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Decisione

30.2004.392

omissione, quale responsabile d'azienda, di far osservare disposizioni diverse dell'OLR1. Violazione del dovere di vigilanza. Gravità. Commisurazione della multa alla precaria (modesta) situazione fin

4 maggio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

30.2004.392

Data decisione, Autorità:

04.05.2005, PRPEN

Titolo:

omissione, quale responsabile d'azienda, di far osservare disposizioni diverse dell'OLR1. Violazione del dovere di vigilanza. Gravità. Commisurazione della multa alla precaria (modesta) situazione finanziaria

DURATA DEL LAVORO E DEL RIPOSO DEGLI AUTISTI

art. 56 LCSTR

Incarto

n.

30.2004.392/AMM

29064/210

Bellinzona

4

maggio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura

Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 6 dicembre 2004

presentato da

RI 1

(difesa dall’ DI

1)

contro

la decisione n.

29064/210 del 19 novembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione,

Camorino,

viste le osservazioni del 29 dicembre

2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 19

novembre 2004 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere

“omesso, quale responsabile della ditta __________, di far osservare agli

autisti le disposizioni dell’OLR1 concernenti la durata massima di guida

giornaliera, le pause, il riposo quotidiano dei dischi e del registro o

documento equivalente”, circostanze accertate dalla polizia cantonale il 14

settembre 2004 ad __________;

che in applicazione della

pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 3000.–, ponendo inoltre a suo

carico una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–;

che RI 1 è insorta contro tale

decisione con un ricorso del 6 dicembre 2004, in cui postula l’annullamento o

una riduzione della multa a fr. 800.–;

che in uno scritto del 29

dicembre 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare

Considerandi

osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della

circolazione rimprovera alla multata – in applicazione degli art. 56, 103 cpv.

1, 106 cpv. 1 LCS; 5, 8, 9, 14, 16, 21 cpv. 1, 2 e 4 OLR1 – di avere “omesso,

quale responsabile della ditta __________, di far osservare agli autisti le

disposizioni dell’OLR1 concernenti la durata massima di guida giornaliera, le

pause, il riposo quotidiano dei dischi e del registro o documento equivalente”

(decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione 16

settembre 2004 attestante l’errata compilazione di un registro o documento

equivalente, l’uso scorretto del cronotachigrafo, la compilazione incompleta o

errata dei dischi, il superamento del periodo di guida giornaliera, il superamento

delle ore di lavoro senza pausa, l’inosservanza del riposo giornaliero e il superamento

del periodo di guida senza pausa);

che l’insorgente non nega, di

per sé, le inadempienze accertate dall’autorità di primo grado in seno all’azienda;

sostiene nondimeno ch’essa “si adopera in tutti i modi possibili per far sì

che gli autisti rispettino le disposizioni in materia. Di tutta evidenza però,

essa non può sostituirsi agli autisti stessi” (ricorso, pag. 2 in passo);

che sempre stando

all’interessata, “non è sufficiente far rilevare e rimproverare alla

ricorrente, dal profilo obiettivo, una violazione delle disposizioni in materia

sulla scorta delle iscrizioni nei registri. Occorre piuttosto sostanziare e

debitamente comprovare in cosa consista realmente l’addebito che le si muove”

(ricorso, pag. 3 in alto);

che l’insorgente ne conclude

per l’annullamento della decisione impugnata o, se non altro, per una multa

commisurata al caso specifico e alla sua modesta situazione economica (ricorso,

punti 3 segg., in particolare 5b, con riferimento all’allegato conteggio di

salario);

che di fronte alle violazioni

perpetrate dagli autisti della ditta di cui la multata è responsabile (v. rapporto

di controllo 14 settembre 2004, in particolare pag. 1 e 4), incombeva a costei spiegare

quali provvedimenti essa ha attuato in concreto per vegliare al rispetto delle

norme sulla durata del lavoro, della guida e del riposo da parte dei dipendenti;

che la generica affermazione

secondo cui essa “si adopera in tutti i modi possibili per far sì che gli

autisti rispettino le disposizioni in materia” non basta, in altre parole,

a esonerare l’interessata dalle sue responsabilità per le violazioni perpetrate

in seno alla ditta;

che sotto questo profilo, la

decisione impugnata merita pertanto conferma;

che la multa inflitta risulta

per altro verso giustificata – di per sé – dalle colpe specifiche

dell’interessata per non avere saputo impedire le trasgressioni evocate, così

come dalla gravità di queste ultime, suscettibili fra l’altro di compromettere

l’idoneità alla guida degli autisti interessati e, in ultima analisi, la sicurezza

della circolazione;

che la modesta situazione

economica evocata dall’insorgente – e resa plausibile mediante il conteggio di

salario allegato al ricorso – induce nondimeno, tutto ben ponderato, a ridurre

la multa inflittale a fr. 1500.–;

che il ricorso va pertanto

accolto in tale misura e la decisione di primo grado riformata di conseguenza;

che dato l’esito

dell’impugnativa, si giustifica per finire di addebitare alla ricorrente oneri

ridotti dell’attuale giudizio;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 56, 103 cpv. 1, 106

cpv. 1 LCS; 5, 8, 9, 14, 16, 21 cpv. 1, 2 e 4 OLR1; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta

una multa di fr. 1500.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.– e a spese

per fr. 40.–.

2. La tassa di giustizia ridotta

di fr. 100.– e le spese ridotte di fr. 30.– sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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