30.2004.42
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21 dicembre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
30.2004.42
Data decisione, Autorità:
21.12.2004, TCA
Titolo:
irricevibilità di un ricorso presentato contro un rapporto di revisione della Cassa, che indica soltanto alla ditta di volere mutare la valutazione di determinati elementi e quindi di volersi conformare alla sua nuova prassi. Non è una decisione formale di ripresa che fissa obblighi concreti
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DECISIONE FORMALE
DIFETTO
IRRICEVIBILITÀ
OPPOSIZIONE
RAPPORTO ANNUALE
REVISIONE
RICORSO
art. 56 LPGA
art. 162 OAVS
art. 163 OAVS
art. 169 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2004.42-43
TB
Lugano
21 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2004 di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione del 3 maggio 2004 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
che a seguito del controllo
del conteggio dei salari relativo al periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2002
avvenuto il 1° aprile 2003 presso RI 1, con sede in __________, affiliata come
datrice di lavoro, la Cassa di compensazione ha effettuato delle riprese per
complessivi Fr. 382'028.-;
che ritenendo tali
retribuzioni come provento da attività lucrativa svolta in modo dipendente da __________
e come onorario quale membro del Consiglio d'amministrazione per RI 2, mediante
tassazione d'ufficio del 17 aprile 2003 la Cassa di compensazione ha fissato i
contributi paritetici AVS/AI/ IPG/AD/AF dovuti da RI 1 per gli anni 1999, 2000,
2001 e 2002;
che con sentenza del 9
febbraio 2004 (Incc. nn. 30.2003.51/53/ 58), cresciuta incontestata in
giudicato, questo Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla
ditta RI 1, ha respinto il ricorso di RI 2 ed ha accolto il gravame di __________,
annullando la decisione su opposizione della Cassa ed ordinando alla stessa di
emanarne una nuova ai sensi dei considerandi;
che negli anni
precedenti al controllo del datore di lavoro in questione, la Cassa non ha
sollevato alcuna obiezione riguardo allo statuto contributivo di __________,
accettando che lo stesso fosse da considerare quale indipendente;
che una modifica
retroattiva dello statuto contributivo del citato assicurato avrebbe cagionato
un danno ad RI 1, per cui erano dati tutti i presupposti per tutelare la buona
fede di questa società;
che, di conseguenza,
la Cassa di compensazione avrebbe potuto modificare il suo statuto contributivo
unicamente, semmai, per il futuro;
che tutte le riprese
contestate a __________ durante gli anni 1999-2002 sono state stralciate dal suo
salario determinante;
che il 13 aprile 2004
la Cassa di compensazione ha dato seguito al dispositivo di questo Tribunale,
emanando una decisione di tassazione d’ufficio portante soltanto sulla ripresa
di Fr. 25'000.- effettuata nei confronti di RI 2 (doc. C), a titolo di onorario
come membro del consiglio d’amministrazione;
che nel nuovo rapporto
di revisione di pari data (doc. C) la Cassa ha precisato che “A decorrere
dal 1.5.2003 il signor __________ sarà considerato un salariato della RI 1”;
che, pure, “A
decorrere dal 1.1.2003 non saranno più concessi dei rimborsi spese forfetari
(vedi anche nota informativa per l’anno 2003, inviata nel dicembre 2002). La RI
1 è perciò tenuta ad allestire un conteggio mensile delle spese dei singoli
dipendenti, corredato dai rispettivi giustificativi.”;
che con decisione su
opposizione del 3 maggio 2004 (doc. A) la Cassa ha respinto l’interposta
opposizione di RI 2 ed RI 1;
che il 26 maggio 2004
(doc. I) gli opponenti hanno formulato congiuntamente il presente ricorso,
sostenendo che __________ sia sempre stato un lavoratore indipendente, tanto
che neppure la Cassa, nei precedenti controlli, ha avuto da obiettare di questo
suo statuto, per cui la decisione impugnata dovrebbe essere annullata;
che, inoltre, la loro
buona fede dovrebbe essere ammessa pure per quanto concerne il riconoscimento
del rimborso delle spese forfetarie accettato dalla Cassa negli ultimi 15 anni,
quindi anche oltre il 1° gennaio 2003;
che, da ultimo, sull’accredito
di Fr. 15'000.- avvenuto nel 2002 sul conto di RI 2 non dovrebbero essere
prelevati i contributi AVS, siccome questo importo non sarebbe mai stato
incassato né versato dallo stesso assicurato;
che secondo
l’Amministrazione (doc. III), i ricorsi sarebbero irricevibili in quanto
formulati contro una decisione che non ha per oggetto la ripresa di elementi
del salario determinante, che __________ va considerato salariato dal 1° maggio
2003 e che dal 1° gennaio 2003 non saranno più concessi rimborsi spese
forfetari ai dipendenti della ditta insorgente;
che i ricorrenti hanno
chiesto l’assunzione di diversi mezzi di prova (doc. XI), mentre la Cassa si è
riconfermata nella propria risposta di causa (doc. XII);
considerato in
diritto
che giusta l'art. 162
cpv. 1 OAVS i datori di lavoro devono essere controllati, sul posto e da un
ufficio di revisione nel senso dell'articolo 68 capoversi 2 e 3 LAVS,
periodicamente, di norma ogni quattro anni, nonché quando passano a un'altra
cassa di compensazione o liquidano la loro azienda. La cassa di compensazione
può rinunciare a ordinare un controllo sul posto, se è in grado di controllare
efficacemente l'applicazione delle disposizioni legali da parte del datore di
lavoro mediante altri provvedimenti;
che i verificatori
devono limitarsi al controllo. Essi non possono prendere decisioni né impartire
ordini (art. 163 cpv. 3 OAVS);
che del risultato di
ogni revisione di una cassa di compensazione o di una agenzia, e di ogni
controllo dei datori di lavoro, è steso un rapporto (art. 169 cpv. 1 OAVS);
che i rapporti di
revisione e di controllo devono indicare esaurientemente l'estensione e
l'oggetto delle verifiche fatte, nonché i difetti e le irregolarità rilevati.
Essi devono indicare il risultato formale e materiale delle verifiche fatte ed
esporre chiaramente se e come le prescrizioni legali e amministrative, nonché
le istruzioni sono state osservate esattamente. I rapporti devono inoltre
informare se i difetti precedentemente rilevati sono stati eliminati. L'Ufficio
federale può impartire istruzioni particolari concernenti la formazione dei
rapporti di revisione e di controllo e respingere rapporti che non rispondono
alle esigenze poste. Infine, esso può ordinare la compilazione dei rapporti di
controllo mediante un modulo prescritto (art. 169 cpv. 2 OAVS);
che i rapporti di
revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e, per gli uffici
di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l'ufficio di revisione o di
controllo (art. 169 cpv. 3 OAVS);
che secondo l'art. 56
LPGA, l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto soltanto
in presenza di una decisione su opposizione emanata da una cassa di
compensazione. La decisione costituisce, in effetti, il presupposto ed il
contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51
consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF
102 V 152, STFA del 23 marzo 1992 in re G. C.; GYGI, Bundes-verwaltungrechtspflege,
pag. 44 in fine);
che le decisioni
regolano una situazione giuridica concreta ed individuale del diritto
amministrativo in maniera imperativa attraverso un atto unilaterale di
un'autorità (GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale"
in: Etudes de droit social, vol. 3, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren
im Bund, 2a edizione, pag. 27; DTF 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid.
1a, DTF 98 Ib 463);
che, pertanto, le
prese di posizione che permettono, in un determinato caso, più soluzioni
possibili o che non decidono dei diritti e dei doveri dell'assicurato non sono
da considerare come decisioni (RCC 1977 pag. 162);
che nell’ambito del “Rapporto
sul controllo dei datori di lavoro” del 13 aprile 2004, rapporto n. 22/2003
che annulla e sostituisce il precedente rapporto del 7 aprile 2003 in virtù
della citata STCA del 9 febbraio 2004, la Cassa ha preso posizione in merito
allo statuto contributivo di __________ ed alle spese generali rimborsate
forfetariamente da RI 1 ai suoi dipendenti, esponendo in maniera sommaria i princìpi
che reggono la materia ed indicando come __________ sarebbe stato considerato
un salariato dal 1° maggio 2003 e che dal 1° gennaio 2003 non sarebbero più
stati concessi rimborsi spese forfetari ai dipendenti, con l’avvertenza che RI
1 era tenuta ad allestire un conteggio mensile delle spese dei singoli
dipendenti, corredato dai rispettivi giustificativi;
che in altri termini,
l’Amministrazione ha solo indicato alla società ricorrente di volere mutare la
valutazione di determinati elementi e di conformarsi a tale nuova prassi,
quindi di volersi attenere a determinate norme di comportamento circa la determinazione
dello statuto contributivo di un assicurato ed in merito alla fissazione delle
spese generali. La CCC ha unicamente segnalato ai ricorrenti quale sarebbe
stato il suo atteggiamento futuro;
che l’Amministrazione
non ha sostanzialmente emanato decisione formale in merito, non ha operato
alcuna ripresa riferita agli importi percepiti dal 1° maggio nel 2003 da __________
per i lavori eseguiti per conto dei ricorrenti, rispettivamente per l’anno 2003
non ha ancora eseguito delle riprese di spese forfetarie;
che la Cassa di
compensazione ha quindi voluto soltanto convenientemente avvisare la società
ricorrente dei doveri cui ritiene essa deve sottoporsi senza comunque, come
indicato, fissare precisi obblighi concreti (dunque senza ripresa e cambio di
statuto contributivo);
che l’Amministrazione
ha voluto unicamente informare la società ricorrente affinché la stessa possa
semmai adeguarsi alle sue indicazioni e non possa dedurre - dall’assenza di
indicazioni - un diritto a vedersi ulteriormente riconoscere in futuro – in
virtù del principio della buona fede – comportamenti che la Cassa non ritiene
conformi alle norme legali (riconoscimento di spese e statuti contributivi).
Non sono invece state fissate concrete disposizioni in merito a queste
problematiche. Gli insorgenti, allorché continuassero con le loro modalità di
rimborso spese indicate come erronee da parte della Cassa e qualora gli importi
corrisposti a __________ non fossero considerati salario determinante sul quale
pagare i contributi paritetici per lavoratore dipendente, potranno in futuro
ricevere una decisione amministrativa in tal senso, impugnabile davanti a
questo TCA;
che l’atto contestato
con l’opposizione, ovvero il nuovo rapporto di revisione, sotto questo punto di
vista, non costituisce dunque una decisione amministrativa impugnabile,
perciò i gravami appaiono irricevibili;
che, in merito alla
lamentela degli assicurati concernente l’apparente errato accredito nel 2002 di
Fr. 15'000.- a favore di RI 2 sui quali la Cassa di compensazione ha calcolato
Fatti
i contributi paritetici da versare, tema oggetto della decisione formale del 13
aprile 2004, questo Tribunale osserva di avere già evaso la questione nella sua
precedente sentenza del 9 febbraio 2004;
che pertanto, questo
TCA non può pronunciarsi nuovamente in merito;
che anche su questo
punto i gravami sono quindi irricevibili;
che i ricorsi in
discussione, proprio perché allestiti nei termini summenzionati da un patrocinatore
legale, configurano una situazione di temerarietà;
che visto l’esito
degli stessi, questa Corte prescinde dal carico di tasse di giustizia e spese
ma richiama i ricorrenti a maggiore diligenza;
che la decisione su
Considerandi
opposizione del 3 maggio 2004 deve dunque essere integralmente confermata;
che
le prove proposte dai ricorrenti non potrebbero in nulla modificare l'esito
della procedura e quindi questo TCA, a fronte della nota giurisprudenza secondo
cui, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o
il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il
risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle
prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no.
450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2° ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2° ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4°, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Ciò non costituisce una violazione del
diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza
dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d 119 V 344
consid. 3c e riferimenti).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I
ricorsi interposti da RI 1 e da RI 2 sono irricevibili.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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