Lexipedia

Decisione

30.2004.396

finestrini oscurati (vetri non sufficientemente trasparenti)

17 maggio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

30.2004.396

Data decisione, Autorità:

17.05.2005, PRPEN

Titolo:

finestrini oscurati ( vetri non sufficientemente trasparenti )

COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO

art. 29 LCSTR

art. 93 cf. 2 LCSTR

art. 71 cpv. 4 OETV

art. 219 OETV

Incarto

n.

30.2004.396/AMM

30617/207

Bellinzona

17

maggio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura

Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 dicembre 2004

presentato da

RI 1

contro

la decisione n.

30617/207 del 10 dicembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione,

Camorino,

viste le osservazioni del 10 gennaio

2004 (recte: 2005) presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 10 dicembre

2004 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “messo

in circolazione la vettura __________ avente i vetri laterali anteriori non

Considerandi

sufficientemente trasparenti”, circostanza accertata dalla polizia

cantonale il 10 novembre 2004 a __________;

che in applicazione della

pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 200.– oltre a una tassa di

giustizia di fr. 40.– e alle spese di fr. 20.–;

che RI 1 è insorta contro tale

decisione con un ricorso del 21 dicembre 2004, nel quale postula l'annullamento

della multa;

che in uno scritto del 10

gennaio 2004 (recte: 2005) la Sezione della circolazione dichiara di

astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura

penale;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della

circolazione rimprovera alla multata di avere “messo in circolazione la

vettura __________ avente i vetri laterali anteriori non sufficientemente

trasparenti”;

che l'insorgente, dal canto

suo, si duole di avere in buona fede “acquistato un’automobile giudicata a

tutti gli effetti conforme alla legge e con un permesso di circolazione emesso

dal garage con l’avvallo evidentemente di Camorino” (v. osservazioni

allegate al ricorso);

che a sostegno delle sue tesi

l’interessata acclude al ricorso una dichiarazione 17 dicembre 2004 del

venditore, in cui si attesta che il veicolo è stato acquistato “già

provvisto di vetri anteriori oscurati da una pellicola adesiva” e che “tale

situazione si è verificata a causa di un disguido da parte nostra durante il controllo

del veicolo”, onde l’”assoluta buona fede” dell’acquirente (doc.

citato);

che in concreto nulla induce a

dubitare di quanto addotto dalla ricorrente e confermato dal venditore; né è

possibile affermare che il difetto fosse in qualche modo riconoscibile per la

multata;

che la polizia cantonale, per

altro verso, non è stata in grado di “stabilire se le modifiche attuate al

veicolo sono state eseguite prima o dopo il collaudo” (v. rapporto di

contro osservazioni del 17 novembre 2004);

che la Sezione della

circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio

della Pretura penale;

che in simili evenienze, non

ravvisandosi elementi suscettibili di imputare soggettivamente l’inosservanza alla

multata, si giustifica in definitiva di accogliere il ricorso, di annullare la

decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 29, 93 n. 2 LCS; 71

cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né

spese.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster