30.2004.394
Utilizzo durante la guida di un veicolo di un telefono senza dispositivo mani libere
13 dicembre 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2004.394
Data decisione, Autorità:
13.12.2005, PRPEN
Titolo:
Utilizzo durante la guida di un veicolo di un telefono senza dispositivo mani libere
TELEFONO
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2004.394
30818/205
Bellinzona
13
dicembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 17
dicembre 2004 presentato da
RI 1
(rappresentato
DI 1)
contro
la decisione
n° 30818/205 del 10 dicembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 28 dicembre
2004 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 10
dicembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver circolato con il
veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo
“mani libere”.
Fatti accertati il 25 febbraio
2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Eccepisce in particolare di
non esser stato alla guida del veicolo quel giorno e di non essere l’unico
parente della detentrice del veicolo.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr, essendo gli stessi completi: di conseguenza non si rende
necessaria, per i motivi che verranno esposti in seguito, la richiesta di
confronto con l’agente denunciante - peraltro formulata solo in un secondo
tempo e quantomeno tardiva - e l’audizione della signora __________ e di altri
suoi parenti in quanto tali prove non appaiono suscettibili di influire
sull’esito del giudizio.
Considerandi
2.
Il conducente deve
costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi
doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr).
Egli deve rivolgere la sua
attenzione alla strada ed alla circolazione e non deve compiere movimenti che
impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve
essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono
(art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
3.
La contravvenzione in oggetto
è stata in un primo tempo inflitta alla signora __________, madre del
ricorrente e detentrice del veicolo __________; tuttavia, a seguito degli
accertamenti e dello scambio epistolare intercorso nei mesi successivi, la
Sezione della circolazione ha provveduto ad annullarla il 29 ottobre 2004 in
quanto è stato appurato che la denunciata non era l’autrice dell’infrazione
(cfr. risoluzione 29 ottobre 2004 della Sezione della circolazione).
4.
Abbandonata la procedura
nei confronti di __________, la quale - sebbene sollecitata (cfr. rapporto di
servizio del 16 marzo 2004 e osservazioni del 25 giugno 2004, pag. 2 in alto) a
fornire indicazioni sull’identità della persona alla guida al momento dei fatti
- si è sempre rifiutata asserendo si trattasse di un parente, la Sezione della
circolazione ne ha avviata un’altra nei confronti del figlio __________ - qui
ricorrente - per i medesimi fatti.
5.
L’insorgente sostiene di
non essere il solo parente della detentrice del veicolo. Riguardo a tale
affermazione occorre precisare che la questione va analizzata a partire dalla
posizione della signora __________, la quale in un primo tempo si era limitata unicamente
ad affermare di non essere stata alla guida del veicolo quel giorno (cfr.
lettera alla Polizia comunale di Lugano dell’11 marzo 2004), mentre
successivamente (cfr. rapporto di servizio dell’agt. __________ del 16 marzo
2004) aveva dichiarato telefonicamente che al volante vi era un parente, cosa che
aveva ribadito nelle osservazioni del 25 giugno 2004.
6.
Considerato - fatto
questo non contestato - come alla guida del veicolo ci fosse una persona di
sesso maschile (cfr. annotazione sull’avviso di contravvenzione del 25 febbraio
2004.
e rapporto di servizio del 16 marzo 2004), motivo peraltro che ha condotto
all’annullamento della sanzione inflitta in un primo tempo alla detentrice del
veicolo, occorre verificare se vi sono altri parenti maschi della signora __________
La Sezione della circolazione
ha risposto negativamente al quesito in quanto “dagli accertamenti eseguiti
risulta essere l’unico famigliare della detentrice del veicolo, di sesso
maschile, con licenza di condurre e per di più domiciliato allo stesso
indirizzo” (cfr. lettera della Sezione della circolazione alla Polizia
cantonale del 20 agosto 2004).
In realtà __________, fratello
di __________ e padre di __________, domiciliato a __________, è - per
ammissione del ricorrente medesimo (cfr. osservazioni del 16 agosto 2005, pag.
3) - l’unico ulteriore parente di sesso maschile domiciliato in Ticino in
possesso della licenza di condurre, motivo per cui è stato sentito nel corso
dell’istruttoria.
7.
__________ in particolare ha
dichiarato di non aver mai condotto la vettura della sorella __________, una VW
Golf targata __________ e a precisa domanda, intesa a sapere se la vettura
sopracitata appartenente a sua sorella __________ venisse utilizzata da
qualcuno all’infuori di lei e di suo figlio, ha inequivocabilmente risposto: “no,
di sicuro so che l’auto viene usata solo da loro, mia sorella e suo figlio”
(cfr. verbale del 14 luglio 2005, pag. 1 in fine, con sottolineatura nostra).
La testimonianza di __________ è
credibile in quanto, essendo domiciliato a __________ - come sua sorella e il
di lei figlio qui ricorrente - conosce bene la situazione, tant’è che dalle sue
affermazioni traspare certezza.
Le risposte del teste
sono inoltre state spontanee, chiare e non dettate da ostruzionismo alcuno nei
confronti dell’autorità, anche per il fatto che __________ - per evidenti
motivi - non è stato informato prima della sua audizione sulle ragioni della
convocazione presso la polizia (cfr. lettera di questa autorità del 13 giugno
2005, in fine).
Come teste avrebbe potuto
rifiutarsi di rispondere, ciò di cui è stato reso edotto (cfr. ibidem);
tuttavia egli non ha usufruito di tale facoltà con la conseguenza che egli era
tenuto a dire la verità.
In generale nulla vieta che una
persona sentita come teste possa diventare in seguito indiziata; nell’evenienza
concreta tuttavia tale circostanza non si è verificata e nemmeno sussistevano
seri indizi di colpevolezza tali da render necessaria un’altra procedura. In
tal senso non sono stati lesi i diritti specifici riconosciutigli dalla legge e
nemmeno quelli della difesa (cfr. PIQUEREZ,
Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 262 nota 1175).
Di conseguenza __________ non è
stato sentito in modo irrito come a torto sostiene l’insorgente (cfr.
osservazioni 16 agosto 2005, pag. 2 a metà), in quanto ciò presuppone che il
teste in un secondo tempo diventi lui stesso indiziato (cfr. RÜDY/DELNON
in: Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2003, nota 28 ad art. 307).
8.
Stando al ricorrente sembrerebbe
che in Italia risiedano altri parenti della signora __________, la quale non ha
fornito elementi utili a identificarli, tanto è vero che nella sua
dichiarazione del 10 agosto 2005, vedendo procedere l’istruttoria in
particolare con l’interrogatorio di suo fratello, ribadisce la sua intenzione “di
non rivelare l’identità o eventuali precisazioni sui parenti conducenti”;
essi non sono stati sentiti anche in funzione della testimonianza chiara di cui
al considerando precedente.
Del resto appare altamente
inverosimile che la vettura di __________, la quale ha affermato che “l’intera
giornata del 25 febbraio 2004 l’ho infatti trascorsa nella mia abitazione a __________”
(cfr. lettera dell’11 marzo 2004 alla Polizia comunale di Lugano), possa essere
giunta a Lugano senza essere stata guidata dall’unico parente di sesso maschile
domiciliato in Ticino e per di più residente al medesimo indirizzo. Ciò vale a
maggior ragione se si considera che né il ricorrente né la madre hanno mai
sostenuto - per avventura - aver ricevuto visite di parenti dall’Italia in quel
periodo, foss’anche in modo generico senza rivelarne l’identità.
9.
L’infrazione constatata
dall’agente non può essere il frutto della sua fantasia; questi, a differenza
del denunciato, non ha alcun interesse a dirsi sicuro di un fatto incerto o a
dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro,
di subire sanzioni penali e amministrative. Inoltre nell’evenienza concreta non
è dato di vedere come possa essersi sbagliato.
10.
Infine RI 1, che
sostiene di non aver commesso i fatti ascrittigli e addirittura di non essere stato
alla guida del veicolo quel giorno (cfr. ricorso, pag. 2), non ha neppure
tentato di spiegare dove si trovasse e cosa stesse facendo nel momento in cui
l’agente ha rilevato l’infrazione.
La totale mancanza di prove,
indizi o finanche spiegazioni atte a corroborare la versione dei fatti
sostenuta dal ricorrente, rendono le giustificazioni da lui addotte per nulla credibili.
Nulla induce in definitiva a
discostarsi dalla fattispecie ritenuta dall’autorità di primo grado.
11.
A ragione la Sezione
della circolazione ha quindi inflitto all’interessato una multa di fr. 100.-
prevista dall’OMD per questo genere d’infrazione.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr), commisurate
all’istruttoria laboriosa e al dispendio causato dall’atteggiamento ostruzionista
assunto dall’insorgente.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 31, 90 cifra 1 LCStr, 3
cpv. 1 ONC e 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 300.- e le spese di fr. 200.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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