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Decisione

30.2004.46

imposizione di contributi definitivi di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque

30 marzo 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi definitivi rispondono essenzialmente a finalità perequative.

Innanzitutto, in ossequio al principio della copertura dei costi, pareggiano le

entrate e le uscite tenendo conto di eventuali differenze tra preventivo e

consuntivo e quindi garantendo l’incasso dei contributi corrispondenti

all’effettivo costo delle opere (cfr. Rapporto cit. pto. 14.4.8. e

14.4.10); in secondo luogo, grazie alla preliminare revisione generale delle

stime, sono lo strumento per eliminare e correggere eventuali discrepanze

rinvenibili nei valori di stima e prodottesi nel tempo intercorso tra le due

fasi d’imposizione (cfr. Messaggio cit. p. 12-14; RDAT 1998 no.

34).

Di conseguenza, considerato che i contributi definitivi sono prelevati dopo il

compimento di tutte le opere di canalizzazione e sono calcolati sulla base di

dati conclusivi, il principio della sicurezza del diritto impone l’adozione di

un margine temporale ben preciso entro il quale la partecipazione ai costi sia

definitivamente risolta.

4.5. Per la terza tipologia di contributi, quelli supplementari, la legge istituisce

un termine di perenzione di 15 anni a decorrere dal compimento dell’intera rete

delle canalizzazioni (art. 100 cpv. 1 LALIA; RDAT II-1998 no. 33). Il

contributo supplementare è un tributo che il Comune deve obbligatoriamente prelevare

quando una particella viene edificata, trasformata o riattata dopo il

compimento delle infrastrutture pubbliche ed è sostanzialmente finalizzato a

garantire un trattamento paritario tra i contribuenti che per primi si sono

allacciati alla canalizzazione e quelli che, invece, vi hanno provveduto solo

in un secondo tempo (cfr. RDAT II-1998 no. 33). Tanto è vero che, da un

canto, l’ammontare del contributo è calcolato solo sull’aumento del valore di

stima indotto dall’intervento edile e, d’altro canto, non vale né il limite

della misura complessiva per la singola opera né quello generale dell’80%, l’unica

soglia invalicabile è il costo effettivo per il Comune (art. 100 cpv. 2).

Ciò considerato il termine sancito dall’art. 100 non può essere riferito sic et

sempliciter all’istituto della prescrizione o della perenzione del diritto

d’imposizione. Essendo funzione dello sviluppo pianificatorio che determina lo

sfruttamento possibile dei fondi, il termine va letto piuttosto nell’ottica

dell’obbligo che il Comune ha di imporre contributi supplementari nell’arco di

tempo in cui attua la pianificazione ed è tenuto ad urbanizzare. E’ da ciò,

infatti, che deriva il limite massimo di 15 anni che il legislatore ha voluto parificare

a quello decisivo per fissare l’estensione del PGC (art. 19 cpv. 2 LALIA), ma

anche a quello della durata del PR secondo il diritto vigente prima

dell’entrata in vigore della LALPT (cfr. art. 23 LE del 19.2.1973; Rapporto

cit. pto. 14.4.5.).

La norma non può quindi essere applicata in via analogica.

4.6. Non soccorrono nemmeno il termine di prescrizione di 10 anni riferibile alle

singole rate di contributo (art. 106 cpv. 1 e 108 cpv. 1), né quello di 1 anno

del diritto per il Comune di chiedere l’iscrizione di un’ipoteca legale a

garanzia del pagamento del contributo (art. 107 cpv. 4) poiché esulano

dall’istituto giuridico del diritto d’imposizione. Infatti tali normative

disciplinano soltanto la fase procedurale d’incasso di un contributo già

definitivamente accertato e cresciuto in giudicato, presupposti che in concreto

manifestamente non ricorrono (cfr. TE sott. 1.10.1999 in re S.,

29.12.1999 in re L. e V.).

4.7. Trascurabile è, infine, il termine di perenzione di 2 anni previsto

dall’art. 16 della Legge sui contributi di miglioria (LCM) per

l’inapplicabilità della legge stessa esplicitamente sancita dall’art. 96 cpv. 6

LALIA (cfr. RtiD I-2005 no. 33).

4.8. Stando così le cose e mancando un valido modello di riferimento non resta

che applicare i principi generali che governano l’istituto della prescrizione.

Posto che il contributo di costruzione è un cosiddetto onere preferenziale (sul

concetto si veda DTF 106 Ia 241 c. 3b, 112 Ia 260 c. 5b, 121 II 138 c.

3a, 129 I 346 c. 5.1. p. 354) concepito come tributo unico (RtiD I-2005

no. 33; Rhinow/Krähenmann, op. cit., Nr. 111 B I/b), è applicabile un

termine di prescrizione di 10 anni a decorrere dal compimento delle opere di

canalizzazione.

Premesso che l’art. 133 cpv. 4 LALIA ammette l’imponibilità retroattiva per

opere eseguite dopo il 31.12.1968, la circostanza che “tutti” fossero

allacciati alla canalizzazione già nel 1984, sostenuta dai ricorrenti, non è

decisiva dal momento che, dichiaratamente, la stazione di depurazione era

parzialmente fuori esercizio e non rispondeva più correttamente alla sua

funzione (doc. 10). Da ciò l’ultimo intervento accertato, indispensabile per il

Considerandi

buon funzionamento della rete, riconducibile alla costruzione dell’impianto di

disidratazione dei fanghi il cui collaudo risale al 20.12.1994.

Di conseguenza, poiché il prospetto è stato pubblicato nel mese di novembre del

2001, il contributo non è prescritto.

5.

5.1

I ricorrenti contestano

l’ammontare dei sussidi federale e cantonale affermando che avrebbero dovuto

raggiungere complessivamente il 90% della spesa.

Tuttavia, considerato che l’autorità competente a fissare le aliquote di

sussidio è il Consiglio di Stato (art. 121 bis cpv. 3 LALIA; nuovo art. 121b

cpv. 3 LALIA entrato in vigore il 1°.7.1994), l’argomento avrebbe dovuto essere

sollevato, semmai, impugnando le risoluzioni con le quali il Consiglio di Stato

ha accordato i sussidi nelle forme ed entro i termini stabiliti dagli art. 60

ss LPamm.. In questa sede la censura è manifestamente tardiva.

5.2

Sempre con riferimento alla tematica dei sussidi i ricorrenti sostengono

che in buona parte dei Comuni della Valle __________ non sarebbero stati

imposti contributi poiché la spesa risultava praticamente coperta dai sussidi.

Pertanto, in applicazione del principio della parità di trattamento, chiedono

che lo stesso avvenga anche nel Comune di A__________.

A prescindere dal fatto che l’asserito esonero è contestato dal Comune, occorre

rammentare che il prelievo di contributi per la costruzione delle opere di

canalizzazione e di depurazione delle acque è obbligatorio indipendentemente

dalla situazione finanziaria del Comune (art. 96 cpv. 1 LALIA; Rapporto cit.

pto. 14.4.1.). Perciò l’appello al principio della parità di trattamento non è

pertinente e poco importa approfondire la questione se altri Comuni abbiano

rinunciato alla riscossione.

L’esonero, d’altra parte, oltre ad essere subordinato al consenso del Consiglio

di Stato, è ipotizzabile solo in casi eccezionali e qualora il costo dell’opera

fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto cit. pto. 14.4.1). In

concreto nulla indica che le spese di costruzione siano già state compensate attraverso

i sussidi o altri tributi. Gli atti di causa indicano piuttosto il contrario e

sotto questo profilo è particolarmente significativo che la stessa Sezione

degli enti locali ha constatato nel 1997 che il Comune mai aveva prelevato

contributi di costruzione aggiungendo che la loro emissione non poteva più

essere ulteriormente procrastinata (doc. 20).

6.

Le restanti censure sollevate dai

ricorrenti sono giuridicamente eteree ed è dunque per puro scrupolo di

motivazione che si aggiungono le seguenti osservazioni.

Innanzitutto non vi è alcun riscontro concreto alle asserite carenze

documentali dal momento che gli atti riguardanti il PGC necessari ai fini del

presente giudizio sono stati richiamati da questo Tribunale e che, prima

ancora, avrebbero potuto essere consultati dai ricorrenti direttamente presso

gli uffici comunali anche perché sono frutto di delibere assembleari,

rispettivamente sono componenti dell’incarto di PGC, accessibili al pubblico

(cfr. consid. 1.1.).

D’altra parte le riserve espresse in merito al valore di stima utilizzato per

il calcolo ed al principio dell’assoggettamento (cfr. reclamo p. 2) sono palesemente

generiche e prive di consistenza. Infatti, conformemente a quanto disposto dal Gran

Consiglio, in concreto il valore di stima

è stato ridotto del 30% e la circostanza risulta chiaramente dall’elenco

riassuntivo (doc. 24); in secondo luogo tutte le proprietà M__________ imposte

sono servite dalla canalizzazione comunale e di conseguenza sono assoggettabili

al pagamento del contributo (art. 97 LALIA).

7.

L’addebito delle spese processuali

segue il principio generale della soccombenza (art. 104 cpv. 2 LALIA e 31

Lpamm.). Poiché i ricorrenti non si sono avvalsi della consulenza di un legale

non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamati gli

art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono

a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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