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Decisione

30.2004.398

cittadino straniero sprovvisto del permesso di svolgere un'altra attività lavorativa

12 aprile 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione dei permessi

e dell'immigrazione con decisione

26 novembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 130.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, per aver lavorato in qualità di

impiegata di ufficio, dal 1° febbraio 2004 al 31 marzo 2004, a favore della __________

AG - __________ sprovvista del permesso che le consentisse di svolgere detta

attività.

Fatti accertati in territorio

di Canobbio.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 29 cpv. 1 OLS, 45 RLaLPS-extra

CE/AELS.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

Eccepisce che era in attesa

della cittadinanza Svizzera e che non ha ricevuto alcuna indicazione che doveva

notificare il cambiamento alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione.

C. La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 29 cpv. 1 OLS

lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone.

Il permesso è rilasciato unicamente su preavviso dell’autorità cantonale

preposta al mercato del lavoro.

Le contravvenzioni al

regolamento della legge di applicazione alla LDDS e alle disposizioni in

materia di persone straniere sono perseguite dall’Ufficio giuridico della

Sezione dei permessi e immigrazione in applicazione dell’art. 23 cpv. 6 LDDS

(cfr. art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS).

3.

La ricorrente, residente

a __________ (GR), era in possesso di un permesso di dimora che le consentiva

di svolgere un’attività lucrativa nel Canton Ticino. Dalle sue dichiarazioni é

emerso che dal 1° febbraio 2004 al 31 marzo 2004 ha lavorato come impiegata di

ufficio senza disporre della relativa autorizzazione: infatti aveva unicamente

il permesso di svolgere l’attività lucrativa in qualità di commessa di vendita

(cfr. dichiarazione resa il 1° aprile 2004 nell’ambito della contravvenzione

alle prescrizioni di polizia degli stranieri).

Dal momento che anche il

cambiamento di professione presso lo stesso datore di lavoro, ai sensi

dell’art. 25 RLaLPS-extra CE/AELS, é soggetto al rilascio del permesso la

ricorrente ha commesso l’infrazione imputatale.

La giustificazione addotta

dalla ricorrente di non essere a conoscenza di dover disporre dell’autorizzazione

non può venir accolta; infatti per costante giurisprudenza l’ignoranza della

legge non é motivo di annullamento della sanzione pecuniaria inflittale.

4.

Nulla muta al riguardo

il fatto di aver ottenuto il 22 ottobre 2004, cioé parecchi mesi dopo

l’episodio rimproveratole, la cittadinanza svizzera.

Al momento dell’infrazione la

ricorrente era ancora cittadina straniera con permesso di dimora e di

conseguenza avrebbe dovuto chiedere la relativa autorizzazione per poter

cambiare la sua attività professionale.

5.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 29

cpv. 1 OLS, 45 RLaLPS-extra CE/AELS, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 10 dicembre 2004 inoltrato

da RI 1, __________ (GR) è respinto.

§ Di conseguenza, è

confermata la decisione n° __________ del 26 novembre 2004 emessa dalla Sezione

dei permessi e dell’immigrazione.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla

notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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