Lexipedia

Decisione

30.2004.41

calcolo della rendita AVS di un cittadino italiano i cui periodi di contribuzione fino al 1977 non sono stati comprovati

21 gennaio 2005Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

-

entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra il 1° gennaio che

segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede

l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo

diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- i periodi durante i

quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art.

29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi

agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità

parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art.

52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.

5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR)) e cessa con il

compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

6. Secondo

l’art. 35 cpv. 1 LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al

massimo al 150% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:

a.

entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita di vecchiaia;

b.

uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a

una rendita dell’assicurazione per l’invalidità.

L’art.

35 cpv. 3 LAVS prevede che:

" Le due rendite devono essere ridotte in proporzione

alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio

federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite

assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta."

Facendo

uso di questa facoltà, il Consiglio federale ha emanato l’art. 53bis OAVS del

seguente tenore:

" Se uno dei coniugi non presenta una durata di

contribuzione completa, l’importo massimo delle due rendite corrisponde a una

percentuale dell’importo massimo in caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1

LAVS). Questo importo è determinato addizionando la percentuale corrispondente

alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale corrispondente

alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo totale deve essere diviso

per tre."

Tuttavia

le rendite dei coniugi non vengono ridotte se essi non vivono più in comunione

domestica a seguito di una decisione giudiziaria (art. 35 cpv. 2 LAVS).

Il

TFA ha precisato che la norma prevista all'art. 53bis OAVS, secondo cui

l'importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell'importo

massimo in caso di rendite complete qualora uno dei due coniugi non presenta

una durata di contribuzione completa, è conforme alla legge (Pratique VSI 2001

pag. 64 segg.).

7. In

concreto la Cassa ha posto RI 1, nato nel 1937, a beneficio di una rendita AVS

calcolata sulla base di un reddito di fr. 35'448 e di una scala di rendita

parziale (25).

Dagli

accertamenti effettuati la Cassa ha infatti calcolato un periodo di

contribuzione di 24 anni e 8 mesi, essendosi l'insorgente domiciliato in

Svizzera dal 1.11.1977.

Per

i periodi precedenti in cui l'assicurato ha lavorato in Svizzera, ma non aveva

un permesso di domicilio, l'amministrazione ha utilizzato le "Tables pour

la détermination de la durée présumable de cotisation des années 1948 -

1968".

Spetta

al TCA determinare se la Cassa ha calcolato correttamente la scala di rendita e

il reddito annuo medio dell'insorgente.

8. Scala

di rendita

Giova

anzitutto rammentare che computabile è il periodo tra il 1° gennaio successivo

alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che

precede l'insorgere dell'evento assicurato (cfr. art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

In

concreto, il periodo di contribuzione dell'insorgente, nato nel 1937, va dal 1°

gennaio 1958 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 31

dicembre 2001 (anno precedente il compimento dell'età che dà diritto alla

rendita AVS).

Dal

conto individuale dove sono registrati tutti i redditi conseguiti

dall'insorgente, risulta una durata di contribuzione di 22 anni e 2 mesi dal

1.11.1977 al 31 dicembre 2001.

Per

colmare le lacune, la Cassa ha aggiunto 8 mesi derivanti dal periodo di

contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato

e il sorgere del diritto alla rendita conformemente all'art. 52 c OAVS, per un

totale di 22 anni e 10 mesi.

L'insorgente

contesta il periodo contributivo ritenuto dalla Cassa e rileva di aver lavorato

in Svizzera dal 1957 al 1965 (eccetto il 1962).

Va

anzitutto rilevato che nel conto individuale del ricorrente risultano

effettivamente dei redditi nel 1957 (cosiddetti "redditi giovanili"

poiché antecedenti il compimento del 20.o anno di età), nel 1958, 1961 e dal

1963 al 1965.

Tuttavia

non è stato iscritto il periodo di contribuzione, ma sono state utilizzate

dalla Cassa le “tavole per la determinazione della presumibile durata di

contribuzione per gli anni 1948-1968”.

Questa

omissione è dovuta alla circostanza che solo dal 1° gennaio 1969, per i

lavoratori stranieri, le casse di compensazione hanno l’obbligo di iscrivere

nel conto individuale anche il periodo di contribuzione in mesi, questo obbligo

è stato poi esteso a tutti i lavoratori a partire dal 1° gennaio 1979 (cfr. DTF

107 V 14, consid. 3a).

Secondo

l’art. 50a cpv. 1 OAVS la cassa di compensazione può ricorrere ad una procedura

semplificata per determinare la durata di contribuzione delle persone che hanno

esercitato un’attività lucrativa in Svizzera tra il 1948 e il 1968 pur non

essendo domiciliate nel nostro paese secondo il diritto civile e i cui periodi

di contribuzione corrispondenti a questi anni di attività non possono essere

ricostruiti esattamente. Questa procedura consiste nel determinare la durata di

contribuzione sulla base delle “Tavole per la determinazione della presumibile

durata di contribuzione per gli anni 1948 -1968 “ edite dall’Ufficio federale

delle assicurazione sociali (UFAS) che sono vincolanti per le casse di

compensazione (art. 50a cpv. 2 OAVS). L’impiego di queste tavole è

obbligatorio, eccetto quando la durata dell’attività lucrativa (rispettivamente

contribuzione) può essere stabilita chiaramente sulla base di certificati di

lavoro, conteggi salariali o altri documenti analoghi del datore di lavoro

(marg. 5017 DR).

Nella

presente fattispecie, in applicazione delle citate tavole, la Cassa ha dunque

determinato per il 1957 (anni giovanili ex art. 52 b OAVS) un periodo di

contribuzione di 1 mese, per il 1958 di 4 mesi, per il 1961 di 4 mesi, per il

1963 di 8 mesi, per il 1964 di 11 mesi e per il 1965 di 2 mesi.

Negli

anni in cui i periodi di contribuzione sono inferiori ai 12 mesi, la Cassa,

applicando i citati art. 52 b OAVS e 52 c OAVS, ha colmato le lacune con il

conteggio dei periodi di contribuzione compiuti prima dei 20 anni (1 mese) e di

quelli dell'anno in cui è sorto il diritto alla rendita (8 mesi).

Va

anzitutto rilevato che l'agire della Cassa, di principio, risulta corretto, sia

nell'applicazione delle tavole per il calcolo della durata di contribuzione che

nel colmare le lacune con i periodi di contribuzione degli anni giovanili e

dell'anno in cui è sorto il diritto alla rendita AVS.

Come

visto, infatti, le "Tavole per la determinazione della presumibile durata

di contribuzione per gli anni 1948 -1968" edite dall’Ufficio federale

delle assicurazione sociali (UFAS) sono vincolanti per le casse di

compensazione (art. 50a cpv. 2 OAVS), eccetto quando la durata dell’attività

lucrativa (rispettivamente contribuzione) può essere stabilita chiaramente

sulla base di certificati di lavoro, conteggi salariali o altri documenti

analoghi del datore di lavoro (marg. 5071 DR).

Il

TFA, in una sentenza del 16 gennaio 1981, pubblicata in DTF 107 V 71 (=RCC

1982, pag. 359), circa l'applicazione delle citate tavole ha in particolare

affermato:

"

3.- b) Per il computo del periodo

di contribuzione ed in particolare per stabilire i periodi contributivi

riferiti agli anni da 1958 a 1961, 1964 e da 1966 a 1968 il primo giudice

attenendosi a costante prassi amministrativa, sancita dalla giurisprudenza, non

ha fatto ricorso all'aiuto delle Tabelle per la determinazione della durata di

contribuzione presumibile, come lo ha fatto invece la Cassa svizzera di

compensazione. Egli ha ritenuto i periodi relativi alla durata dei permessi di

lavoro rilasciati dall'Ufficio controllo degli stranieri del Cantone Ticino al

ricorrente.

Se

non è censurabile l'operato della Cassa, conforme ad una

costante

prassi, errate sono tuttavia le conclusioni che il primo giudice ha tratto dai

periodi relativi ai permessi di lavoro attestati dal competente ufficio

cantonale. Infatti non è lecito parificare questi periodi, in cui non è dato di

sapere se il cittadino italiano abbia effettivamente e per quanto tempo

esercitato un'attività lucrativa in Svizzera, a periodi di contribuzione,

quando esistono tabelle appositamente concepite a tal fine. Anche per questo

motivo il querelato giudizio deve essere annullato.

Esaminate

le difficoltà che insorgono a livello amministrativo per accertare i periodi di

contribuzione nel periodo decorso dal 1948 al 1968, durante il quale non

esisteva l'obbligo per le casse di compensazione d'indicare la durata di

contribuzione nei conti individuali degli assicurati e ritenuto che, nella

circolare del 29 luglio 1971, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali le

ha liberate dall'obbligo di procedere ad accertamenti complementari per

definire i periodi di contribuzione degli assicurati non evidenziabili dai

conti individuali e dagli atti ad essi relativi, la Corte plenaria ha deciso che

i periodi di contribuzione per gli anni da 1948 a 1968 sono da stabilire

unicamente sulla base delle Tabelle per la determinazione della durata di

contribuzione presumibile. Per gli anni dal 1969 in poi determinanti sono i

periodi di contribuzione registrati nel conto individuale come richiesto

dall'art. 140 cpv. 1 lett. d OAVS.

Questo

modo di procedere - l'esperienza amministrativa lo insegna - non è

pregiudizievole per gli assicurati che hanno contribuito dal 1948 al 1968, in

quanto è stato concepito in osservanza di una tecnica matematica assicurativa

in favore dell'assicurato (per es. i contributi registrati nel conto

individuale vengono arrotondati alla classe superiore prevista dalle Tabelle,

il che comporta un periodo di contribuzione maggiore di quello effettivo)."

(DTF 107 V 15)

Sulla

base di questa sentenza l'UFAS ha emanato il marg. 5017 delle direttive sulle

rendite, che prevede:

" Per i periodi precedenti il 1969 in cui una persona

non è stata domiciliata in Svizzera, la cassa rileva i periodi di contribuzione

in base alle "Tables pour la détermination de la durée présumable de

cotisation des années 1948-1968" (d/f) (318.118). Non è necessario utilizzare

queste tavole soltanto se la durata dell'attività lucrativa è chiaramente provata

da certificati di lavoro, conteggi dei salari o attestati analoghi del datore

di lavoro (RCC 1982 p. 359)"

9. Pendente

causa, il TCA, al fine di accertare se il periodo di contribuzione del

ricorrente è superiore rispetto a quello preso in considerazione dalla Cassa ha

proceduto a numerosi accertamenti.

Innanzitutto

questo Tribunale ha preso atto della lettera dell’assicurato, del 6 luglio 2004

all'amministrazione, tramite la quale ha affermato "di non essere più

in possesso dei documenti richiesti, considerato il tempo oramai trascorso."

(doc. V)

In

data 28 luglio 2004 il TCA ha chiesto all'assicurato:

" (…)

1. Dove ha lavorato RI 1 nel periodo in questione

(nome e indirizzo del datore di lavoro);

2. in quale Comune ha soggiornato RI 1 in quegli

anni." (Doc. VIII)

Con

risposta 18 agosto 2004 l'interessato ha affermato:

" (…)

secondo

le indicazioni ricevute da parte del Signor RI 1, quest'ultimo si ricorda di

essere entrato in Svizzera ed aver sostenuto il controllo sanitario a __________

in data __________, al fine di poter lavorare, con regolare contratto di

lavoro, presso la ditta __________ di __________, ditta presso la quale è

rimasto fino a __________.

Terminato

il rapporto di lavoro con la __________, il Signor RI 1 ha lavorato presso la

ditta __________ di __________ ed in seguito, fino a __________ presso la ditta

__________ di __________.

Dal

__________ al __________, il Signor RI 1 è stato attivo presso la ditta __________

di __________.

In

data __________, egli si è trasferito in __________.

A

marzo __________, il Signor RI 1 è stato richiamato in Svizzera dalla ditta __________

con sede a __________. La ditta __________ fece avere un permesso di lavoro e

di dimora con la famiglia (moglie). Il Signor RI 1 rimase dipendente delle

ditta __________ fino alla fine del __________.

Negli

anni __________ e __________, egli fu dipendente della ditta __________ di __________

con sede a __________.

Nel

__________, a seguito della Legge Schwarzenbach, fu costretto a trovare un

lavoro all'estero ottenendo in via eccezionale un permesso di dimora in Ticino

senza attività lavorativa, per il fatto che la famiglia (moglie) dimorava a __________.

Negli

anni __________ ed in parte __________ è stato dipendente della ditta __________,

con relativo permesso rilasciato dall'allora Polizia degli stranieri.

A

partire dal __________, il Signor RI 1 è stato prima dipendente della ditta

individuale della moglie ed in seguito indipendente.

Purtroppo,

considerato il tempo oramai trascorso, il Signor RI 1 non dispone più di tutta la

documentazione; allego tuttavia alla presente copia di un estratto conto

rilasciato in data __________ dalla Cassa CO 1, copia di un avviso di accredito

emesso dalla __________ in data __________ e comprovante un versamento di

stipendio da parte della ditta __________ e di due cedole di versamento, del __________

e __________, comprovanti dei versamenti di salario da parte della ditta __________.

Considerandi

II Signor RI 1 potrebbe, su richiesta, fornire copie di parte dei certificati

di lavoro. " (Doc. X)

Il

Tribunale ha chiesto successivamente al Dipartimento delle Istituzioni, Sezione

permessi e immigrazione:

" (…)

Ai

fini del giudizio necessitiamo sapere di quale tipo di permesso per stranieri

ha beneficiato RI 1, cittadino italiano nato il __________, attualmente

domiciliato in __________, __________, dal __________ al __________.

In

particolare RI 1 dovrebbe aver ottenuto un permesso annuale dal __________ al __________

e dal __________ al __________ (…)."

(Doc.

XI)

L'amministrazione

ha affermato:

" (…)

Facciamo

riferimento alla vostra lettera del 24 c.m. con la quale ci chiedete, di

rilasciarvi una dichiarazione attestante il periodo trascorso dall'interessato

indicato a margine nel nostro cantone dal __________ al __________.

AI

riguardo vi comunichiamo che, per quanto spiacenti, non possiamo evadere la

richiesta poiché gli atti antecedenti all'anno 1990, sono stati distrutti

conformemente alla risoluzione del Consiglio di Stato N. 1446 del 31 marzo 1999

(…)." (Doc. XII)

Il 1° settembre 2004 il TCA

ha chiesto al Municipio di __________:

" (…)

Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler precisare se RI 1,

cittadino italiano nato il __________, attualmente domiciliato in __________ __________

__________ a __________, già negli anni dal __________ al __________ e dal __________

risiedeva a __________ o in un Comune della __________.

In

caso di risposta affermativa vi chiediamo di voler precisare di quale tipo di

permesso per stranieri beneficiava (…)." (Doc. XIII)

L'ufficio

preposto ha indicato che l'assicurato è arrivato, in provenienza dall'Italia,

l'1.11.1977 (doc. XIV).

Infine

l'insorgente ha osservato di non poter "fornire ulteriori informazioni,

considerato il tempo trascorso. Allego tuttavia alla presente copia di alcuni

documenti fiscali ed in relazione all'affitto dell'appartamento di __________,

con la speranza che possano essere d'utilità." (doc. XVIII)

Alla

luce delle risultanze probatorie, questo TCA deve confermare le conclusioni cui

è giunta la Cassa in merito al periodo litigioso. Infatti, malgrado gli

accertamenti esperiti dapprima dall’amministrazione ed in seguito da questo

TCA, alcuna prova è stata apportata circa un periodo di contribuzione superiore

rispetto a quello preso in considerazione dalla Cassa. In particolare i

documenti prodotti comprovano il lavoro svolto dall’assicurato ma non il

periodo. Neppure le tasse pagate in Svizzera comprovano che l’insorgente ha

svolto, personalmente, un lavoro nel nostro Paese durante il periodo per il

quale non vi sono registrazioni in merito (del resto dalle dichiarazioni emerge

che l’insorgente aveva affermato di lavorare in Italia, doc. C4 e C5).

L’insorgente, in particolare, non ha prodotto certificati di lavoro malgrado le

affermazioni in tal senso (cfr. doc. X).

Per

cui, su questo punto il ricorso va respinto.

Tuttavia,

da un attento esame del foglio di calcolo emerge che l’amministrazione non ha

preso in considerazione nel calcolo del periodo di contribuzione e del reddito

annuo medio in particolare il periodo 1998 e 1999.

Con

scritto del 6 ottobre 2004 il TCA ha chiesto alla Cassa di precisare i motivi

di tale dimenticanza e di indicare se i contributi dovuti in quegli anni sono

prescritti (se sì, per quale motivo) e se, oltre ad essere prescritti, sono

considerati irrecuperabili secondo l’articolo 34c OAVS (doc. XIX).

Nella

propria risposta del 27 ottobre 2004 l’amministrazione ha affermato che “i

contributi dovuti per i redditi in questione non sono prescritti. Pertanto la

Cassa, conformemente alle direttive sulle rendite ai marginali 5220 e 5231

stato 1° gennaio 2004 provvederà al recupero di tali redditi con relativa

compensazione dei contributi dovuti sulla rendita di diritto. Si procederà al

nuovo calcolo e all’emissione della nuova decisione nel corso del mese (recte:

mese) di novembre prossimo. Visto quanto sopra, si precisa già sin d’ora che

all’assicurato sarà inviata una richiesta intesa all’ottenimento dei dati

economici alfine di procedere al calcolo del minimo esistenziale e quindi

fissare la giusta trattenuta mensile per il pagamento dei contributi rimanenti,

dopo la compensazione sugli arretrati di diritto.” (doc. XXI)

Chiamato

a presentare osservazioni scritte in merito l’assicurato ha allegato ulteriore

documentazione dalla quale emerge che l’amministrazione ha emanato una nuova

decisione (cfr. anche consid. 2.3) ed ha chiesto all’insorgente il pagamento

dei contributi arretrati. L’interessato aggiunge inoltre che “non riesco a

capire il motivo per il quale tale rendita sarebbe valida unicamente a partire

dal 2003, considerato che il Signor RI 1 è in pensione già da prima di tale

anno. Inoltre, la durata di contribuzione computabile non è stata modificata,

anche se la Cassa ha confermato che gli anni 1998 e 1999 non sono prescritti.”

(doc. XXV)

Alla

luce delle affermazioni della stessa convenuta emerge che il calcolo della

durata di contribuzione dell’insorgente non è corretto. Infatti la Cassa non ha

preso in considerazione il biennio 1998/1999 né nel calcolo della durata di

contribuzione, né per quanto concerne il calcolo del reddito annuo medio, il

quale, alla luce della lettera del 4 novembre 2004 dalla Cassa al ricorrente

(doc. D1), comprende anche importi di redditi di altri anni (per esempio il

2000).

Come

rileva correttamente la Cassa in sede di osservazioni, nella misura in cui i

contributi non ancora pagati possono essere recuperati, l’amministrazione deve

prendere in considerazione nel calcolo della durata di contribuzione e del

reddito annuo medio i redditi conseguiti nel corso degli anni per i quali non

vi è ancora prescrizione se i contributi dovuti non ancora pagati possono

essere compensati con la rendita o pagati (cfr. a questo proposito i marg.

5220, 5221 e 5231 DR in vigore dal 1.1.2004 e marg. 5133 e 5144 in vigore

precedentemente che prevedono che sono parte integrante della somma dei redditi

da attività lucrativa anche i redditi per i quali i contributi erano dovuti ma

non sono stati pagati [è irrilevante se si tratta di contributi correnti o

arretrati ai sensi dell’articolo 39 OAVS]. Sono dovuti tutti i contributi non

pagati e non prescritti conformemente all’articolo 16 capoversi 1 e 2 LAVS. Se

necessario essi vanno compensati con la rendita. Per il marg. 5141 e 5144 non

si computano i redditi da attività lucrativa per i quali non erano dovuti i

contributi, o non più; in particolare i redditi per i quali i contributi sono

prescritti secondo l’articolo 16 capoversi 1 e 2 LAVS oppure sono considerati

irrecuperabili secondo l’articolo 34c OAVS e colpiti da prescrizione).

Ora,

considerato che in caso di accoglimento del ricorso e di rinvio alla Cassa per

un nuovo calcolo vi è la possibilità di una reformatio in peius nella misura in

cui l’ammontare dei contributi da pagare supera l’ammontare, capitalizzato,

dell’aumento dell’importo della rendita, il TCA, in virtù della giurisprudenza

del TFA circa la reformatio in peius in caso di rinvio all’autorità inferiore

(cfr. RAMI 2000 pag. 335 segg.) ha assegnato al ricorrente un termine per

decidere se mantenere oppure ritirare il ricorso (doc. XXVI). L’interessato,

dopo aver chiesto ulteriori delucidazioni, ha deciso di mantenere l’impugnativa

(doc. XXIX).

In

queste circostanze, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va

parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. L’incarto va rinviato alla Cassa

affinché, in base all’art. 16 LAVS e ai marg. 5220, 5221 e 5231 DR in vigore

dal 1.1.2004 (precedenti marg. 5133 e 5144) verifichi se i contributi ancora

dovuti dal ricorrente non sono prescritti e ricalcoli la rendita a favore del

ricorrente con effetto dal 1.12.2002 (e non dal 1.12.2004 come fatto con la

decisione emanata pendente causa che assurge a semplice proposta al TCA),

prendendo in considerazione, nella misura di quanto previsto dalla legge, gli

anni e i redditi per i quali non vi è ancora prescrizione e per i quali il

pagamento dei contributi è ancora possibile, eventualmente tramite

compensazione con la rendita cui ha diritto l’assicurato.

Abbondanzialmente

va pure rilevato che con l'entrata in vigore degli Accordi tra la Svizzera e l'UE

sulla libera circolazione delle persone (ALC), è applicabile il regolamento CEE

1408/71, che permette alla Svizzera di mantenere il calcolo autonomo delle

rendite, secondo il principio prorata (cfr. anche DTF 130 V 51 dove il TFA, in

applicazione dell'ALC, ha stabilito che i periodi di assicurazione compiuti in

un altro Stato contraente non sono da considerare per il calcolo di una rendita

di vecchiaia dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia).

La

Cassa tuttavia, qualora non l'avesse già fatto, dovrà dare avvio immediatamente

alla procedura internazionale volta a stabilire se l’assicurato, che ha

lavorato anche in Italia, ha diritto ad una rendita estera.

All’insorgente,

rappresentato da persona cognita in materia, avendo già tutelato gli interessi

di altri assicurati innanzi a questo TCA (cfr. in particolare la STCA dell’11

novembre 2004, inc. 36.2004.54) vanno assegnate ripetibili ridotte visto

l'esito della procedura (art. 61 LPGA).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per

l’emanazione di una nuova decisione.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa verserà a RI 1 fr. 500 a titolo di ripetibili.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster