così
come dalla gravità di queste ultime, suscettibili fra l’altro di compromettere
l’idoneità alla guida degli autisti interessati e, in ultima analisi, la sicurezza
della circolazione;
che la modesta situazione
economica evocata dall’insorgente – e resa plausibile mediante il conteggio di
salario allegato al ricorso – induce nondimeno, tutto ben ponderato, a ridurre
la multa inflittale a fr. 1500.–;
che il ricorso va pertanto
accolto in tale misura e la decisione di primo grado riformata di conseguenza;
che dato l’esito
dell’impugnativa, si giustifica per finire di addebitare alla ricorrente oneri
ridotti dell’attuale giudizio;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 56, 103 cpv. 1, 106
cpv. 1 LCS; 5, 8, 9, 14, 16, 21 cpv. 1, 2 e 4 OLR1; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta
una multa di fr. 1500.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.– e a spese
per fr. 40.–.
2. La tassa di giustizia ridotta
di fr. 100.– e le spese ridotte di fr. 30.– sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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