30.2004.398
cittadino straniero sprovvisto del permesso di svolgere un'altra attività lavorativa
12 aprile 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2004.398
Data decisione, Autorità:
12.04.2005, PRPEN
Titolo:
cittadino straniero sprovvisto del permesso di svolgere un'altra attività lavorativa
IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA
art. 23 cpv. 6 LDDS
art. 29 cpv. 1 OLS
Incarto
n.
30.2004.398/pg
04 1509/706
Bellinzona
12
aprile 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 10
dicembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n° __________ del 26 novembre 2004 emessa dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione dei permessi e dell’immigrazione,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione dei permessi
e dell'immigrazione con decisione
26 novembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 130.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, per aver lavorato in qualità di
impiegata di ufficio, dal 1° febbraio 2004 al 31 marzo 2004, a favore della __________
AG - __________ sprovvista del permesso che le consentisse di svolgere detta
attività.
Fatti accertati in territorio
di Canobbio.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 29 cpv. 1 OLS, 45 RLaLPS-extra
CE/AELS.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Eccepisce che era in attesa
della cittadinanza Svizzera e che non ha ricevuto alcuna indicazione che doveva
notificare il cambiamento alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione.
C. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 29 cpv. 1 OLS
lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone.
Il permesso è rilasciato unicamente su preavviso dell’autorità cantonale
preposta al mercato del lavoro.
Le contravvenzioni al
regolamento della legge di applicazione alla LDDS e alle disposizioni in
materia di persone straniere sono perseguite dall’Ufficio giuridico della
Sezione dei permessi e immigrazione in applicazione dell’art. 23 cpv. 6 LDDS
(cfr. art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS).
3.
La ricorrente, residente
a __________ (GR), era in possesso di un permesso di dimora che le consentiva
di svolgere un’attività lucrativa nel Canton Ticino. Dalle sue dichiarazioni é
emerso che dal 1° febbraio 2004 al 31 marzo 2004 ha lavorato come impiegata di
ufficio senza disporre della relativa autorizzazione: infatti aveva unicamente
il permesso di svolgere l’attività lucrativa in qualità di commessa di vendita
(cfr. dichiarazione resa il 1° aprile 2004 nell’ambito della contravvenzione
alle prescrizioni di polizia degli stranieri).
Dal momento che anche il
cambiamento di professione presso lo stesso datore di lavoro, ai sensi
dell’art. 25 RLaLPS-extra CE/AELS, é soggetto al rilascio del permesso la
ricorrente ha commesso l’infrazione imputatale.
La giustificazione addotta
dalla ricorrente di non essere a conoscenza di dover disporre dell’autorizzazione
non può venir accolta; infatti per costante giurisprudenza l’ignoranza della
legge non é motivo di annullamento della sanzione pecuniaria inflittale.
4.
Nulla muta al riguardo
il fatto di aver ottenuto il 22 ottobre 2004, cioé parecchi mesi dopo
l’episodio rimproveratole, la cittadinanza svizzera.
Al momento dell’infrazione la
ricorrente era ancora cittadina straniera con permesso di dimora e di
conseguenza avrebbe dovuto chiedere la relativa autorizzazione per poter
cambiare la sua attività professionale.
5.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 29
cpv. 1 OLS, 45 RLaLPS-extra CE/AELS, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 10 dicembre 2004 inoltrato
da RI 1, __________ (GR) è respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la decisione n° __________ del 26 novembre 2004 emessa dalla Sezione
dei permessi e dell’immigrazione.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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