30.2004.41
calcolo della rendita AVS di un cittadino italiano i cui periodi di contribuzione fino al 1977 non sono stati comprovati
21 gennaio 2005Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.41
Data decisione, Autorità:
21.01.2005, TCA
Titolo:
calcolo della rendita AVS di un cittadino italiano i cui periodi di contribuzione fino al 1977 non sono stati comprovati
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
art. 29bis cpv. 1 LAVS
art. 50a OAVS
art. 52b OAVS
art. 52c OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2004.41
cs/fe
Lugano
21 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 aprile
2004 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di rendite AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione del 12 febbraio 2004 la Cassa CO 1 ha assegnato a RI 1 una rendita di
vecchiaia mensile di fr. 859 con effetto dal 1.12.2002 (fr. 880 dal 1.1.2003),
calcolata sulla base di un reddito annuo medio di fr. 35'448 e della scala di
rendita, parziale, 25.
Tramite
decisione su opposizione del 23 aprile 2004 l'amministrazione ha confermato il
proprio calcolo respingendo le censure sollevate dall'interessato.
B. RI
1, rappresentato da RA 1, ha interposto tempestivo ricorso al TCA, rilevando di
aver beneficiato di un permesso annuale negli anni dal 1957 al 1961 e dal 1963
al 1965 esercitando attività lavorativa pagando i contributi non indicati in
maniera completa. Il ricorrente segnala di avere lasciato la Svizzera dal 1965
al 1977.
C. Con
risposta del 14 luglio 2004 l'amministrazione ha proposto di respingere il
ricorso con motivazioni che saranno riprese dove necessario, in corso di
motivazione.
D. Pendente
causa il TCA ha proceduto a numerosi accertamenti di cui si dirà in seguito.
in
diritto
In
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Va
innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha
comportato diverse modifiche della LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente
o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V
366 consid. 1b; STFA del 20 settembre 2004 nella causa
F., U 102/04 consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P
76/01, consid. 1.3 pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01,
consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid.
2.1 pag. 3).
Il giudice delle
assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di
fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento
amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa C., K 140/01;
STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella
causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U
129/02, consid. 1.3, pag. 3).
Dal profilo del
diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle
modifiche apportate dalla LPGA.
Per contro, le norme procedurali,
in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR
2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360
consid. 4a; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 1.3,
pag. 4/5).
In concreto la Cassa
ha assegnato all'assicurato una rendita dal 1.12.2002, mentre le decisioni in
questione (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2004.
Per cui, mentre per
quanto concerne l'aspetto procedurale trovano applicazione le norme della LPGA
e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la fissazione
della rendita trovano applicazione le norme in vigore fino al 31.12.2002.
Ne
discende che ogni riferimento alle norme della LAVS e alle direttive va inteso nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, fatte salve indicazioni in senso
contrario.
3. Pendente
causa, in data 12 novembre 2004, l’amministrazione ha emanato una nuova
decisione in sostituzione di quella del 12 febbraio 2004 ed ha assegnato al ricorrente,
dal 1° dicembre 2004, una rendita di fr. 994 calcolata sulla base della scala
27 (periodo di contribuzione di 27 anni e 4 mesi) e di un reddito medio annuo
di fr. 39'246 (doc. D3).
A
norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o
una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
L'amministrazione
può rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della
risposta. Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene
trasmesso all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta
(cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht
oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236
consid. 2).
Una
decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere di
una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova
valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236;
Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i
medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art. 58 PA.
Questa
norma prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua
risposta, riesaminare la decisione impugnata.
Essa
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al
Tribunale (art. 3a cpv. 2 LPTCA).
Quest'ultimo
continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto
per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase LPTCA).
Come
esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione
contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un
provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al Giudice.
Nel
caso di specie, il 12 novembre 2004 la Cassa ha emanato una nuova decisione in
sostituzione della decisione del 12 febbraio 2004.
Poiché
la nuova decisione è stata emanata dopo l’inoltro della risposta di causa essa
può valere unicamente quale proposta indirizzata al giudice.
Il
TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel
merito
4. A
norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli
uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni (dal
1.1.2005, cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a
revisione della LAVS).
Possono
pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi
diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di
accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art.
29 cpv. 1 LAVS).
A
seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti
oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,
egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett.
a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44
(rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52
OAVS).
Il
calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti
educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente
diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età
conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
-
possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso
si compone:
-
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La
somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non
corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito
dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
5. Sono
presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali
sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
Fatti
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
-
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
-
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
-
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
- tra il 1° gennaio che
segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede
l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo
diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i periodi durante i
quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art.
29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi
agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità
parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art.
52e e f OAVS).
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.
5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR)) e cessa con il
compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
6. Secondo
l’art. 35 cpv. 1 LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al
massimo al 150% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:
a.
entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita di vecchiaia;
b.
uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a
una rendita dell’assicurazione per l’invalidità.
L’art.
35 cpv. 3 LAVS prevede che:
" Le due rendite devono essere ridotte in proporzione
alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio
federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite
assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta."
Facendo
uso di questa facoltà, il Consiglio federale ha emanato l’art. 53bis OAVS del
seguente tenore:
" Se uno dei coniugi non presenta una durata di
contribuzione completa, l’importo massimo delle due rendite corrisponde a una
percentuale dell’importo massimo in caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1
LAVS). Questo importo è determinato addizionando la percentuale corrispondente
alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale corrispondente
alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo totale deve essere diviso
per tre."
Tuttavia
le rendite dei coniugi non vengono ridotte se essi non vivono più in comunione
domestica a seguito di una decisione giudiziaria (art. 35 cpv. 2 LAVS).
Il
TFA ha precisato che la norma prevista all'art. 53bis OAVS, secondo cui
l'importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell'importo
massimo in caso di rendite complete qualora uno dei due coniugi non presenta
una durata di contribuzione completa, è conforme alla legge (Pratique VSI 2001
pag. 64 segg.).
7. In
concreto la Cassa ha posto RI 1, nato nel 1937, a beneficio di una rendita AVS
calcolata sulla base di un reddito di fr. 35'448 e di una scala di rendita
parziale (25).
Dagli
accertamenti effettuati la Cassa ha infatti calcolato un periodo di
contribuzione di 24 anni e 8 mesi, essendosi l'insorgente domiciliato in
Svizzera dal 1.11.1977.
Per
i periodi precedenti in cui l'assicurato ha lavorato in Svizzera, ma non aveva
un permesso di domicilio, l'amministrazione ha utilizzato le "Tables pour
la détermination de la durée présumable de cotisation des années 1948 -
1968".
Spetta
al TCA determinare se la Cassa ha calcolato correttamente la scala di rendita e
il reddito annuo medio dell'insorgente.
8. Scala
di rendita
Giova
anzitutto rammentare che computabile è il periodo tra il 1° gennaio successivo
alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che
precede l'insorgere dell'evento assicurato (cfr. art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
In
concreto, il periodo di contribuzione dell'insorgente, nato nel 1937, va dal 1°
gennaio 1958 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 31
dicembre 2001 (anno precedente il compimento dell'età che dà diritto alla
rendita AVS).
Dal
conto individuale dove sono registrati tutti i redditi conseguiti
dall'insorgente, risulta una durata di contribuzione di 22 anni e 2 mesi dal
1.11.1977 al 31 dicembre 2001.
Per
colmare le lacune, la Cassa ha aggiunto 8 mesi derivanti dal periodo di
contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato
e il sorgere del diritto alla rendita conformemente all'art. 52 c OAVS, per un
totale di 22 anni e 10 mesi.
L'insorgente
contesta il periodo contributivo ritenuto dalla Cassa e rileva di aver lavorato
in Svizzera dal 1957 al 1965 (eccetto il 1962).
Va
anzitutto rilevato che nel conto individuale del ricorrente risultano
effettivamente dei redditi nel 1957 (cosiddetti "redditi giovanili"
poiché antecedenti il compimento del 20.o anno di età), nel 1958, 1961 e dal
1963 al 1965.
Tuttavia
non è stato iscritto il periodo di contribuzione, ma sono state utilizzate
dalla Cassa le “tavole per la determinazione della presumibile durata di
contribuzione per gli anni 1948-1968”.
Questa
omissione è dovuta alla circostanza che solo dal 1° gennaio 1969, per i
lavoratori stranieri, le casse di compensazione hanno l’obbligo di iscrivere
nel conto individuale anche il periodo di contribuzione in mesi, questo obbligo
è stato poi esteso a tutti i lavoratori a partire dal 1° gennaio 1979 (cfr. DTF
107 V 14, consid. 3a).
Secondo
l’art. 50a cpv. 1 OAVS la cassa di compensazione può ricorrere ad una procedura
semplificata per determinare la durata di contribuzione delle persone che hanno
esercitato un’attività lucrativa in Svizzera tra il 1948 e il 1968 pur non
essendo domiciliate nel nostro paese secondo il diritto civile e i cui periodi
di contribuzione corrispondenti a questi anni di attività non possono essere
ricostruiti esattamente. Questa procedura consiste nel determinare la durata di
contribuzione sulla base delle “Tavole per la determinazione della presumibile
durata di contribuzione per gli anni 1948 -1968 “ edite dall’Ufficio federale
delle assicurazione sociali (UFAS) che sono vincolanti per le casse di
compensazione (art. 50a cpv. 2 OAVS). L’impiego di queste tavole è
obbligatorio, eccetto quando la durata dell’attività lucrativa (rispettivamente
contribuzione) può essere stabilita chiaramente sulla base di certificati di
lavoro, conteggi salariali o altri documenti analoghi del datore di lavoro
(marg. 5017 DR).
Nella
presente fattispecie, in applicazione delle citate tavole, la Cassa ha dunque
determinato per il 1957 (anni giovanili ex art. 52 b OAVS) un periodo di
contribuzione di 1 mese, per il 1958 di 4 mesi, per il 1961 di 4 mesi, per il
1963 di 8 mesi, per il 1964 di 11 mesi e per il 1965 di 2 mesi.
Negli
anni in cui i periodi di contribuzione sono inferiori ai 12 mesi, la Cassa,
applicando i citati art. 52 b OAVS e 52 c OAVS, ha colmato le lacune con il
conteggio dei periodi di contribuzione compiuti prima dei 20 anni (1 mese) e di
quelli dell'anno in cui è sorto il diritto alla rendita (8 mesi).
Va
anzitutto rilevato che l'agire della Cassa, di principio, risulta corretto, sia
nell'applicazione delle tavole per il calcolo della durata di contribuzione che
nel colmare le lacune con i periodi di contribuzione degli anni giovanili e
dell'anno in cui è sorto il diritto alla rendita AVS.
Come
visto, infatti, le "Tavole per la determinazione della presumibile durata
di contribuzione per gli anni 1948 -1968" edite dall’Ufficio federale
delle assicurazione sociali (UFAS) sono vincolanti per le casse di
compensazione (art. 50a cpv. 2 OAVS), eccetto quando la durata dell’attività
lucrativa (rispettivamente contribuzione) può essere stabilita chiaramente
sulla base di certificati di lavoro, conteggi salariali o altri documenti
analoghi del datore di lavoro (marg. 5071 DR).
Il
TFA, in una sentenza del 16 gennaio 1981, pubblicata in DTF 107 V 71 (=RCC
1982, pag. 359), circa l'applicazione delle citate tavole ha in particolare
affermato:
"
3.- b) Per il computo del periodo
di contribuzione ed in particolare per stabilire i periodi contributivi
riferiti agli anni da 1958 a 1961, 1964 e da 1966 a 1968 il primo giudice
attenendosi a costante prassi amministrativa, sancita dalla giurisprudenza, non
ha fatto ricorso all'aiuto delle Tabelle per la determinazione della durata di
contribuzione presumibile, come lo ha fatto invece la Cassa svizzera di
compensazione. Egli ha ritenuto i periodi relativi alla durata dei permessi di
lavoro rilasciati dall'Ufficio controllo degli stranieri del Cantone Ticino al
ricorrente.
Se
non è censurabile l'operato della Cassa, conforme ad una
costante
prassi, errate sono tuttavia le conclusioni che il primo giudice ha tratto dai
periodi relativi ai permessi di lavoro attestati dal competente ufficio
cantonale. Infatti non è lecito parificare questi periodi, in cui non è dato di
sapere se il cittadino italiano abbia effettivamente e per quanto tempo
esercitato un'attività lucrativa in Svizzera, a periodi di contribuzione,
quando esistono tabelle appositamente concepite a tal fine. Anche per questo
motivo il querelato giudizio deve essere annullato.
Esaminate
le difficoltà che insorgono a livello amministrativo per accertare i periodi di
contribuzione nel periodo decorso dal 1948 al 1968, durante il quale non
esisteva l'obbligo per le casse di compensazione d'indicare la durata di
contribuzione nei conti individuali degli assicurati e ritenuto che, nella
circolare del 29 luglio 1971, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali le
ha liberate dall'obbligo di procedere ad accertamenti complementari per
definire i periodi di contribuzione degli assicurati non evidenziabili dai
conti individuali e dagli atti ad essi relativi, la Corte plenaria ha deciso che
i periodi di contribuzione per gli anni da 1948 a 1968 sono da stabilire
unicamente sulla base delle Tabelle per la determinazione della durata di
contribuzione presumibile. Per gli anni dal 1969 in poi determinanti sono i
periodi di contribuzione registrati nel conto individuale come richiesto
dall'art. 140 cpv. 1 lett. d OAVS.
Questo
modo di procedere - l'esperienza amministrativa lo insegna - non è
pregiudizievole per gli assicurati che hanno contribuito dal 1948 al 1968, in
quanto è stato concepito in osservanza di una tecnica matematica assicurativa
in favore dell'assicurato (per es. i contributi registrati nel conto
individuale vengono arrotondati alla classe superiore prevista dalle Tabelle,
il che comporta un periodo di contribuzione maggiore di quello effettivo)."
(DTF 107 V 15)
Sulla
base di questa sentenza l'UFAS ha emanato il marg. 5017 delle direttive sulle
rendite, che prevede:
" Per i periodi precedenti il 1969 in cui una persona
non è stata domiciliata in Svizzera, la cassa rileva i periodi di contribuzione
in base alle "Tables pour la détermination de la durée présumable de
cotisation des années 1948-1968" (d/f) (318.118). Non è necessario utilizzare
queste tavole soltanto se la durata dell'attività lucrativa è chiaramente provata
da certificati di lavoro, conteggi dei salari o attestati analoghi del datore
di lavoro (RCC 1982 p. 359)"
9. Pendente
causa, il TCA, al fine di accertare se il periodo di contribuzione del
ricorrente è superiore rispetto a quello preso in considerazione dalla Cassa ha
proceduto a numerosi accertamenti.
Innanzitutto
questo Tribunale ha preso atto della lettera dell’assicurato, del 6 luglio 2004
all'amministrazione, tramite la quale ha affermato "di non essere più
in possesso dei documenti richiesti, considerato il tempo oramai trascorso."
(doc. V)
In
data 28 luglio 2004 il TCA ha chiesto all'assicurato:
" (…)
1. Dove ha lavorato RI 1 nel periodo in questione
(nome e indirizzo del datore di lavoro);
2. in quale Comune ha soggiornato RI 1 in quegli
anni." (Doc. VIII)
Con
risposta 18 agosto 2004 l'interessato ha affermato:
" (…)
secondo
le indicazioni ricevute da parte del Signor RI 1, quest'ultimo si ricorda di
essere entrato in Svizzera ed aver sostenuto il controllo sanitario a __________
in data __________, al fine di poter lavorare, con regolare contratto di
lavoro, presso la ditta __________ di __________, ditta presso la quale è
rimasto fino a __________.
Terminato
il rapporto di lavoro con la __________, il Signor RI 1 ha lavorato presso la
ditta __________ di __________ ed in seguito, fino a __________ presso la ditta
__________ di __________.
Dal
__________ al __________, il Signor RI 1 è stato attivo presso la ditta __________
di __________.
In
data __________, egli si è trasferito in __________.
A
marzo __________, il Signor RI 1 è stato richiamato in Svizzera dalla ditta __________
con sede a __________. La ditta __________ fece avere un permesso di lavoro e
di dimora con la famiglia (moglie). Il Signor RI 1 rimase dipendente delle
ditta __________ fino alla fine del __________.
Negli
anni __________ e __________, egli fu dipendente della ditta __________ di __________
con sede a __________.
Nel
__________, a seguito della Legge Schwarzenbach, fu costretto a trovare un
lavoro all'estero ottenendo in via eccezionale un permesso di dimora in Ticino
senza attività lavorativa, per il fatto che la famiglia (moglie) dimorava a __________.
Negli
anni __________ ed in parte __________ è stato dipendente della ditta __________,
con relativo permesso rilasciato dall'allora Polizia degli stranieri.
A
partire dal __________, il Signor RI 1 è stato prima dipendente della ditta
individuale della moglie ed in seguito indipendente.
Purtroppo,
considerato il tempo oramai trascorso, il Signor RI 1 non dispone più di tutta la
documentazione; allego tuttavia alla presente copia di un estratto conto
rilasciato in data __________ dalla Cassa CO 1, copia di un avviso di accredito
emesso dalla __________ in data __________ e comprovante un versamento di
stipendio da parte della ditta __________ e di due cedole di versamento, del __________
e __________, comprovanti dei versamenti di salario da parte della ditta __________.
Considerandi
II Signor RI 1 potrebbe, su richiesta, fornire copie di parte dei certificati
di lavoro. " (Doc. X)
Il
Tribunale ha chiesto successivamente al Dipartimento delle Istituzioni, Sezione
permessi e immigrazione:
" (…)
Ai
fini del giudizio necessitiamo sapere di quale tipo di permesso per stranieri
ha beneficiato RI 1, cittadino italiano nato il __________, attualmente
domiciliato in __________, __________, dal __________ al __________.
In
particolare RI 1 dovrebbe aver ottenuto un permesso annuale dal __________ al __________
e dal __________ al __________ (…)."
(Doc.
XI)
L'amministrazione
ha affermato:
" (…)
Facciamo
riferimento alla vostra lettera del 24 c.m. con la quale ci chiedete, di
rilasciarvi una dichiarazione attestante il periodo trascorso dall'interessato
indicato a margine nel nostro cantone dal __________ al __________.
AI
riguardo vi comunichiamo che, per quanto spiacenti, non possiamo evadere la
richiesta poiché gli atti antecedenti all'anno 1990, sono stati distrutti
conformemente alla risoluzione del Consiglio di Stato N. 1446 del 31 marzo 1999
(…)." (Doc. XII)
Il 1° settembre 2004 il TCA
ha chiesto al Municipio di __________:
" (…)
Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler precisare se RI 1,
cittadino italiano nato il __________, attualmente domiciliato in __________ __________
__________ a __________, già negli anni dal __________ al __________ e dal __________
risiedeva a __________ o in un Comune della __________.
In
caso di risposta affermativa vi chiediamo di voler precisare di quale tipo di
permesso per stranieri beneficiava (…)." (Doc. XIII)
L'ufficio
preposto ha indicato che l'assicurato è arrivato, in provenienza dall'Italia,
l'1.11.1977 (doc. XIV).
Infine
l'insorgente ha osservato di non poter "fornire ulteriori informazioni,
considerato il tempo trascorso. Allego tuttavia alla presente copia di alcuni
documenti fiscali ed in relazione all'affitto dell'appartamento di __________,
con la speranza che possano essere d'utilità." (doc. XVIII)
Alla
luce delle risultanze probatorie, questo TCA deve confermare le conclusioni cui
è giunta la Cassa in merito al periodo litigioso. Infatti, malgrado gli
accertamenti esperiti dapprima dall’amministrazione ed in seguito da questo
TCA, alcuna prova è stata apportata circa un periodo di contribuzione superiore
rispetto a quello preso in considerazione dalla Cassa. In particolare i
documenti prodotti comprovano il lavoro svolto dall’assicurato ma non il
periodo. Neppure le tasse pagate in Svizzera comprovano che l’insorgente ha
svolto, personalmente, un lavoro nel nostro Paese durante il periodo per il
quale non vi sono registrazioni in merito (del resto dalle dichiarazioni emerge
che l’insorgente aveva affermato di lavorare in Italia, doc. C4 e C5).
L’insorgente, in particolare, non ha prodotto certificati di lavoro malgrado le
affermazioni in tal senso (cfr. doc. X).
Per
cui, su questo punto il ricorso va respinto.
Tuttavia,
da un attento esame del foglio di calcolo emerge che l’amministrazione non ha
preso in considerazione nel calcolo del periodo di contribuzione e del reddito
annuo medio in particolare il periodo 1998 e 1999.
Con
scritto del 6 ottobre 2004 il TCA ha chiesto alla Cassa di precisare i motivi
di tale dimenticanza e di indicare se i contributi dovuti in quegli anni sono
prescritti (se sì, per quale motivo) e se, oltre ad essere prescritti, sono
considerati irrecuperabili secondo l’articolo 34c OAVS (doc. XIX).
Nella
propria risposta del 27 ottobre 2004 l’amministrazione ha affermato che “i
contributi dovuti per i redditi in questione non sono prescritti. Pertanto la
Cassa, conformemente alle direttive sulle rendite ai marginali 5220 e 5231
stato 1° gennaio 2004 provvederà al recupero di tali redditi con relativa
compensazione dei contributi dovuti sulla rendita di diritto. Si procederà al
nuovo calcolo e all’emissione della nuova decisione nel corso del mese (recte:
mese) di novembre prossimo. Visto quanto sopra, si precisa già sin d’ora che
all’assicurato sarà inviata una richiesta intesa all’ottenimento dei dati
economici alfine di procedere al calcolo del minimo esistenziale e quindi
fissare la giusta trattenuta mensile per il pagamento dei contributi rimanenti,
dopo la compensazione sugli arretrati di diritto.” (doc. XXI)
Chiamato
a presentare osservazioni scritte in merito l’assicurato ha allegato ulteriore
documentazione dalla quale emerge che l’amministrazione ha emanato una nuova
decisione (cfr. anche consid. 2.3) ed ha chiesto all’insorgente il pagamento
dei contributi arretrati. L’interessato aggiunge inoltre che “non riesco a
capire il motivo per il quale tale rendita sarebbe valida unicamente a partire
dal 2003, considerato che il Signor RI 1 è in pensione già da prima di tale
anno. Inoltre, la durata di contribuzione computabile non è stata modificata,
anche se la Cassa ha confermato che gli anni 1998 e 1999 non sono prescritti.”
(doc. XXV)
Alla
luce delle affermazioni della stessa convenuta emerge che il calcolo della
durata di contribuzione dell’insorgente non è corretto. Infatti la Cassa non ha
preso in considerazione il biennio 1998/1999 né nel calcolo della durata di
contribuzione, né per quanto concerne il calcolo del reddito annuo medio, il
quale, alla luce della lettera del 4 novembre 2004 dalla Cassa al ricorrente
(doc. D1), comprende anche importi di redditi di altri anni (per esempio il
2000).
Come
rileva correttamente la Cassa in sede di osservazioni, nella misura in cui i
contributi non ancora pagati possono essere recuperati, l’amministrazione deve
prendere in considerazione nel calcolo della durata di contribuzione e del
reddito annuo medio i redditi conseguiti nel corso degli anni per i quali non
vi è ancora prescrizione se i contributi dovuti non ancora pagati possono
essere compensati con la rendita o pagati (cfr. a questo proposito i marg.
5220, 5221 e 5231 DR in vigore dal 1.1.2004 e marg. 5133 e 5144 in vigore
precedentemente che prevedono che sono parte integrante della somma dei redditi
da attività lucrativa anche i redditi per i quali i contributi erano dovuti ma
non sono stati pagati [è irrilevante se si tratta di contributi correnti o
arretrati ai sensi dell’articolo 39 OAVS]. Sono dovuti tutti i contributi non
pagati e non prescritti conformemente all’articolo 16 capoversi 1 e 2 LAVS. Se
necessario essi vanno compensati con la rendita. Per il marg. 5141 e 5144 non
si computano i redditi da attività lucrativa per i quali non erano dovuti i
contributi, o non più; in particolare i redditi per i quali i contributi sono
prescritti secondo l’articolo 16 capoversi 1 e 2 LAVS oppure sono considerati
irrecuperabili secondo l’articolo 34c OAVS e colpiti da prescrizione).
Ora,
considerato che in caso di accoglimento del ricorso e di rinvio alla Cassa per
un nuovo calcolo vi è la possibilità di una reformatio in peius nella misura in
cui l’ammontare dei contributi da pagare supera l’ammontare, capitalizzato,
dell’aumento dell’importo della rendita, il TCA, in virtù della giurisprudenza
del TFA circa la reformatio in peius in caso di rinvio all’autorità inferiore
(cfr. RAMI 2000 pag. 335 segg.) ha assegnato al ricorrente un termine per
decidere se mantenere oppure ritirare il ricorso (doc. XXVI). L’interessato,
dopo aver chiesto ulteriori delucidazioni, ha deciso di mantenere l’impugnativa
(doc. XXIX).
In
queste circostanze, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va
parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. L’incarto va rinviato alla Cassa
affinché, in base all’art. 16 LAVS e ai marg. 5220, 5221 e 5231 DR in vigore
dal 1.1.2004 (precedenti marg. 5133 e 5144) verifichi se i contributi ancora
dovuti dal ricorrente non sono prescritti e ricalcoli la rendita a favore del
ricorrente con effetto dal 1.12.2002 (e non dal 1.12.2004 come fatto con la
decisione emanata pendente causa che assurge a semplice proposta al TCA),
prendendo in considerazione, nella misura di quanto previsto dalla legge, gli
anni e i redditi per i quali non vi è ancora prescrizione e per i quali il
pagamento dei contributi è ancora possibile, eventualmente tramite
compensazione con la rendita cui ha diritto l’assicurato.
Abbondanzialmente
va pure rilevato che con l'entrata in vigore degli Accordi tra la Svizzera e l'UE
sulla libera circolazione delle persone (ALC), è applicabile il regolamento CEE
1408/71, che permette alla Svizzera di mantenere il calcolo autonomo delle
rendite, secondo il principio prorata (cfr. anche DTF 130 V 51 dove il TFA, in
applicazione dell'ALC, ha stabilito che i periodi di assicurazione compiuti in
un altro Stato contraente non sono da considerare per il calcolo di una rendita
di vecchiaia dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia).
La
Cassa tuttavia, qualora non l'avesse già fatto, dovrà dare avvio immediatamente
alla procedura internazionale volta a stabilire se l’assicurato, che ha
lavorato anche in Italia, ha diritto ad una rendita estera.
All’insorgente,
rappresentato da persona cognita in materia, avendo già tutelato gli interessi
di altri assicurati innanzi a questo TCA (cfr. in particolare la STCA dell’11
novembre 2004, inc. 36.2004.54) vanno assegnate ripetibili ridotte visto
l'esito della procedura (art. 61 LPGA).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per
l’emanazione di una nuova decisione.
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La Cassa verserà a RI 1 fr. 500 a titolo di ripetibili.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster