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Decisione

30.2004.393

parcheggio in divieto di sosta

4 agosto 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

18 cpv. 3 OSStr;

che RI 1 è

insorta contro tale decisione con un ricorso del 17 dicembre 2004, in cui

postula in sostanza l’annullamento della multa;

che nelle

osservazioni del 10 gennaio 2005 la Sezione della circolazione dichiara di

astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice “la più ampia

facoltà di giudizio”;

considerato in

diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine;

che con

scritto del 12 aprile 2005 questo giudice ha chiesto un completamento

istruttorio, che è stato evaso con le contro-osservazioni dell’11 maggio 2005

della Polizia di __________;

che per l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr

l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il

segnale di “divieto d’accesso” (2.02) indica che nessun veicolo ha il diritto

di passare, ma che il traffico in senso inverso è autorizzato (art. 18 cpv. 3

prima frase OSStr);

che chiunque contravviene alle norme

della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90 n. 1 LCStr);

che la Sezione della circolazione ha

sanzionato l’insorgente, come detto, per non avere osservato il divieto di

accesso;

che l’insorgente

nega a più riprese di essere transitata in via __________ violando il divieto

di accesso e di avere parcheggiato nel senso contrario:

“Il mio

rifiuto a pagare la multa e [sic] giustificato dal fatto che io non ho

mai commesso l’inosservanza di cui vengo accusata. Conosco la zona e

frequentandola spesso negli ultimi tempi, conosco bene anche le strade, e di

Considerandi

conseguenza il giro da fare per posteggiare. Sinceramente mi ritengo abbastanza

intelligente e furba da non lasciare un’auto ferma tutto il giorno, posteggiata

in senso contrario. […] Comunque sottolineo conosco la strada ed è

perciò assolutamente impossibile che io abbia commesso l’infrazione” (cfr.

ricorso)

“non

ho commesso l’infrazione di cui vengo accusata. Non ho il minimo dubbio al

riguardo […] Non c’è alcun motivo per cui mi fosse potuto capitare di

non rispettare il segnale di divieto d’accesso. Inoltre come menzionato l’auto

è rimasta ferma tutto il giorno, e di certo non l’avrei mai lasciata alla

portata della polizia […] Sul mezzogiorno poi sono tornata al parcheggio

per prolungare il pagamento anche nel pomeriggio, e trovata con molta sorpresa

la multa, se l’auto davvero fosse stata posteggiata in senso contrario, di

sicuro l’avrei girata. Il mio unico pensiero riguardo alla contravvenzione

invece era legato al posteggio, che però avevo regolarmente pagato […] Io

sono sinceramente convinta delle mie azioni, non ho commesso l’infrazione di

cui vengo accusata“ (cfr. contro-osservazioni del 25 gennaio 2005)

ed

inoltre:

“L’auto,

infatti, era parcheggiata correttamente e nella giusta posizione” (cfr.

osservazioni del 2 giugno 2005);

che le

constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di

veridicità e fedefacenza;

che dallo

schizzo sul retro della multa non è dato modo di dedurre quale sia la parte

anteriore del veicolo;

che le

contro-osservazioni del 4 gennaio 2005 e quelle dell’11 maggio 2005 sono state

firmate da un superiore dell’agente denunciante, il quale non ha quindi

personalmente confermato, come invece richiesto da questo giudice il 12 aprile

2005, di essere stato lui stesso a constatare l’infrazione, a staccare la

contravvenzione, a eseguire lo schizzo sul retro della stessa e di essere certo

della posizione del veicolo; omettendo di dar seguito alla citata

sollecitazione e di fornire ulteriori dettagli l’agente denunciante non ha

quindi messo a disposizione alcun elemento utile per giudicare la sua versione

più credibile di quella dell’insorgente;

che questo

giudice – dopo aver vagliato attentamente gli atti istruttori – non perviene di

conseguenza al convincimento che la ricorrente sia incorsa nell’infrazione rimproveratale

dall’autorità di primo grado;

che persistendo

un ragionevole dubbio, si giustifica in definitiva – in accoglimento del

ricorso – di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di

oneri processuali;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27

cpv. 1, 90 n. 1 LCStr; 18 cpv. 3 OSStr; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né tasse né

spese.

3. Intimazione a:

- Sezione della circolazione, Camorino;

- RI 1

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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