30.2004.393
parcheggio in divieto di sosta
4 agosto 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2004.393
Data decisione, Autorità:
04.08.2005, PRPEN
Titolo:
parcheggio in divieto di sosta
PARCHEGGIO
art. 90 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2004.393
30316/202
Bellinzona
4 agosto
2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Marisa
Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 dicembre 2004
presentato da
RI 1 ,
contro
la decisione n. 30316/202 del 3 dicembre 2004 emessa dalla Sezione della
circolazione, Camorino;
viste le osservazioni del 10 gennaio 2005 presentate dalla Sezione
della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione,
con decisione del 3 dicembre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-,
addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr.
10.-, per i seguenti fatti accertati il 26 agosto 2004 in territorio di Massagno:
“alla guida del veicolo __________
non osservava il segnale «divieto di accesso»”;
che la
risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr;
Fatti
18 cpv. 3 OSStr;
che RI 1 è
insorta contro tale decisione con un ricorso del 17 dicembre 2004, in cui
postula in sostanza l’annullamento della multa;
che nelle
osservazioni del 10 gennaio 2005 la Sezione della circolazione dichiara di
astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice “la più ampia
facoltà di giudizio”;
considerato in
diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine;
che con
scritto del 12 aprile 2005 questo giudice ha chiesto un completamento
istruttorio, che è stato evaso con le contro-osservazioni dell’11 maggio 2005
della Polizia di __________;
che per l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr
l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il
segnale di “divieto d’accesso” (2.02) indica che nessun veicolo ha il diritto
di passare, ma che il traffico in senso inverso è autorizzato (art. 18 cpv. 3
prima frase OSStr);
che chiunque contravviene alle norme
della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90 n. 1 LCStr);
che la Sezione della circolazione ha
sanzionato l’insorgente, come detto, per non avere osservato il divieto di
accesso;
che l’insorgente
nega a più riprese di essere transitata in via __________ violando il divieto
di accesso e di avere parcheggiato nel senso contrario:
“Il mio
rifiuto a pagare la multa e [sic] giustificato dal fatto che io non ho
mai commesso l’inosservanza di cui vengo accusata. Conosco la zona e
frequentandola spesso negli ultimi tempi, conosco bene anche le strade, e di
Considerandi
conseguenza il giro da fare per posteggiare. Sinceramente mi ritengo abbastanza
intelligente e furba da non lasciare un’auto ferma tutto il giorno, posteggiata
in senso contrario. […] Comunque sottolineo conosco la strada ed è
perciò assolutamente impossibile che io abbia commesso l’infrazione” (cfr.
ricorso)
“non
ho commesso l’infrazione di cui vengo accusata. Non ho il minimo dubbio al
riguardo […] Non c’è alcun motivo per cui mi fosse potuto capitare di
non rispettare il segnale di divieto d’accesso. Inoltre come menzionato l’auto
è rimasta ferma tutto il giorno, e di certo non l’avrei mai lasciata alla
portata della polizia […] Sul mezzogiorno poi sono tornata al parcheggio
per prolungare il pagamento anche nel pomeriggio, e trovata con molta sorpresa
la multa, se l’auto davvero fosse stata posteggiata in senso contrario, di
sicuro l’avrei girata. Il mio unico pensiero riguardo alla contravvenzione
invece era legato al posteggio, che però avevo regolarmente pagato […] Io
sono sinceramente convinta delle mie azioni, non ho commesso l’infrazione di
cui vengo accusata“ (cfr. contro-osservazioni del 25 gennaio 2005)
ed
inoltre:
“L’auto,
infatti, era parcheggiata correttamente e nella giusta posizione” (cfr.
osservazioni del 2 giugno 2005);
che le
constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di
veridicità e fedefacenza;
che dallo
schizzo sul retro della multa non è dato modo di dedurre quale sia la parte
anteriore del veicolo;
che le
contro-osservazioni del 4 gennaio 2005 e quelle dell’11 maggio 2005 sono state
firmate da un superiore dell’agente denunciante, il quale non ha quindi
personalmente confermato, come invece richiesto da questo giudice il 12 aprile
2005, di essere stato lui stesso a constatare l’infrazione, a staccare la
contravvenzione, a eseguire lo schizzo sul retro della stessa e di essere certo
della posizione del veicolo; omettendo di dar seguito alla citata
sollecitazione e di fornire ulteriori dettagli l’agente denunciante non ha
quindi messo a disposizione alcun elemento utile per giudicare la sua versione
più credibile di quella dell’insorgente;
che questo
giudice – dopo aver vagliato attentamente gli atti istruttori – non perviene di
conseguenza al convincimento che la ricorrente sia incorsa nell’infrazione rimproveratale
dall’autorità di primo grado;
che persistendo
un ragionevole dubbio, si giustifica in definitiva – in accoglimento del
ricorso – di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di
oneri processuali;
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27
cpv. 1, 90 n. 1 LCStr; 18 cpv. 3 OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né
spese.
3. Intimazione a:
- Sezione della circolazione, Camorino;
- RI 1
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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