30.2004.396
finestrini oscurati (vetri non sufficientemente trasparenti)
17 maggio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2004.396
Data decisione, Autorità:
17.05.2005, PRPEN
Titolo:
finestrini oscurati ( vetri non sufficientemente trasparenti )
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 29 LCSTR
art. 93 cf. 2 LCSTR
art. 71 cpv. 4 OETV
art. 219 OETV
Incarto
n.
30.2004.396/AMM
30617/207
Bellinzona
17
maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 dicembre 2004
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
30617/207 del 10 dicembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 10 gennaio
2004 (recte: 2005) presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 10 dicembre
2004 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “messo
in circolazione la vettura __________ avente i vetri laterali anteriori non
Considerandi
sufficientemente trasparenti”, circostanza accertata dalla polizia
cantonale il 10 novembre 2004 a __________;
che in applicazione della
pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 200.– oltre a una tassa di
giustizia di fr. 40.– e alle spese di fr. 20.–;
che RI 1 è insorta contro tale
decisione con un ricorso del 21 dicembre 2004, nel quale postula l'annullamento
della multa;
che in uno scritto del 10
gennaio 2004 (recte: 2005) la Sezione della circolazione dichiara di
astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura
penale;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione rimprovera alla multata di avere “messo in circolazione la
vettura __________ avente i vetri laterali anteriori non sufficientemente
trasparenti”;
che l'insorgente, dal canto
suo, si duole di avere in buona fede “acquistato un’automobile giudicata a
tutti gli effetti conforme alla legge e con un permesso di circolazione emesso
dal garage con l’avvallo evidentemente di Camorino” (v. osservazioni
allegate al ricorso);
che a sostegno delle sue tesi
l’interessata acclude al ricorso una dichiarazione 17 dicembre 2004 del
venditore, in cui si attesta che il veicolo è stato acquistato “già
provvisto di vetri anteriori oscurati da una pellicola adesiva” e che “tale
situazione si è verificata a causa di un disguido da parte nostra durante il controllo
del veicolo”, onde l’”assoluta buona fede” dell’acquirente (doc.
citato);
che in concreto nulla induce a
dubitare di quanto addotto dalla ricorrente e confermato dal venditore; né è
possibile affermare che il difetto fosse in qualche modo riconoscibile per la
multata;
che la polizia cantonale, per
altro verso, non è stata in grado di “stabilire se le modifiche attuate al
veicolo sono state eseguite prima o dopo il collaudo” (v. rapporto di
contro osservazioni del 17 novembre 2004);
che la Sezione della
circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio
della Pretura penale;
che in simili evenienze, non
ravvisandosi elementi suscettibili di imputare soggettivamente l’inosservanza alla
multata, si giustifica in definitiva di accogliere il ricorso, di annullare la
decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 29, 93 n. 2 LCS; 71
cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né
spese.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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