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30.2004.40

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28 dicembre 2005Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I pag. 3).

7. Con

sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa E. SA (H 308/ 03, consid. 3.2) il

Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla legittimità

della ripresa di spese forfetarie effettuata dalla Cassa, ha affermato che “(…)

con l’ausilio di programmi informatici è del tutto agevole dimostrare le spese

effettivamente sostenute dai dipendenti. Non risponde per contro a questi

criteri l’elencazione contabile stereotipa a titolo di spese di importi

prefissati di valore costante (cfr. ad esempio, tra tante, le cartelle stipendi

2002 riferite a R.F., O.M. e S.P., da cui risulta per tutti da gennaio a

dicembre un rimborso spese di fr. 350.- al mese).”.

Il TFA ha tutelato la

decisione dell’amministrazione di riprendere i salari, siccome “(…) l’insorgente

non ha prodotto alcun giustificativo a dimostrazione che i dipendenti avessero

effettivamente sostenuto tali spese, non potendosi infatti ritenere tali –

contrariamente a quanto sostiene la E. SA – i soli conteggi contabili dei

singoli dipendenti prodotti in corso di causa, ma privi di qualsivoglia

riscontro oggettivo.”.

Infine, la nostra

Massima istanza ha sottolineato come l’onere probatorio delle pezze

giustificanti le spese forfetarie sostenute spettasse alla ricorrente (art. 8

CC), poiché un semplice rinvio alle stesse, senza produrle, non può essere

ritenuto sufficiente per stralciarle dal salario determinante (consid. 3.3).

Diversamente, ed

apparentemente in maniera contraddittoria, nella susseguente sentenza dell’11

gennaio 2005 (H 257/03, consid. 6 anch'essa redatta da un giudice supplente di

lingua italiana) l’Alta Corte ha ammesso che per una ditta la cui attività

consiste nell’organizzazione di viaggi in torpedone e trasporto merci,

deve essere considerato provato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che gli autisti devono

sopportare spese supplementari, non sussumibili quale usuale consumo di salario

e che quindi sono rimborsabili. È infatti notorio che un autista, soprattutto

se supera i confini nazionali e quindi percorre lunghe distanze, deve dormire

regolarmente lontano da casa, mangiare al ristorante, ecc., ciò che comporta

evidentemente costi supplementari, non paragonabili per entità a quelli assunti

per i pasti a casa o sul luogo di lavoro rispettivamente a quelli relativi allo

spostamento dal luogo di lavoro a quello di domicilio. Inoltre il luogo di

lavoro muta in continuazione e quindi le spese supplementari insorgono con una

certa frequenza (KÄSER, op. cit., pag. 163 seg.). In tali circostanze, un

rimborso spese - non solo per pasti e spese per telefonate - si rivela essere

di principio giustificato.

Il TFA ha tratto la

medesima conclusione per l’attività di acquisizione di clientela e di

verifica dei luoghi di villeggiatura, dovendo il lavoratore svolgere la

propria attività in luoghi sempre differenti, ciò che lo costringe a sopportare

non solo costi di viaggio, per vitto e alloggio fuori casa, bensì anche spese

di rappresentanza per conto del datore di lavoro (KÄSER, op. cit., pag. 165).

Il Tribunale federale

ha poi rimproverato alla Cassa di non aver accertato i fatti in maniera

completa, avendo essa omesso di assumere le prove necessarie per accertare se

gli importi forfetari corrispondevano a spese effettivamente sopportate dal

datore di lavoro, facendo quindi ricadere su di essa l’incombenza della

valutazione delle spese (RCC 1990 pag. 41). In effetti, per autisti, artisti,

fotografi, giornalisti e rappresentanti di commercio, il cui luogo di lavoro

cambia continuamente, il rimborso forfetario è ammesso (KÄSER, op. cit., pag.

165), apparendo in realtà difficile e dispendioso tenere un regolare conteggio

di tutte le spese generali insorte durante un viaggio, soprattutto se i viaggi

sono effettuati frequentemente (e ciò nonostante i sussidi informatici

considerati nella sentenza 10 dicembre 2004, H 308/03). Data la professione

d’autista svolta dal dipendente della ricorrente e l’esistenza di rimborsi

spese forfetari che non sono stati comprovati mediante pezze giustificative, la

Cassa avrebbe dunque dovuto ugualmente chiedere alla società di produrre dei

documenti giustificanti i costi sopportati e, qualora non ne esistessero,

avrebbe dovuto fissare personalmente l’ammontare delle spese di rappresentanza

e di trasferta, alfine di determinare l’importo del salario che andava

eventualmente ripreso al lavoratore e calcolare poi su di esso i contributi

paritetici non versati. L’incarto è quindi stato retrocesso alla Cassa per

l’esecuzione di questi incombenti (consid. 7).

8. Ripresa

delle spese generali

La Cassa CO 1 ha

ripreso a __________ l'importo

annuo di Fr. 12'000.-

(corrispondente a Fr. 1'000.-

al mese) ed a __________ Fr. 4'400.-

(Fr. 400.- mensili dal febbraio 2000) per spese generali rimborsate loro

forfetariamente dal datore di lavoro. A dire dell'Amministrazione, queste spese non sarebbero state sufficientemente

giustificate ai fini della LAVS, per cui dovrebbero essere considerate salario

determinante sul quale tanto il datore di lavoro quanto la persona dipendente

sono chiamati a pagare i contributi sociali.

Dal canto suo, già in sede di revisione

e d'opposizione l'insorgente ha prodotto alla convenuta una lista elencante gli

spostamenti e gli incontri avuti nel 2002 da __________ con clienti, fornitori

e partner contrattuali in Svizzera ed all'estero (doc. XI/3). Vi sono

dettagliatamente menzionate, settimana per settimana, le trasferte effettuate

dal direttore per visitare i suoi clienti, ovvero sono stati indicati i nomi dei

clienti e le località raggiunte.

9. Come

detto già in sede di revisione da parte della Cassa e successivamente pure con

l'introduzione dell'opposizione alla medesima autorità (doc.

XI/1), la ditta ha prodotto la lista degli spostamenti per giustificare che

nella sua attività di direttore __________ ha dovuto sopportare diverse spese di

rappresentanza quali il pagamento di caffè, aperitivi, pranzi e cene offerti ai

propri numerosi clienti. Seppure le pezze giustificative agli atti (doc. XI/4) per

caffè e cene varie si riferiscano all'anno 2004 e non quindi al periodo in esame, questo TCA ritiene come comprovato, con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che

anche negli anni 1999-2002 __________, nella sua carica di direttore della

società, abbia dovuto sopportare simili spese di rappresentanza stante

l'analogia delle prestazioni svolte per la società.

Pertanto, si può

concludere che la ripresa di Fr. 500.- al mese effettuata dalla Cassa nei

confronti del citato dipendente vada annullata, poiché le spese, di carattere professionale

sono state dimostrate ma non quantificate. Tuttavia, non essendo dimostrata in

questa sede la loro entità, la decisione impugnata - su questo punto - va

annullata e gli atti rinviati alla Cassa per il necessario accertamento.

10. Discorso

diverso va fatto invece per la ripresa di Fr. 400.- eseguita nei confronti di __________.

Malgrado la ricorrente abbia sostenuto che l'attività di quest'ultimo

fosse simile a quella del direttore, per cui anche al primo andrebbero

riconosciute le medesime necessità di sopportare delle spese di rappresentanza,

tuttavia la ditta non ha prodotto alla Cassa nessun tipo di giustificativo in

questo senso. Agli atti non v'è

nemmeno una lista dei clienti incontrati dal precitato dipendente, che potrebbe

giustificare la presa a carico da parte del dipendente di bevande e/o pranzi offerte

ai propri clienti quali spese di rappresentanza.

A ragione dunque la

convenuta ha ritenuto che le spese sopportate dal collaboratore non sono state

sufficientemente comprovate, respingendo conseguentemente l'opposizione.

11. La

ricorrente lamenta inoltre una violazione della sua buona fede, ritenuto come

la Cassa CO 1 le abbia spiegato l'iter da seguire per ottenere il

riconoscimento del rimborso di spese professionali per i propri dipendenti

soltanto a fine 2002 con validità dal 1° gennaio 2003, mentre l'Amministrazione stessa avrebbe proceduto,

nel 2004, ad applicare questo nuovo metodo anche ad un periodo antecedente

(1999-2002). L'insorgente

invoca dunque un improvviso cambio di prassi a suo danno.

Il diritto alla

protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico

svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della

Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei

confronti dell'Autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni,

egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della

stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare

nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro

comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che

l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così,

un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a

consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01).

Le condizioni per

tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della

legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione

erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta

nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il

cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento

legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli

abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36

consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133

pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la

cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e

sentenze ivi citate).

La buona fede

derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire

dell'Amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi

la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve

verificare se l'Amministrazione ha formulato una promessa o creato

un'aspettativa in modo contrario alla legge.

Nel caso in questione,

si è in presenza di una decisione amministrativa resa il 9 marzo 2004 sulla

scorta di un rapporto di revisione allestito da un ispettore della Cassa CO 1.

Su tale base, quest'ultima ha fissato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti

dal datore di lavoro. Accogliendo parzialmente l'opposizione formulata dalla società, il 19 aprile 2004 la Cassa ha

emanato una nuova decisione formale ed un nuovo rapporto di revisione.

L'impugnato controllo dei datori di

lavoro effettuato dalla Cassa CO 1 sulla SA in disamina costituisce in realtà

la prima revisione a cui l'interessata è stata sottoposta in qualità di

datrice di lavoro. L'obbligo, per una Cassa, di procedere al controllo di un

datore di lavoro si presenta ogni quattro anni (art. 162 OAVS). Per prassi, la

Cassa CO 1 esegue queste revisioni soltanto quando i salari versati ai

dipendenti raggiungono l'ammontare di Fr. 200'000.-. Ecco il motivo per cui,

negli anni precedenti, la ricorrente non è mai stata oggetto di una revisione.

Ciò stante, l'insorgente non è dunque legittimata ad invocare il rispetto della

buona fede, poiché in precedenza non v'è stata alcuna altra decisione di una

Cassa di compensazione che possa averla indotta in errore facendole credere di

avere ammesso e concesso un rimborso spese forfetario (di Fr. 400.-

rispettivamente di Fr. 500.- al mese) senza necessità di comprovarlo con pezze

giustificative.

Non si può inoltre

sostenere che la Cassa abbia illecitamente cambiato la propria prassi in materia

di rimborsi spese forfetari. Va infatti ricordato che la prima sentenza resa

dal Tribunale federale delle assicurazioni in merito all'obbligo per il datore di lavoro ed il

salariato di comprovare le spese rimborsate forfetariamente mediante pezze

giustificative risale addirittura al 1960, ed è stata successivamente

confermata a più riprese (cfr. consid. 5). Con l'emissione, a fine anno

2002 e con validità dal 1° gennaio 2003, da parte della Cassa CO 1 a tutte le

società con sede in Ticino di una Circolare sulle modalità di prelievo dei

contributi sociali, la convenuta ha semplicemente voluto ricordare ai datori di

lavoro la propria prassi già da tempo in uso, che riprende semplicemente

le regole giurisprudenziali sopra esposte.

Pertanto, non v'è stato nessun

cambiamento del modo d'eseguire le revisioni dei datori di lavoro da parte

della Cassa di compensazione. Essa ha unicamente voluto ricordare agli

interessati che dovevano continuare a seguire e rispettare la prassi allora

vigente. La buona fede della ricorrente non può quindi essere riconosciuta e la

decisione va confermata.

12. Ripresa

della partecipazione al costo della pigione di __________

Quali altre spese

generali non giustificate e quindi considerate quale salario determinante, l'Amministrazione ha ripreso l'ammontare fisso di Fr. 500.- mensili (pari

a Fr. 6'000 annui) che l'insorgente

rimborsava a __________ a titolo di controprestazione per la messa a

disposizione della ditta di un ufficio allestito presso l'abitazione del dipendente. A comprova dell'esistenza dell'avvenuta trasformazione di un locale d'abitazione in ufficio, la società ha prodotto al TCA una fotografia raffigurante l'ufficio in disamina (doc. I).

Per quanto concerne

l'importo versato mensilmente dal datore di lavoro al conduttore suo dipendente,

occorre rilevare che Hanspeter Käser, in Unterstellung und Beitragswesen in der

obligatorischen AHV, Ed. Stämpfli, Berna, 1996, pag 164 si è così espresso:

" (…)

Auslagen für die Benutzung besonderer

Arbeitsräumlichkeiten:

Diese Regelung wird i.d.R. von Arbeitnehmern angerufen,

welche geltend machen, einen Teil der privaten Wohnung für berufliche Zwecke

reservieren zu müssen. In der Folge werden regelmässig Mietzinsanteile als

Gewinnungskosten deklariert. Als Arbeitsräumlichkeiten im Sinne der Vorschrift

können jedoch nur solche in Frage kommen, welche ausschliesslich für berufliche

Zwecke benutzt werden und wo auch die Notwendigkeit für eine derartige

Benutzung besteht, z. B. im Falle von Arbeitnehmern im Aussendienst, welche nur

zur periodischen Berichterstattung bzw. zur Entgegennahme von Direktiven und

zur Instruktion beim Arbeitgeber sind. Derartige Verhältnisse sind mit den modernen

Kommunikationsmöglichkeiten zunehmend anzutreffen. (…).".

Visto quanto precede,

dunque, occorre concludere che, di principio, la pigione pagata dal datore di

lavoro al proprio dipendente per l'utilizzo da parte del lavoratore

dell'ufficio realizzato nella sua abitazione e del quale egli si serve

unicamente a fini professionali, deve essere considerata una spesa

professionale e non può di conseguenza essere assoggettata dalla Cassa al

prelievo dei contributi sociali.

Nella fattispecie,

tuttavia, non vi è agli atti nessun documento attestante gli accordi intervenuti

fra le parti in merito né al principio stesso di attribuire una parte della

propria abitazione ad ufficio da utilizzare per scopi professionali, né tanto

meno all'ammontare effettivo della pigione che RI 1 riconosce al proprio

collaboratore e direttore __________ per l'utilizzo fatto da quest'ultimo a

fini esclusivamente professionali dell'ufficio sito nella sua abitazione. Al

riguardo, infatti, risulta unicamente l'affermazione ricorsuale secondo la

quale "la società gli ha da sempre rimborsato fr. 500.- mensili quale

contributo pigione" (doc. I). Soltanto dalla contabilità della ditta

emerge un rimborso spese di Fr. 500.- a titolo di "stipendio" nel

conto "Costi Rappresentanza" (doc. 2).

Pendente causa, il TCA ha direttamente interpellato __________

al fine di conoscere esattamente l'utilizzo di questo ufficio (doc. XI). L'interessato ha precisato di disporne "regolarmente per

ragioni professionali, senza però ricevere clienti o fornitori." (doc.

XVI: risposta n. 6), dai quali egli si reca invece giornalmente (doc. XVI:

risposta n. 5), mentre l'amministratrice

unica della società non ne fa praticamente alcun uso (doc. XVI: risposta n. 7).

Egli dispone ed utilizza comunque un ufficio presso la ditta a __________ (doc.

XVI: risposta n. 5). Ora, d'un

canto va considerata l'assenza

"fisica" dalla ditta, molto frequente – come dimostrano i 30'000 km annui -, del direttore della società

che, nelle sue quotidiane visite ai clienti e fornitori, addirittura si recava

spesso in Svizzera interna. D'altro

canto, non va dimenticata la circostanza secondo cui egli dispone pure di un

ufficio in ditta, a __________. Ne deriva quindi che resta difficile ammettere

le allegazioni secondo le quali spesso, alla sera e nei fine settimana, il

dipendente lavorerebbe a casa.

Va inoltre evidenziato

che è soltanto in sede di osservazioni davanti alla scrivente Corte che la SA

ha prodotto un'unica prova –

non di certo decisiva - a sostegno della propria tesi. Ne discende che in

mancanza di elementi certi attestanti la concreta messa a disposizione da parte

del dipendente del citato spazio per ragioni professionali (all'uopo non basta

la sola fotografia o l'indicazione dell'esistenza di un collegamento telefonico), si giustifica di far

sopportare alla ricorrente le conseguenze della sua passività. Quest'ultima ha infatti avuto sufficiente tempo

ed occasioni per cercare di giustificare in modo più sostanzioso la propria

allegazione (in sede di revisione, opposizione e ricorso). Infine, neppure con

l'istruttoria esperita dal TCA presso l'interessato si è potuto arrivare ad ammettere il rimborso, da parte

della ricorrente al suo direttore, di una quota del costo della locazione di quest'ultimo.

La ripresa operata

dalla Cassa va dunque confermata.

13. Ripresa

della partecipazione al costo della pigione di __________

Come visto (cfr.

consid. 5), giusta l’art. 7 OAVS sono esclusi dal salario determinante per il

calcolo dei contributi i rimborsi delle spese sostenute. Questa norma fornisce

un elenco non esaustivo dei differenti elementi del salario

determinante. Secondo questa lista, fanno anche parte del salario determinante

le prestazioni in natura regolari (art. 7 lett. f OAVS). Le prestazioni

in natura occasionali non fanno invece parte del salario determinante

(RCC 1978 pag. 518). La giurisprudenza parifica a prestazioni occasionali i

vantaggi finanziari di poca importanza derivanti dal campo di attività del

datore di lavoro (per esempio i prestiti ipotecari accordati ad un interesse di

favore da parte di una banca, le facilitazioni d'acquisto, i servizi forniti a prezzi ridotti, le sovvenzioni per

alloggi). Essi non fanno parte del salario determinante se non superano le

proporzioni usuali e sono in un rapporto ragionevole, che escluda l'intenzione di frodare la legge, con la

retribuzione del lavoro vera e propria (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentare des articles

1 à 16 de la LAVS, 1997, N. 49 ad art. 5 LAVS, pag. 164; N.

2049 DSD).

L'OAVS distingue tra vitto e alloggio (art.

11) ed il reddito in natura d'altra

specie (art. 13 OAVS). Il N. 2058 DSD elenca le prestazioni del datore di

lavoro che, se assegnate regolarmente, sono considerate reddito in natura d'altra specie, fra cui: a) assegnazione di

un'abitazione gratuita

unicamente per il salariato o per tutta la famiglia; b) vestiario e calzature;

c) consegna di una vettura di servizio per uso privato. Il valore di tali

redditi in natura deve essere stimato di caso in caso dalla Cassa di

compensazione (N. 2059 DSD).

In una decisione del

13 dicembre 1982, pubblicata in RCC 1983 pag. 515, il TFA ha stabilito che l'affitto pagato dal datore di lavoro per un

appartamento messo a disposizione di uno dei suoi salariati è un elemento del

salario determinante. L'Alta Corte ha in particolare indicato:

" (…) Les premiers juges ont retenu

que la valeur de l'appartement en cause constituait un revenu d'un autre genre au sens de l'article 13 RAVS car, selon

eux, l'article 11 de ce règlement présuppose que le travailleur soit logé dans

l'entreprise de son patron.

Pour sa part, le recourant fait

valoir qu'une telle exigence n'est pas expressément prévue par la loi et en

déduit que les cotisations litigieuses doivent être calculées conformément au

taux forfaitaire prescrit par cette dernière disposition.

Cette argumentation n'est pas

soutenable. On relèvera en particulier, en faveur de l'interprétation de

l'autorité inférieure, que le titre marginal de la règle en question parle de

«logement dans les entreprises non agricoles » et que le texte allemand

correspondant comprend le mot «Unterkunft». D'autre part, le montant de

l'estimation des prestations considérées, 15 francs par jour, est relativement

modeste. Rapproché de l'article 5, 2e alinéa,

LAVS, qui impose

d'englober dans le salaire déterminant le revenu en nature - ce qui implique

qu'il le soit dans sa totalité - un tel fait autorise à penser que le

législateur n'a voulu viser ici que les seules prestations fournies directement

par l'employeur, au sein même de son entreprise ou de sa communauté domestique.

Or, en l'espèce, la situation est tout autre. L'employée a la jouissance d'un

appartement de la même façon que si elle en était elle-même locataire, et il

n'est pas allégué que les rapports de travail nécessitent qu'elle soit logée

par les soins de son patron. Dans la mesure où l'avantage concédé constitue

indiscutablement une part de sa rémunération, il n'y a aucune raison de ne pas

arrêter les cotisations dues sur la base de la valeur effective dudit avantage.

A cet égard, le cas ne diffère guère de celui où l'employeur met à disposition

du salarié un logement moyennant versement d'un loyer dont le montant doit être

déduit du revenu en espèces. Or, en pareille hypothèse, les cotisations

paritaires sont perçues, sous réserve d'une fraude à la loi, sur le montant de

ce loyer (RCC 1966, p. 31). La décision attaquée est dès lors bien fondée de ce

chef. Quant à l'affirmation selon laquelle l'employée effectue divers travaux à

domicile pour le compte de son patron, elle n'est étayée par aucune pièce du

dossier. Le cas échéant, toutefois, cela ne signifierait pas encore que la

valeur économique de l'appartement s'en trouve diminuée d'autant. (…)." (sottolineature della redattrice).

Nell'evenienza concreta, è incontestato che nel

1999 __________ abitasse in un appartamentino di 1.5 locali a Berna. Ciò

significa che era la figlia del direttore della società ricorrente ad

utilizzare l'appartamento di

Berna a scopo abitativo (doc. XI/8), il cui canone di locazione era però

praticamente pagato dal datore di lavoro del papà (Fr. 500.- di contributo mensile

su un canone effettivo di Fr. 647.-, aumentato dal mese di novembre 1999 a Fr.

657.-, doc. 3). Se è vero che la conduttrice dell'appartamento si era impegnata a metterlo a disposizione dei clienti

di RI 1 ed a fungere come punto di riferimento per la Svizzera interna pubblicizzando

pure sui cataloghi il suo indirizzo postale ed il suo numero di telefono (doc.

XI/7), è anche vero che l'ente locato era la dimora propria di __________, di

professione avvocato con attività svolta nel Canton Berna. L'appartamento in

questione costituiva quindi solo un punto di recapito e la figlia del direttore

beneficiava evidentemente della precedenza sui terzi nel diritto di utilizzare l'appartamento da essa stessa locato. È

difficile credere che altre persone, in particolare clienti della ditta,

facessero capo a questo spazio abitativo di __________. Ciò può essere al

limite avvenuto saltuariamente, ma non con una sufficiente regolarità tale da

giustificare l'elevato

contributo finanziario versatole mensilmente dalla ricorrente, che raggiunge

quasi la totalità del costo stesso della locazione. La ricorrente non ha

comunque comprovato l'utilizzo così voluto dell'appartamento mediante, ad

esempio, produzione di una lista di clienti contattati presso quegli spazi.

Tale prova, semplice e facilmente esperibile, non è stata portata in sede

amministrativa come imponeva l'obbligo di collaborazione fatto alla ricorrente RI

1.

A non averne dubbio,

dunque, l'indennità mensile

versata alla dipendente costituisce un vantaggio per l'assicurata e va quindi considerata come parte integrante del

salario. Infatti, la sola messa a disposizione di terzi del proprio indirizzo a

scopo promozionale e pubblicitario non giustifica, a mente di questa Corte, una

controprestazione di addirittura Fr. 500.- al mese.

Da quanto precede

discende che il versamento da parte dell'insorgente a __________ di un contributo regolare a copertura

del canone locativo configura l'ipotesi dell'assegnazione

di un'abitazione (e non di un

ufficio) a titolo (praticamente) gratuito ad un suo salariato (nel 1999 __________

ha ricevuto uno stipendio netto di Fr. 5'000.-, doc. 1). Questa prestazione, come tale (art. 13 OAVS),

costituisce un reddito in natura d'altra specie e va inclusa nel salario determinante dell'interessata e dunque assoggettata al

prelievo dei contributi sociali.

Alla luce delle

considerazioni esposte, la lamentela della ditta va respinta. Su questo punto

la decisione merita pertanto conferma.

14. Utilizzo

per scopi privati del veicolo aziendale

La ricorrente sostiene

infine che la vettura Alfa Romeo acquistata il 1° gennaio 1997 (doc. XI/5) sia

essenzialmente servita a __________ per spostamenti di carattere professionale.

Già in sede d'opposizione essa

ha prodotto una lista degli spostamenti effettuati dal suo direttore nel

periodo 1999-2002 (doc. XI/6), indicante il nome dei clienti visitati (in

Svizzera e all'estero) ed i

chilometri percorsi per ogni viaggio e annualmente.

Come visto, per l'art.

13 OAVS le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso,

dalla Cassa di compensazione (N. 2059 DSD).

È considerato reddito

in natura la consegna di una vettura a scopo privato (N. 2058 DSD).

Si tratta quindi di

stabilire se la stima effettuata dalla Cassa si situa nel potere

d'apprezzamento dell'amministrazione oppure se va considerata come arbitraria

(cfr. anche RCC 1991 pag. 41 segg.).

Ora, per quanto

concerne l'eventuale utilizzo

del medesimo veicolo anche per spostamenti di carattere personale, il TCA ha direttamente interpellato l'assicurato al fine di sapere come egli si

spostava dalla sua abitazione di Lugano al luogo di lavoro (doc. XI). Questo

Tribunale ha potuto accertare che negli anni 1999-2002 l'interessato non possedeva una vettura

privata, ma per i suoi spostamenti nel tempo libero di tanto in tanto faceva capo

alla vettura di terzi (doc. XVI: risposta n. 8), e raramente della vettura

della ditta, che invece utilizzava per recarsi al luogo di lavoro (doc. XVI:

risposta n. 9).

La ripresa di Fr. 2'400.- annui effettuata dalla Cassa va

dunque stralciata dal totale.

Su questo punto il

ricorso va pertanto accolto.

15. In

esisto alle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto ai

sensi dei considerandi. Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere

annullata e l'incarto rinviato all'Amministrazione per i suoi incombenti.

A __________, quale

parte interessata e direttamente interpellata dal TCA, va trasmessa copia della presente sentenza (cfr. anche STFA del 2

maggio 2005, H 14/04).

Alla ditta ricorrente,

parzialmente vincente in causa e rappresentata da un patrocinatore legale,

vanno assegnate ripetibili ridotte (art. 61 lett. g LPGA).

16. La

ricorrente chiede infine l'audizione di __________ ed il sopralluogo presso l'abitazione del medesimo (doc. V).

Il TCA rileva che l'audizione richiesta

può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito,

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Lo stesso vale per

la richiesta di sopralluogo. Dando infatti ragione alla ricorrente e rinviando gli

atti all'autorità di prima istanza per ulteriori accertamenti (fra i quali l'obbligo

di sentire il teste indicato, cfr. consid. 16), in questo senso non è più necessario

tenere conto dei mezzi di prova offerti dall'insorgente, seppure in modo

tempestivo (STFA del 20 settembre 2005 nella causa N.B. e D. SA, consid. 3.3.2,

Incc. H 231/04 e H 233/04). L'audizione in questa sede di __________ non

porterebbe novità al costrutto probatorio, come non potrebbe aiutare il

richiesto sopralluogo alla luce dell'esistente fotografia.

17. Nella

misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal

diritto federale, è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle

Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

Per quanto il presente

giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per

assegni familiari - che attengono al diritto cantonale -, non vi è controllo

giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante

ricorso di diritto amministrativo (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimenti);

pertanto, il giudizio cantonale è definitivo.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e l'incarto rinviato

all'Amministrazione, affinché proceda conformemente ai considerandi.

Considerandi

2.

Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO 1 di __________

rifonderà alla ricorrente Fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa).

3.

Nella

misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni

familiari, la presente decisione è definitiva.

4.

Per

quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene

comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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