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Decisione

30.2004.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 dicembre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi paritetici da versare, tema oggetto della decisione formale del 13

aprile 2004, questo Tribunale osserva di avere già evaso la questione nella sua

precedente sentenza del 9 febbraio 2004;

che pertanto, questo

TCA non può pronunciarsi nuovamente in merito;

che anche su questo

punto i gravami sono quindi irricevibili;

che i ricorsi in

discussione, proprio perché allestiti nei termini summenzionati da un patrocinatore

legale, configurano una situazione di temerarietà;

che visto l’esito

degli stessi, questa Corte prescinde dal carico di tasse di giustizia e spese

ma richiama i ricorrenti a maggiore diligenza;

che la decisione su

Considerandi

opposizione del 3 maggio 2004 deve dunque essere integralmente confermata;

che

le prove proposte dai ricorrenti non potrebbero in nulla modificare l'esito

della procedura e quindi questo TCA, a fronte della nota giurisprudenza secondo

cui, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il

risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle

prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no.

450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2° ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2° ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4°, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Ciò non costituisce una violazione del

diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza

dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d 119 V 344

consid. 3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- I

ricorsi interposti da RI 1 e da RI 2 sono irricevibili.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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