30.2004.40
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28 dicembre 2005Italiano37 min
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Numero d'incarto:
30.2004.40
Data decisione, Autorità:
28.12.2005, TCA
Titolo:
Ripresa di rimborsi spese.Spese di rappresentanza rese verosimili ma non quantificate: spetta alla Cassa farlo.La revisione della SA è la prima,perciò la sua buona fede non è tutelata.Necessità ufficio in casa propria non comprovata.Prestazione in natura (appartamento).Uso privato dell'auto della SA
BUONA FEDE
REDDITO IN NATURA D'ALTRA SPECIE
RIPRESA SALARIALE DI RIMBORSI SPESE CONCESSI AI DIPENDENTI
USO PRIVATO DELL'AUTOMOBILE DELLA DITTA
art. 9 COST
art. 5 cpv. 2 LAVS
let. g LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 7 let. f OAVS
art. 9 OAVS
art. 13 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2004.40
TB
Lugano
28 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 aprile
2004 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Nell’ambito
del controllo dei conteggi dei salari (art. 162 segg. OAVS) relativi al periodo
1° gennaio 1999-31 dicembre 2002 eseguito il 12 gennaio 2004, la Cassa CO 1 di __________
ha effettuato delle riprese nei confronti della SA RI 1 di __________, affiliata
come datrice di lavoro. A seguito dell'opposizione della ditta, il 19 aprile 2004 (doc. H1) la Cassa ha emanato
una decisione su opposizione con cui ha annullato il primo rapporto sul
controllo dei datori di lavoro e l'ha sostituito con una ripresa di Fr. 80'200. dalla quale è stato stornato l'importo di Fr. 4'602.-,
per ottenere una ripresa complessiva di Fr. 75'598.-.
B. Su
questo importo, composto di provvigioni, reddito in natura d'altra specie (Fr. 6'000.-), spese di trasferta con veicolo privato (Fr. 9'600.-) e di spese generali forfetarie non
giustificate (Fr. 54'400.-) -
ma rimborsate ugualmente ai suoi dipendenti - sul quale non sono stati
prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF, mediante una seconda tassazione
d'ufficio del 19 aprile 2004 (doc. H3) la Cassa di compensazione ha rifissato in
Fr. 13'165,70 i contributi
paritetici dovuti dal datore di lavoro per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002.
C. Il
19 maggio 2004 (doc. I) la ditta RI 1, per il tramite dell'avv. RA 1, , ha formulato ricorso contro la
predetta decisione su opposizione della Cassa, chiedendo di annullarla e ribadendo
le argomentazioni esposte con l'opposizione. Per le spese generali (di rappresentanza e per l'ufficio), vi sarebbe stato da parte dell'Amministrazione un cambiamento di prassi,
annunciato a fine 2002 con validità dal 2003, ma che invece sarebbe già stato illecitamente
adottato per gli anni oggetto della ripresa (1999-2002) scontrandosi dunque con
la buona fede della società, la quale non poteva sapere, prima del tempo, che era
tenuta a comprovare le spese sopportate dai dipendenti. Comunque, le visite di __________
e di __________ ai clienti, ai fornitori ed ai partner contrattuali in
Svizzera, Italia, Germania, Francia e Spagna giustificherebbero le spese
sopportate rimborsate loro forfetariamente. Quanto all'uso privato della vettura aziendale da parte
di __________ ripreso dalla Cassa nella misura di Fr. 200.- al mese, l'insorgente
osserva che dati i numerosi chilometri percorsi per la sua attività in diversi
Paesi europei ed in Svizzera, l'utilizzo privato sarebbe al massimo pari a
poche centinaia di chilometri all'anno e quindi trascurabile. Anche il rimborso
di Fr. 500.- al mese per il locale adibito ad ufficio all'interno dell'appartamento
in uso come abitazione privata sarebbe più che giustificato dall'attività di
direttore svolta da __________ la sera e nei week-end. Da ultimo, l'insorgente
contesta la ripresa di Fr. 500.- avvenuta nel 1999 per reddito in natura d'altra
specie, argomentando che si tratterebbe di un contributo versato dalla SA per
la messa a disposizione a Berna dell'appartamento di __________ quale recapito (telefonico
e postale, ma anche luogo d'incontro con clienti) della società in Svizzera
interna.
D. Con
risposta di causa del 2 giugno 2005 (doc. III) la Cassa ha proposto la
reiezione del ricorso. L'Amministrazione
ha ribadito che accanto alle spese effettive rimborsate separatamente dal
datore di lavoro a __________ ed a __________, le altre indennità forfetarie
versate loro (a __________: Fr. 1'000.- al mese, a __________: Fr. 400.- al mese dal febbraio 2000) non
sarebbero invece state giustificate. Anche l'allestimento di un ufficio in un'abitazione privata ed il totale (per __________ a Berna),
rispettivamente parziale (per il papà __________ a Lugano), rimborso della
locazione da parte del datore di lavoro ai conduttori non sarebbe suffragato da
nessuna necessità oggettiva e professionale, né tanto meno da deduzioni a
livello fiscale. Peraltro, la Cassa non avrebbe eseguito un cambio di prassi,
trattandosi del primo controllo a cui sottoponeva la società insorgente. Inoltre,
dato che __________ non possedeva un veicolo privato e che il tragitto
domicilio-posto di lavoro deve essere considerato salario (art. 9 cpv. 2 OAVS),
l'utilizzo dell'automobile della ditta a scopo privato è
stato ripreso soltanto nella misura di Fr. 200.- al mese, corrispondente ai 2/7
dei costi del veicolo.
Il 14 giugno 2004
(doc. V) la ricorrente ha contestato che le spese generali rimborsate a __________
ed a __________ non fossero state giustificate. Essa ha inoltre documentato l'esistenza dell'ufficio al domicilio del suo dipendente con una fotografia e segnalando
la presenza di un allacciamento telefonico. Anche il versamento mensile di Fr.
500.- per l'appartamento di
Berna sarebbe giustificato dalla sua messa a disposizione come ufficio quale
controprestazione.
L'Amministrazione ha replicato che non vi
sarebbe la prova che entrambi questi spazi siano stati adibiti ad ufficio (doc.
VII), mentre la ricorrente ha smentito dette affermazioni (doc. IX).
Pendente causa il TCA ha esperito degli accertamenti di cui si
dirà nel proseguo di causa (docc. XII e XVI) e sui quali la ricorrente ha avuto
modo di esprimersi (doc. XXII).
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
2. Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve
essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003
IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4;
DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid.
2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag.
4). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui
fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione
amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid.
1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per contro, le norme procedurali
(formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata
applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr.
25 pag. 76 consid. 1.2).
In concreto, la
decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali
AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dal datore di lavoro ricorrente per un periodo
antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 1999-2002), mentre le decisioni
(formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso del 2004. Per
cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito
applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS,
per quanto riguarda la fissazione dei contributi dovuti dalla SA vanno
applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002.
nel merito
3. I
contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).
Dal reddito di
un'attività dipendente, chiamato qui di seguito "salario
determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).
Giusta l'art. 5 cpv. 2
LAVS,
" Il salario determinante comprende
qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o
indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità
aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in
natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni
analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della
retribuzione del lavoro."
Questo reddito ingloba
dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione
economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con
riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto,
indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine
settimana.
4. Per
ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le
indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste
spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal
datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel
salario quali spese generali (art. 9 OAVS).
Secondo l'art. 7 OAVS,
il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.
Ai sensi dell’art. 9
cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte:
il salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.
Non fanno parte di
queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal
luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a
domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel
salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).
Infine, l'art. 9 cpv.
3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente,
le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese
possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario
versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro
rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute
in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC
1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid.
2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).
La prassi
amministrativa considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio
(viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la
clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese
d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo
svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal
domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno
dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare
fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro,
come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese
di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o
ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con
l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante
(DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140).
Di principio si deve
dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982
pag. 354, RCC 1983 pag. 310).
5. Conformemente
alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono
fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere
siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b;
Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il
risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve
corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate
(Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a
fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente
dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34;
STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte
devono essere concrete e non generiche.
Nei casi in cui è
stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere
comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione
incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di
lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione
considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979
pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; KÄSER, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N.
4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).
L'amministrazione non
può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a provare
o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire
d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia
possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310
consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).
A tale scopo è
sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a
fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre
1981 nella causa T. & Co. N.J.).
Alla luce del
principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve quindi provvedere ad
entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea
difficoltà eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4; STFA dell’11 gennaio 2005
nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 4.3.2).
È ammissibile derogare
a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo l’esistenza di spese
generali dimostrata, l’importo dettagliato non può essere comprovato in modo
certo a causa di circostanze particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.;
KÄSER, op. cit., pag. 165). In tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare
fissando un importo forfetario (N. 3005 e N. 3011 DSD).
Questa modalità di
calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio,
artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti (KÄSER, op. cit.,
pag. 166).
Se le spese generali
non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire
personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il
salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):
- si devono prendere in
considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento
del salario;
- non è ammessa la
deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9
cpv. 3 OAVS).
Se le spese
effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il
salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo
l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile (RCC 1990 pag. 41, N. 3008 DSD).
Se l'indennità per le
spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria,
questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè
essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito
deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011.1
DSD).
6. Come
ricordato al considerando precedente, il risarcimento per le spese concesso
sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese
che effettivamente sono risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170) e le stesse
devono essere accompagnate dalle relative pezze giustificative (RCC 1960 pag.
34).
Nel caso in esame, gli
importi rimborsati ai due dipendenti ed a __________ sono costituiti da cifre
tonde (Fr. 12'000.-, Fr. 4'400.-, Fr. 2'400.-), ciò che dimostra che i rimborsi delle spese avvenivano
forfetariamente (Fr. 500.- o Fr. 400.- al mese) e non su presentazione di
giustificativi.
La stessa ricorrente
afferma d’altronde che ”(…) non è oggi in grado di portare la prova diretta
che il rimborso ripreso costituisce un reale rimborso spese. (…)" (doc.
Fatti
I pag. 3).
7. Con
sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa E. SA (H 308/ 03, consid. 3.2) il
Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla legittimità
della ripresa di spese forfetarie effettuata dalla Cassa, ha affermato che “(…)
con l’ausilio di programmi informatici è del tutto agevole dimostrare le spese
effettivamente sostenute dai dipendenti. Non risponde per contro a questi
criteri l’elencazione contabile stereotipa a titolo di spese di importi
prefissati di valore costante (cfr. ad esempio, tra tante, le cartelle stipendi
2002 riferite a R.F., O.M. e S.P., da cui risulta per tutti da gennaio a
dicembre un rimborso spese di fr. 350.- al mese).”.
Il TFA ha tutelato la
decisione dell’amministrazione di riprendere i salari, siccome “(…) l’insorgente
non ha prodotto alcun giustificativo a dimostrazione che i dipendenti avessero
effettivamente sostenuto tali spese, non potendosi infatti ritenere tali –
contrariamente a quanto sostiene la E. SA – i soli conteggi contabili dei
singoli dipendenti prodotti in corso di causa, ma privi di qualsivoglia
riscontro oggettivo.”.
Infine, la nostra
Massima istanza ha sottolineato come l’onere probatorio delle pezze
giustificanti le spese forfetarie sostenute spettasse alla ricorrente (art. 8
CC), poiché un semplice rinvio alle stesse, senza produrle, non può essere
ritenuto sufficiente per stralciarle dal salario determinante (consid. 3.3).
Diversamente, ed
apparentemente in maniera contraddittoria, nella susseguente sentenza dell’11
gennaio 2005 (H 257/03, consid. 6 anch'essa redatta da un giudice supplente di
lingua italiana) l’Alta Corte ha ammesso che per una ditta la cui attività
consiste nell’organizzazione di viaggi in torpedone e trasporto merci,
deve essere considerato provato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che gli autisti devono
sopportare spese supplementari, non sussumibili quale usuale consumo di salario
e che quindi sono rimborsabili. È infatti notorio che un autista, soprattutto
se supera i confini nazionali e quindi percorre lunghe distanze, deve dormire
regolarmente lontano da casa, mangiare al ristorante, ecc., ciò che comporta
evidentemente costi supplementari, non paragonabili per entità a quelli assunti
per i pasti a casa o sul luogo di lavoro rispettivamente a quelli relativi allo
spostamento dal luogo di lavoro a quello di domicilio. Inoltre il luogo di
lavoro muta in continuazione e quindi le spese supplementari insorgono con una
certa frequenza (KÄSER, op. cit., pag. 163 seg.). In tali circostanze, un
rimborso spese - non solo per pasti e spese per telefonate - si rivela essere
di principio giustificato.
Il TFA ha tratto la
medesima conclusione per l’attività di acquisizione di clientela e di
verifica dei luoghi di villeggiatura, dovendo il lavoratore svolgere la
propria attività in luoghi sempre differenti, ciò che lo costringe a sopportare
non solo costi di viaggio, per vitto e alloggio fuori casa, bensì anche spese
di rappresentanza per conto del datore di lavoro (KÄSER, op. cit., pag. 165).
Il Tribunale federale
ha poi rimproverato alla Cassa di non aver accertato i fatti in maniera
completa, avendo essa omesso di assumere le prove necessarie per accertare se
gli importi forfetari corrispondevano a spese effettivamente sopportate dal
datore di lavoro, facendo quindi ricadere su di essa l’incombenza della
valutazione delle spese (RCC 1990 pag. 41). In effetti, per autisti, artisti,
fotografi, giornalisti e rappresentanti di commercio, il cui luogo di lavoro
cambia continuamente, il rimborso forfetario è ammesso (KÄSER, op. cit., pag.
165), apparendo in realtà difficile e dispendioso tenere un regolare conteggio
di tutte le spese generali insorte durante un viaggio, soprattutto se i viaggi
sono effettuati frequentemente (e ciò nonostante i sussidi informatici
considerati nella sentenza 10 dicembre 2004, H 308/03). Data la professione
d’autista svolta dal dipendente della ricorrente e l’esistenza di rimborsi
spese forfetari che non sono stati comprovati mediante pezze giustificative, la
Cassa avrebbe dunque dovuto ugualmente chiedere alla società di produrre dei
documenti giustificanti i costi sopportati e, qualora non ne esistessero,
avrebbe dovuto fissare personalmente l’ammontare delle spese di rappresentanza
e di trasferta, alfine di determinare l’importo del salario che andava
eventualmente ripreso al lavoratore e calcolare poi su di esso i contributi
paritetici non versati. L’incarto è quindi stato retrocesso alla Cassa per
l’esecuzione di questi incombenti (consid. 7).
8. Ripresa
delle spese generali
La Cassa CO 1 ha
ripreso a __________ l'importo
annuo di Fr. 12'000.-
(corrispondente a Fr. 1'000.-
al mese) ed a __________ Fr. 4'400.-
(Fr. 400.- mensili dal febbraio 2000) per spese generali rimborsate loro
forfetariamente dal datore di lavoro. A dire dell'Amministrazione, queste spese non sarebbero state sufficientemente
giustificate ai fini della LAVS, per cui dovrebbero essere considerate salario
determinante sul quale tanto il datore di lavoro quanto la persona dipendente
sono chiamati a pagare i contributi sociali.
Dal canto suo, già in sede di revisione
e d'opposizione l'insorgente ha prodotto alla convenuta una lista elencante gli
spostamenti e gli incontri avuti nel 2002 da __________ con clienti, fornitori
e partner contrattuali in Svizzera ed all'estero (doc. XI/3). Vi sono
dettagliatamente menzionate, settimana per settimana, le trasferte effettuate
dal direttore per visitare i suoi clienti, ovvero sono stati indicati i nomi dei
clienti e le località raggiunte.
9. Come
detto già in sede di revisione da parte della Cassa e successivamente pure con
l'introduzione dell'opposizione alla medesima autorità (doc.
XI/1), la ditta ha prodotto la lista degli spostamenti per giustificare che
nella sua attività di direttore __________ ha dovuto sopportare diverse spese di
rappresentanza quali il pagamento di caffè, aperitivi, pranzi e cene offerti ai
propri numerosi clienti. Seppure le pezze giustificative agli atti (doc. XI/4) per
caffè e cene varie si riferiscano all'anno 2004 e non quindi al periodo in esame, questo TCA ritiene come comprovato, con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che
anche negli anni 1999-2002 __________, nella sua carica di direttore della
società, abbia dovuto sopportare simili spese di rappresentanza stante
l'analogia delle prestazioni svolte per la società.
Pertanto, si può
concludere che la ripresa di Fr. 500.- al mese effettuata dalla Cassa nei
confronti del citato dipendente vada annullata, poiché le spese, di carattere professionale
sono state dimostrate ma non quantificate. Tuttavia, non essendo dimostrata in
questa sede la loro entità, la decisione impugnata - su questo punto - va
annullata e gli atti rinviati alla Cassa per il necessario accertamento.
10. Discorso
diverso va fatto invece per la ripresa di Fr. 400.- eseguita nei confronti di __________.
Malgrado la ricorrente abbia sostenuto che l'attività di quest'ultimo
fosse simile a quella del direttore, per cui anche al primo andrebbero
riconosciute le medesime necessità di sopportare delle spese di rappresentanza,
tuttavia la ditta non ha prodotto alla Cassa nessun tipo di giustificativo in
questo senso. Agli atti non v'è
nemmeno una lista dei clienti incontrati dal precitato dipendente, che potrebbe
giustificare la presa a carico da parte del dipendente di bevande e/o pranzi offerte
ai propri clienti quali spese di rappresentanza.
A ragione dunque la
convenuta ha ritenuto che le spese sopportate dal collaboratore non sono state
sufficientemente comprovate, respingendo conseguentemente l'opposizione.
11. La
ricorrente lamenta inoltre una violazione della sua buona fede, ritenuto come
la Cassa CO 1 le abbia spiegato l'iter da seguire per ottenere il
riconoscimento del rimborso di spese professionali per i propri dipendenti
soltanto a fine 2002 con validità dal 1° gennaio 2003, mentre l'Amministrazione stessa avrebbe proceduto,
nel 2004, ad applicare questo nuovo metodo anche ad un periodo antecedente
(1999-2002). L'insorgente
invoca dunque un improvviso cambio di prassi a suo danno.
Il diritto alla
protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico
svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della
Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei
confronti dell'Autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni,
egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della
stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare
nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro
comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che
l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così,
un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a
consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01).
Le condizioni per
tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della
legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione
erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta
nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il
cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento
legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli
abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36
consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133
pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la
cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e
sentenze ivi citate).
La buona fede
derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire
dell'Amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi
la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve
verificare se l'Amministrazione ha formulato una promessa o creato
un'aspettativa in modo contrario alla legge.
Nel caso in questione,
si è in presenza di una decisione amministrativa resa il 9 marzo 2004 sulla
scorta di un rapporto di revisione allestito da un ispettore della Cassa CO 1.
Su tale base, quest'ultima ha fissato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti
dal datore di lavoro. Accogliendo parzialmente l'opposizione formulata dalla società, il 19 aprile 2004 la Cassa ha
emanato una nuova decisione formale ed un nuovo rapporto di revisione.
L'impugnato controllo dei datori di
lavoro effettuato dalla Cassa CO 1 sulla SA in disamina costituisce in realtà
la prima revisione a cui l'interessata è stata sottoposta in qualità di
datrice di lavoro. L'obbligo, per una Cassa, di procedere al controllo di un
datore di lavoro si presenta ogni quattro anni (art. 162 OAVS). Per prassi, la
Cassa CO 1 esegue queste revisioni soltanto quando i salari versati ai
dipendenti raggiungono l'ammontare di Fr. 200'000.-. Ecco il motivo per cui,
negli anni precedenti, la ricorrente non è mai stata oggetto di una revisione.
Ciò stante, l'insorgente non è dunque legittimata ad invocare il rispetto della
buona fede, poiché in precedenza non v'è stata alcuna altra decisione di una
Cassa di compensazione che possa averla indotta in errore facendole credere di
avere ammesso e concesso un rimborso spese forfetario (di Fr. 400.-
rispettivamente di Fr. 500.- al mese) senza necessità di comprovarlo con pezze
giustificative.
Non si può inoltre
sostenere che la Cassa abbia illecitamente cambiato la propria prassi in materia
di rimborsi spese forfetari. Va infatti ricordato che la prima sentenza resa
dal Tribunale federale delle assicurazioni in merito all'obbligo per il datore di lavoro ed il
salariato di comprovare le spese rimborsate forfetariamente mediante pezze
giustificative risale addirittura al 1960, ed è stata successivamente
confermata a più riprese (cfr. consid. 5). Con l'emissione, a fine anno
2002 e con validità dal 1° gennaio 2003, da parte della Cassa CO 1 a tutte le
società con sede in Ticino di una Circolare sulle modalità di prelievo dei
contributi sociali, la convenuta ha semplicemente voluto ricordare ai datori di
lavoro la propria prassi già da tempo in uso, che riprende semplicemente
le regole giurisprudenziali sopra esposte.
Pertanto, non v'è stato nessun
cambiamento del modo d'eseguire le revisioni dei datori di lavoro da parte
della Cassa di compensazione. Essa ha unicamente voluto ricordare agli
interessati che dovevano continuare a seguire e rispettare la prassi allora
vigente. La buona fede della ricorrente non può quindi essere riconosciuta e la
decisione va confermata.
12. Ripresa
della partecipazione al costo della pigione di __________
Quali altre spese
generali non giustificate e quindi considerate quale salario determinante, l'Amministrazione ha ripreso l'ammontare fisso di Fr. 500.- mensili (pari
a Fr. 6'000 annui) che l'insorgente
rimborsava a __________ a titolo di controprestazione per la messa a
disposizione della ditta di un ufficio allestito presso l'abitazione del dipendente. A comprova dell'esistenza dell'avvenuta trasformazione di un locale d'abitazione in ufficio, la società ha prodotto al TCA una fotografia raffigurante l'ufficio in disamina (doc. I).
Per quanto concerne
l'importo versato mensilmente dal datore di lavoro al conduttore suo dipendente,
occorre rilevare che Hanspeter Käser, in Unterstellung und Beitragswesen in der
obligatorischen AHV, Ed. Stämpfli, Berna, 1996, pag 164 si è così espresso:
" (…)
Auslagen für die Benutzung besonderer
Arbeitsräumlichkeiten:
Diese Regelung wird i.d.R. von Arbeitnehmern angerufen,
welche geltend machen, einen Teil der privaten Wohnung für berufliche Zwecke
reservieren zu müssen. In der Folge werden regelmässig Mietzinsanteile als
Gewinnungskosten deklariert. Als Arbeitsräumlichkeiten im Sinne der Vorschrift
können jedoch nur solche in Frage kommen, welche ausschliesslich für berufliche
Zwecke benutzt werden und wo auch die Notwendigkeit für eine derartige
Benutzung besteht, z. B. im Falle von Arbeitnehmern im Aussendienst, welche nur
zur periodischen Berichterstattung bzw. zur Entgegennahme von Direktiven und
zur Instruktion beim Arbeitgeber sind. Derartige Verhältnisse sind mit den modernen
Kommunikationsmöglichkeiten zunehmend anzutreffen. (…).".
Visto quanto precede,
dunque, occorre concludere che, di principio, la pigione pagata dal datore di
lavoro al proprio dipendente per l'utilizzo da parte del lavoratore
dell'ufficio realizzato nella sua abitazione e del quale egli si serve
unicamente a fini professionali, deve essere considerata una spesa
professionale e non può di conseguenza essere assoggettata dalla Cassa al
prelievo dei contributi sociali.
Nella fattispecie,
tuttavia, non vi è agli atti nessun documento attestante gli accordi intervenuti
fra le parti in merito né al principio stesso di attribuire una parte della
propria abitazione ad ufficio da utilizzare per scopi professionali, né tanto
meno all'ammontare effettivo della pigione che RI 1 riconosce al proprio
collaboratore e direttore __________ per l'utilizzo fatto da quest'ultimo a
fini esclusivamente professionali dell'ufficio sito nella sua abitazione. Al
riguardo, infatti, risulta unicamente l'affermazione ricorsuale secondo la
quale "la società gli ha da sempre rimborsato fr. 500.- mensili quale
contributo pigione" (doc. I). Soltanto dalla contabilità della ditta
emerge un rimborso spese di Fr. 500.- a titolo di "stipendio" nel
conto "Costi Rappresentanza" (doc. 2).
Pendente causa, il TCA ha direttamente interpellato __________
al fine di conoscere esattamente l'utilizzo di questo ufficio (doc. XI). L'interessato ha precisato di disporne "regolarmente per
ragioni professionali, senza però ricevere clienti o fornitori." (doc.
XVI: risposta n. 6), dai quali egli si reca invece giornalmente (doc. XVI:
risposta n. 5), mentre l'amministratrice
unica della società non ne fa praticamente alcun uso (doc. XVI: risposta n. 7).
Egli dispone ed utilizza comunque un ufficio presso la ditta a __________ (doc.
XVI: risposta n. 5). Ora, d'un
canto va considerata l'assenza
"fisica" dalla ditta, molto frequente – come dimostrano i 30'000 km annui -, del direttore della società
che, nelle sue quotidiane visite ai clienti e fornitori, addirittura si recava
spesso in Svizzera interna. D'altro
canto, non va dimenticata la circostanza secondo cui egli dispone pure di un
ufficio in ditta, a __________. Ne deriva quindi che resta difficile ammettere
le allegazioni secondo le quali spesso, alla sera e nei fine settimana, il
dipendente lavorerebbe a casa.
Va inoltre evidenziato
che è soltanto in sede di osservazioni davanti alla scrivente Corte che la SA
ha prodotto un'unica prova –
non di certo decisiva - a sostegno della propria tesi. Ne discende che in
mancanza di elementi certi attestanti la concreta messa a disposizione da parte
del dipendente del citato spazio per ragioni professionali (all'uopo non basta
la sola fotografia o l'indicazione dell'esistenza di un collegamento telefonico), si giustifica di far
sopportare alla ricorrente le conseguenze della sua passività. Quest'ultima ha infatti avuto sufficiente tempo
ed occasioni per cercare di giustificare in modo più sostanzioso la propria
allegazione (in sede di revisione, opposizione e ricorso). Infine, neppure con
l'istruttoria esperita dal TCA presso l'interessato si è potuto arrivare ad ammettere il rimborso, da parte
della ricorrente al suo direttore, di una quota del costo della locazione di quest'ultimo.
La ripresa operata
dalla Cassa va dunque confermata.
13. Ripresa
della partecipazione al costo della pigione di __________
Come visto (cfr.
consid. 5), giusta l’art. 7 OAVS sono esclusi dal salario determinante per il
calcolo dei contributi i rimborsi delle spese sostenute. Questa norma fornisce
un elenco non esaustivo dei differenti elementi del salario
determinante. Secondo questa lista, fanno anche parte del salario determinante
le prestazioni in natura regolari (art. 7 lett. f OAVS). Le prestazioni
in natura occasionali non fanno invece parte del salario determinante
(RCC 1978 pag. 518). La giurisprudenza parifica a prestazioni occasionali i
vantaggi finanziari di poca importanza derivanti dal campo di attività del
datore di lavoro (per esempio i prestiti ipotecari accordati ad un interesse di
favore da parte di una banca, le facilitazioni d'acquisto, i servizi forniti a prezzi ridotti, le sovvenzioni per
alloggi). Essi non fanno parte del salario determinante se non superano le
proporzioni usuali e sono in un rapporto ragionevole, che escluda l'intenzione di frodare la legge, con la
retribuzione del lavoro vera e propria (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentare des articles
1 à 16 de la LAVS, 1997, N. 49 ad art. 5 LAVS, pag. 164; N.
2049 DSD).
L'OAVS distingue tra vitto e alloggio (art.
11) ed il reddito in natura d'altra
specie (art. 13 OAVS). Il N. 2058 DSD elenca le prestazioni del datore di
lavoro che, se assegnate regolarmente, sono considerate reddito in natura d'altra specie, fra cui: a) assegnazione di
un'abitazione gratuita
unicamente per il salariato o per tutta la famiglia; b) vestiario e calzature;
c) consegna di una vettura di servizio per uso privato. Il valore di tali
redditi in natura deve essere stimato di caso in caso dalla Cassa di
compensazione (N. 2059 DSD).
In una decisione del
13 dicembre 1982, pubblicata in RCC 1983 pag. 515, il TFA ha stabilito che l'affitto pagato dal datore di lavoro per un
appartamento messo a disposizione di uno dei suoi salariati è un elemento del
salario determinante. L'Alta Corte ha in particolare indicato:
" (…) Les premiers juges ont retenu
que la valeur de l'appartement en cause constituait un revenu d'un autre genre au sens de l'article 13 RAVS car, selon
eux, l'article 11 de ce règlement présuppose que le travailleur soit logé dans
l'entreprise de son patron.
Pour sa part, le recourant fait
valoir qu'une telle exigence n'est pas expressément prévue par la loi et en
déduit que les cotisations litigieuses doivent être calculées conformément au
taux forfaitaire prescrit par cette dernière disposition.
Cette argumentation n'est pas
soutenable. On relèvera en particulier, en faveur de l'interprétation de
l'autorité inférieure, que le titre marginal de la règle en question parle de
«logement dans les entreprises non agricoles » et que le texte allemand
correspondant comprend le mot «Unterkunft». D'autre part, le montant de
l'estimation des prestations considérées, 15 francs par jour, est relativement
modeste. Rapproché de l'article 5, 2e alinéa,
LAVS, qui impose
d'englober dans le salaire déterminant le revenu en nature - ce qui implique
qu'il le soit dans sa totalité - un tel fait autorise à penser que le
législateur n'a voulu viser ici que les seules prestations fournies directement
par l'employeur, au sein même de son entreprise ou de sa communauté domestique.
Or, en l'espèce, la situation est tout autre. L'employée a la jouissance d'un
appartement de la même façon que si elle en était elle-même locataire, et il
n'est pas allégué que les rapports de travail nécessitent qu'elle soit logée
par les soins de son patron. Dans la mesure où l'avantage concédé constitue
indiscutablement une part de sa rémunération, il n'y a aucune raison de ne pas
arrêter les cotisations dues sur la base de la valeur effective dudit avantage.
A cet égard, le cas ne diffère guère de celui où l'employeur met à disposition
du salarié un logement moyennant versement d'un loyer dont le montant doit être
déduit du revenu en espèces. Or, en pareille hypothèse, les cotisations
paritaires sont perçues, sous réserve d'une fraude à la loi, sur le montant de
ce loyer (RCC 1966, p. 31). La décision attaquée est dès lors bien fondée de ce
chef. Quant à l'affirmation selon laquelle l'employée effectue divers travaux à
domicile pour le compte de son patron, elle n'est étayée par aucune pièce du
dossier. Le cas échéant, toutefois, cela ne signifierait pas encore que la
valeur économique de l'appartement s'en trouve diminuée d'autant. (…)." (sottolineature della redattrice).
Nell'evenienza concreta, è incontestato che nel
1999 __________ abitasse in un appartamentino di 1.5 locali a Berna. Ciò
significa che era la figlia del direttore della società ricorrente ad
utilizzare l'appartamento di
Berna a scopo abitativo (doc. XI/8), il cui canone di locazione era però
praticamente pagato dal datore di lavoro del papà (Fr. 500.- di contributo mensile
su un canone effettivo di Fr. 647.-, aumentato dal mese di novembre 1999 a Fr.
657.-, doc. 3). Se è vero che la conduttrice dell'appartamento si era impegnata a metterlo a disposizione dei clienti
di RI 1 ed a fungere come punto di riferimento per la Svizzera interna pubblicizzando
pure sui cataloghi il suo indirizzo postale ed il suo numero di telefono (doc.
XI/7), è anche vero che l'ente locato era la dimora propria di __________, di
professione avvocato con attività svolta nel Canton Berna. L'appartamento in
questione costituiva quindi solo un punto di recapito e la figlia del direttore
beneficiava evidentemente della precedenza sui terzi nel diritto di utilizzare l'appartamento da essa stessa locato. È
difficile credere che altre persone, in particolare clienti della ditta,
facessero capo a questo spazio abitativo di __________. Ciò può essere al
limite avvenuto saltuariamente, ma non con una sufficiente regolarità tale da
giustificare l'elevato
contributo finanziario versatole mensilmente dalla ricorrente, che raggiunge
quasi la totalità del costo stesso della locazione. La ricorrente non ha
comunque comprovato l'utilizzo così voluto dell'appartamento mediante, ad
esempio, produzione di una lista di clienti contattati presso quegli spazi.
Tale prova, semplice e facilmente esperibile, non è stata portata in sede
amministrativa come imponeva l'obbligo di collaborazione fatto alla ricorrente RI
1.
A non averne dubbio,
dunque, l'indennità mensile
versata alla dipendente costituisce un vantaggio per l'assicurata e va quindi considerata come parte integrante del
salario. Infatti, la sola messa a disposizione di terzi del proprio indirizzo a
scopo promozionale e pubblicitario non giustifica, a mente di questa Corte, una
controprestazione di addirittura Fr. 500.- al mese.
Da quanto precede
discende che il versamento da parte dell'insorgente a __________ di un contributo regolare a copertura
del canone locativo configura l'ipotesi dell'assegnazione
di un'abitazione (e non di un
ufficio) a titolo (praticamente) gratuito ad un suo salariato (nel 1999 __________
ha ricevuto uno stipendio netto di Fr. 5'000.-, doc. 1). Questa prestazione, come tale (art. 13 OAVS),
costituisce un reddito in natura d'altra specie e va inclusa nel salario determinante dell'interessata e dunque assoggettata al
prelievo dei contributi sociali.
Alla luce delle
considerazioni esposte, la lamentela della ditta va respinta. Su questo punto
la decisione merita pertanto conferma.
14. Utilizzo
per scopi privati del veicolo aziendale
La ricorrente sostiene
infine che la vettura Alfa Romeo acquistata il 1° gennaio 1997 (doc. XI/5) sia
essenzialmente servita a __________ per spostamenti di carattere professionale.
Già in sede d'opposizione essa
ha prodotto una lista degli spostamenti effettuati dal suo direttore nel
periodo 1999-2002 (doc. XI/6), indicante il nome dei clienti visitati (in
Svizzera e all'estero) ed i
chilometri percorsi per ogni viaggio e annualmente.
Come visto, per l'art.
13 OAVS le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso,
dalla Cassa di compensazione (N. 2059 DSD).
È considerato reddito
in natura la consegna di una vettura a scopo privato (N. 2058 DSD).
Si tratta quindi di
stabilire se la stima effettuata dalla Cassa si situa nel potere
d'apprezzamento dell'amministrazione oppure se va considerata come arbitraria
(cfr. anche RCC 1991 pag. 41 segg.).
Ora, per quanto
concerne l'eventuale utilizzo
del medesimo veicolo anche per spostamenti di carattere personale, il TCA ha direttamente interpellato l'assicurato al fine di sapere come egli si
spostava dalla sua abitazione di Lugano al luogo di lavoro (doc. XI). Questo
Tribunale ha potuto accertare che negli anni 1999-2002 l'interessato non possedeva una vettura
privata, ma per i suoi spostamenti nel tempo libero di tanto in tanto faceva capo
alla vettura di terzi (doc. XVI: risposta n. 8), e raramente della vettura
della ditta, che invece utilizzava per recarsi al luogo di lavoro (doc. XVI:
risposta n. 9).
La ripresa di Fr. 2'400.- annui effettuata dalla Cassa va
dunque stralciata dal totale.
Su questo punto il
ricorso va pertanto accolto.
15. In
esisto alle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto ai
sensi dei considerandi. Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere
annullata e l'incarto rinviato all'Amministrazione per i suoi incombenti.
A __________, quale
parte interessata e direttamente interpellata dal TCA, va trasmessa copia della presente sentenza (cfr. anche STFA del 2
maggio 2005, H 14/04).
Alla ditta ricorrente,
parzialmente vincente in causa e rappresentata da un patrocinatore legale,
vanno assegnate ripetibili ridotte (art. 61 lett. g LPGA).
16. La
ricorrente chiede infine l'audizione di __________ ed il sopralluogo presso l'abitazione del medesimo (doc. V).
Il TCA rileva che l'audizione richiesta
può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito,
sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Lo stesso vale per
la richiesta di sopralluogo. Dando infatti ragione alla ricorrente e rinviando gli
atti all'autorità di prima istanza per ulteriori accertamenti (fra i quali l'obbligo
di sentire il teste indicato, cfr. consid. 16), in questo senso non è più necessario
tenere conto dei mezzi di prova offerti dall'insorgente, seppure in modo
tempestivo (STFA del 20 settembre 2005 nella causa N.B. e D. SA, consid. 3.3.2,
Incc. H 231/04 e H 233/04). L'audizione in questa sede di __________ non
porterebbe novità al costrutto probatorio, come non potrebbe aiutare il
richiesto sopralluogo alla luce dell'esistente fotografia.
17. Nella
misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal
diritto federale, è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle
Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.
Per quanto il presente
giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per
assegni familiari - che attengono al diritto cantonale -, non vi è controllo
giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante
ricorso di diritto amministrativo (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimenti);
pertanto, il giudizio cantonale è definitivo.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata e l'incarto rinviato
all'Amministrazione, affinché proceda conformemente ai considerandi.
Considerandi
2.
Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa CO 1 di __________
rifonderà alla ricorrente Fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa).
3.
Nella
misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni
familiari, la presente decisione è definitiva.
4.
Per
quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene
comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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