Lexipedia

Decisione

30.2004.394

Utilizzo durante la guida di un veicolo di un telefono senza dispositivo mani libere

13 dicembre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 10

dicembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver circolato con il

veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo

“mani libere”.

Fatti accertati il 25 febbraio

2004 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

Eccepisce in particolare di

non esser stato alla guida del veicolo quel giorno e di non essere l’unico

parente della detentrice del veicolo.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr, essendo gli stessi completi: di conseguenza non si rende

necessaria, per i motivi che verranno esposti in seguito, la richiesta di

confronto con l’agente denunciante - peraltro formulata solo in un secondo

tempo e quantomeno tardiva - e l’audizione della signora __________ e di altri

suoi parenti in quanto tali prove non appaiono suscettibili di influire

sull’esito del giudizio.

Considerandi

2.

Il conducente deve

costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi

doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr).

Egli deve rivolgere la sua

attenzione alla strada ed alla circolazione e non deve compiere movimenti che

impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve

essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono

(art. 3 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

3.

La contravvenzione in oggetto

è stata in un primo tempo inflitta alla signora __________, madre del

ricorrente e detentrice del veicolo __________; tuttavia, a seguito degli

accertamenti e dello scambio epistolare intercorso nei mesi successivi, la

Sezione della circolazione ha provveduto ad annullarla il 29 ottobre 2004 in

quanto è stato appurato che la denunciata non era l’autrice dell’infrazione

(cfr. risoluzione 29 ottobre 2004 della Sezione della circolazione).

4.

Abbandonata la procedura

nei confronti di __________, la quale - sebbene sollecitata (cfr. rapporto di

servizio del 16 marzo 2004 e osservazioni del 25 giugno 2004, pag. 2 in alto) a

fornire indicazioni sull’identità della persona alla guida al momento dei fatti

- si è sempre rifiutata asserendo si trattasse di un parente, la Sezione della

circolazione ne ha avviata un’altra nei confronti del figlio __________ - qui

ricorrente - per i medesimi fatti.

5.

L’insorgente sostiene di

non essere il solo parente della detentrice del veicolo. Riguardo a tale

affermazione occorre precisare che la questione va analizzata a partire dalla

posizione della signora __________, la quale in un primo tempo si era limitata unicamente

ad affermare di non essere stata alla guida del veicolo quel giorno (cfr.

lettera alla Polizia comunale di Lugano dell’11 marzo 2004), mentre

successivamente (cfr. rapporto di servizio dell’agt. __________ del 16 marzo

2004) aveva dichiarato telefonicamente che al volante vi era un parente, cosa che

aveva ribadito nelle osservazioni del 25 giugno 2004.

6.

Considerato - fatto

questo non contestato - come alla guida del veicolo ci fosse una persona di

sesso maschile (cfr. annotazione sull’avviso di contravvenzione del 25 febbraio

2004.

e rapporto di servizio del 16 marzo 2004), motivo peraltro che ha condotto

all’annullamento della sanzione inflitta in un primo tempo alla detentrice del

veicolo, occorre verificare se vi sono altri parenti maschi della signora __________

La Sezione della circolazione

ha risposto negativamente al quesito in quanto “dagli accertamenti eseguiti

risulta essere l’unico famigliare della detentrice del veicolo, di sesso

maschile, con licenza di condurre e per di più domiciliato allo stesso

indirizzo” (cfr. lettera della Sezione della circolazione alla Polizia

cantonale del 20 agosto 2004).

In realtà __________, fratello

di __________ e padre di __________, domiciliato a __________, è - per

ammissione del ricorrente medesimo (cfr. osservazioni del 16 agosto 2005, pag.

3) - l’unico ulteriore parente di sesso maschile domiciliato in Ticino in

possesso della licenza di condurre, motivo per cui è stato sentito nel corso

dell’istruttoria.

7.

__________ in particolare ha

dichiarato di non aver mai condotto la vettura della sorella __________, una VW

Golf targata __________ e a precisa domanda, intesa a sapere se la vettura

sopracitata appartenente a sua sorella __________ venisse utilizzata da

qualcuno all’infuori di lei e di suo figlio, ha inequivocabilmente risposto: “no,

di sicuro so che l’auto viene usata solo da loro, mia sorella e suo figlio”

(cfr. verbale del 14 luglio 2005, pag. 1 in fine, con sottolineatura nostra).

La testimonianza di __________ è

credibile in quanto, essendo domiciliato a __________ - come sua sorella e il

di lei figlio qui ricorrente - conosce bene la situazione, tant’è che dalle sue

affermazioni traspare certezza.

Le risposte del teste

sono inoltre state spontanee, chiare e non dettate da ostruzionismo alcuno nei

confronti dell’autorità, anche per il fatto che __________ - per evidenti

motivi - non è stato informato prima della sua audizione sulle ragioni della

convocazione presso la polizia (cfr. lettera di questa autorità del 13 giugno

2005, in fine).

Come teste avrebbe potuto

rifiutarsi di rispondere, ciò di cui è stato reso edotto (cfr. ibidem);

tuttavia egli non ha usufruito di tale facoltà con la conseguenza che egli era

tenuto a dire la verità.

In generale nulla vieta che una

persona sentita come teste possa diventare in seguito indiziata; nell’evenienza

concreta tuttavia tale circostanza non si è verificata e nemmeno sussistevano

seri indizi di colpevolezza tali da render necessaria un’altra procedura. In

tal senso non sono stati lesi i diritti specifici riconosciutigli dalla legge e

nemmeno quelli della difesa (cfr. PIQUEREZ,

Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 262 nota 1175).

Di conseguenza __________ non è

stato sentito in modo irrito come a torto sostiene l’insorgente (cfr.

osservazioni 16 agosto 2005, pag. 2 a metà), in quanto ciò presuppone che il

teste in un secondo tempo diventi lui stesso indiziato (cfr. RÜDY/DELNON

in: Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2003, nota 28 ad art. 307).

8.

Stando al ricorrente sembrerebbe

che in Italia risiedano altri parenti della signora __________, la quale non ha

fornito elementi utili a identificarli, tanto è vero che nella sua

dichiarazione del 10 agosto 2005, vedendo procedere l’istruttoria in

particolare con l’interrogatorio di suo fratello, ribadisce la sua intenzione “di

non rivelare l’identità o eventuali precisazioni sui parenti conducenti”;

essi non sono stati sentiti anche in funzione della testimonianza chiara di cui

al considerando precedente.

Del resto appare altamente

inverosimile che la vettura di __________, la quale ha affermato che “l’intera

giornata del 25 febbraio 2004 l’ho infatti trascorsa nella mia abitazione a __________”

(cfr. lettera dell’11 marzo 2004 alla Polizia comunale di Lugano), possa essere

giunta a Lugano senza essere stata guidata dall’unico parente di sesso maschile

domiciliato in Ticino e per di più residente al medesimo indirizzo. Ciò vale a

maggior ragione se si considera che né il ricorrente né la madre hanno mai

sostenuto - per avventura - aver ricevuto visite di parenti dall’Italia in quel

periodo, foss’anche in modo generico senza rivelarne l’identità.

9.

L’infrazione constatata

dall’agente non può essere il frutto della sua fantasia; questi, a differenza

del denunciato, non ha alcun interesse a dirsi sicuro di un fatto incerto o a

dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro,

di subire sanzioni penali e amministrative. Inoltre nell’evenienza concreta non

è dato di vedere come possa essersi sbagliato.

10.

Infine RI 1, che

sostiene di non aver commesso i fatti ascrittigli e addirittura di non essere stato

alla guida del veicolo quel giorno (cfr. ricorso, pag. 2), non ha neppure

tentato di spiegare dove si trovasse e cosa stesse facendo nel momento in cui

l’agente ha rilevato l’infrazione.

La totale mancanza di prove,

indizi o finanche spiegazioni atte a corroborare la versione dei fatti

sostenuta dal ricorrente, rendono le giustificazioni da lui addotte per nulla credibili.

Nulla induce in definitiva a

discostarsi dalla fattispecie ritenuta dall’autorità di primo grado.

11.

A ragione la Sezione

della circolazione ha quindi inflitto all’interessato una multa di fr. 100.-

prevista dall’OMD per questo genere d’infrazione.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr), commisurate

all’istruttoria laboriosa e al dispendio causato dall’atteggiamento ostruzionista

assunto dall’insorgente.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 31, 90 cifra 1 LCStr, 3

cpv. 1 ONC e 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 300.- e le spese di fr. 200.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster